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SMARTWORKING:
LE NORMATIVE
DEL LAVORO SUBORDINATO
Avv. EDOARDO FERRARO
AVVOCATO DEL FORO DI PADOVA
Giovedì 10 marzo 2022 ore 16.00
BREVI CENNI INTRODUTTIVI
E LA LEGGE 81/2017