Pillole di previdenza e assistenza forense.
Le prime slide del Dipartimento Previdenza Forense del Movimento Forense sui temi che maggiormente creano dubbi ai colleghi (e su cui si ricevono mille domande).
Si parte con la contribuzione.
- Quali sono le aliquote dei contributi previdenziali?
- Quali i tempi della contribuzione?
- Che differenze ci sono tra i contributi minimi e quelli in autoliquidazione?
- Il contributo soggettivo e quello integrativo non sono la stessa cosa.
- Agevolazioni per giovani e per neoiscritti.
Previdenza e Assistenza Forense - Facciamo il punto
Pillole di Cassa Forense - La Contribuzione
1. Relatore
Avv. Edoardo Ferraro
Delegato Cassa Forense
CON IL PATROCINIO DI
EVENTO GRATUITO
Accreditato ai fini della formazione professionale continua
dal COA di Padova
in pillole
PILLOLE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA FORENSE
Ciclo di incontri
2. Quali sono i tempi della contribuzione? Che differenze ci
sono tra i contributi minimi e quelli in autoliquidazione?
Il contributo soggettivo e quello integrativo non sono la
stessa cosa.
Agevolazioni per giovani e per neoiscritti.
Contribuzione
in pillole
4. in pillole
Contributo soggettivo
Il contributo soggettivo sconta un’aliquota del 15% sul reddito
professionale netto fino al “tetto” reddituale di € 115.650,00 (per il 2023)
con previsione di contributo minimo.
Questo è il limite del c.d. reddito pensionabile, sul quale viene
conteggiato il montante contributivo del singolo avvocato: oltre detto
reddito, cambia l’aliquota ma anche la “destinazione” dei contributi.
5. in pillole
Contributo soggettivo
La seconda componente del contributo soggettivo è dato dall’aliquota
del 3% sul reddito professionale netto oltre il “tetto” reddituale.
Questo è il cosiddetto contributo di solidarietà, che non incide sul
calcolo della pensione.
Tali somme sono destinate alla collettività.
6. in pillole
Contributo integrativo
Tale contributo è calcolato con aliquota del 4% sull’intero volume di
affari IVA dichiarato (ripetibile nei confronti del cliente). Anche in
questo caso vi è un contributo minimo, sospeso per il periodo 2018/2022.
Per il 2023, Cassa Forense ha disposto nuovamente la sospensione, ed ha
impugnato al TAR il diniego dei ministeri vigilanti.
Si tratta di una sostanziale “partita di giro”, come l’IVA.
7. in pillole
Contributo modulare volontario
Tale contributo sconta un’aliquota dall’1% al 10% del reddito
professionale netto fino al «tetto» reddituale, su base facoltativa.
La volontà di contribuire deve essere espressa in sede di compilazione del
mod. 5, con l’indicazione della misura della percentuale scelta.
Questo contributo va a creare un fondo contributivo che si aggiunge alla
pensione: è una previdenza complementare.
8. in pillole
Contributo di maternità
Per tale contributo vi è un importo fisso annualmente stabilito per far
fronte alla spesa per l’indennità di maternità.
Il contributo di maternità, di determinazione del Consiglio di
Amministrazione e approvazione dei Ministeri vigilanti, viene riscosso in
unica soluzione unitamente alla quarta rata prevista per il pagamento
della contribuzione minima obbligatoria.
10. in pillole
Contributi minimi e in autoliquidazione
una quota “minima” dovuta come anticipazione da tutti gli
avvocati, a prescindere da reddito e fatturato
il conguaglio su reddito e volume d’affari dell’anno, che potrà essere
conosciuto solo a seguito di invio del mod. 5 dell’anno successivo
Il sistema di contribuzione di Cassa Forense si basa su due modalità di
contribuzione:
11. in pillole
Contributi minimi soggettivi
Salve le agevolazioni o gli esoneri, tutti gli avvocati sono tenuti a versare
annualmente i contributi minimi soggettivi. Questi vengono determinati
ogni anno, dovendosi calcolare l’adeguamento all’inflazione (che
comporta anche l’adeguamento delle pensioni).
I contributi minimi soggettivi sono una “anticipazione” rispetto alla
somma eventualmente dovuta in sede di autoliquidazione.
12. in pillole
Contributi minimi integrativi
I contributi minimi integrativi hanno la funzione di “anticipare” quanto
sarà dovuto in sede di autoliquidazione rispetto al 4% ripetibile nei
confronti dei clienti.
Vengono determinati un unica rata, da corrispondere unitamente
all’ultima rata dei minimi soggettivi.
13. in pillole
Modalità di quantificazione e tempo di riscossione
La riscossione dei contributi minimi viene effettuata nel corso dello
stesso anno di competenza secondo modalità e termini stabiliti dal
Consiglio di Amministrazione.
La riscossione dei contributi in autoliquidazione viene, invece,
effettuata l’anno successivo, a seguito dell’invio del mod. 5.
I minimi sono una anticipazione dei contributi in autoliquidazione.
14. in pillole
Tempi di riscossione nella prassi
Nella prassi, di norma:
il contributo minimo è diviso in 4 rate con scadenze al 28/2, 30/4,
30/6 e 30/9 (quest’ultimo con maternità e integrativo)
l’autoliquidazione è divisa in 2 rate con scadenze al 31/7 e al 31/12
il modulare volontario si paga in unica soluzione entro il 31/12
versamenti particolari (rate, prima iscrizione, ecc.) vanno al 31/10
15. in pillole
Quantificazione per il 2023
Per il 2023, i contributi minimi sono determinati come segue:
Contributo soggettivo minimo: € 3.185,00
Contributo di maternità: € 82,69
Contributo integrativo minimo: € 805,00 (attualmente rinviato al
31.12.2023 in attesa che il TAR decida sul ricorso di Cassa Forense
contro i ministeri vigilanti per la sospensione)
17. in pillole
Contributo soggettivo minimo
Il contributo soggettivo minimo è ridotto al 50% per i primi 6 anni in
caso di iscrizione alla Cassa prima dei 35 anni di età.
La quota suddetta è ridotta di un ulteriore 50% per i primi 8 anni di
iscrizione obbligatoria alla Cassa se reddito IRPEF inferiore a €
10.300,00 (con riconoscimento di 6 mesi di anzianità contributiva, e la
possibilità di versare il restante 50% per avere l’annualità completa).
18. in pillole
Contributo integrativo minimo
Il contributo integrativo minimo non è dovuto per i primi 5 anni di
iscrizione alla Cassa.
Per i successivi 4 anni di iscrizione Albo/Cassa tale contributo è ridotto
alla metà qualora l’iscrizione decorra da data anteriore al compimento
del 35° anno di età.
Sarà comunque sempre dovuto il contributo in sede di autoliquidazione.
20. in pillole
Esoneri e aliquote
7,50% del reddito professionale netto ai fini IRPEF, fino al “tetto”
pensionistico (€ 115.650,00 per il 2023) e il 3% del reddito eccedente
4% sul volume d'affari IVA dichiarato
Tutti i pensionati di vecchiaia sono esonerati dal pagamento dei minimi.
Sono poi dovuti i contributi in autoliquidazione con le aliquote del:
Resta dovuto il contributo di maternità.
22. in pillole
Novità per tutti gli iscritti
Aumento dell’aliquota del contributo soggettivo dal 15% al 16% (per il
2024 e 2025) e al 17% (dal 2026)
Aumento del «tetto» contributivo a € 120.000,00 (per il 2024 e 2025)
e a € 130.000,00 (dal 2026)
Unificazione al 30/9 del termine per il pagamento della prima rata
inautoliquidazione e di quello per l’invio del mod. 5
23. in pillole
Novità per tutti gli iscritti
Riduzione del contributo minimo soggettivo ad € 2.200,00 (copertura
fino a reddito di € 13.750,00 con riferimento all’anno 2024)
Ripristino del contributo minimo integrativo nella misura di € 250,00
per garantire il finanziamento dell’Assistenza da parte di tutti
Aumento dell’aliquota per il contributo modulare volontario dal 10% al
15% al fine di migliorare gli importi della pensione
24. in pillole
Novità per i neoiscritti
Ridefinizione regime contributivo agevolato per iscritti infra
trentacinquenni nei primi otto anni di iscrizione (nessun contributo minimo
soggettivo per i primi 4 anni e minimo ridotto a metà per i successivi 4
anni), sempre con proporzionale riduzione dell’anzianità contributiva
maturata e salvo integrazione facoltativa dei versamenti (fino al
contributo minimo) entro il 12° anno di iscrizione.
25. in pillole
Novità per i pensionati
Aumento aliquota contributiva per i pensionati di vecchiaia che
proseguono nell’esercizio della professione, dal 7,5% al 10% (sempre fino
al «tetto»), con ripristino dei supplementi di pensione.
27. in pillole
Aliquote
Le aliquote della Gestione Separata INPS sono definite annualmente con
circolare della Direzione Generale delle Entrate.
Per il 2023, l’aliquota per i liberi professionisti è del 25% a fini
pensionistici, con le ulteriori aliquote dello 0,72% per contributo maternità
e lo 0,51% per contributo ISCRO, da applicarsi sul reddito IRPEF.
L’aliquota complessiva è del 26,23.
28. in pillole
Tetto massimo, reddito minimo e nessuna esenzione
Anche nella Gestione separata INPS esiste un “tetto” massimo reddituale,
oltre il quale non sono più dovuti contributi a fini pensionistici, mentre
restano dovuti gli altri: per il 2023 è di € 113.520,00.
Vi è inoltre un “minimale” contributivo pari ad € 17.504,00: sotto tale
soglia, non si computa l’annualità previdenziale, ma si contano i mesi.
Non esiste più la soglia di esenzione dai contributi.
29. in pillole
Differenze di sistema
assistenza non pervenuta (salvo quella dello Stato)
pensione minima di € 7.430,80 (oggi quella di Cassa è € 12.000,00)
calcolo della pensione totalmente contributivo
Le maggiori differenze di sistema sono poi connesse alle prestazioni (al
netto dell’evidente maggior onere contributivo, che ha un minimo
“sostanziale” di € 4.591,30):
30. in pillole
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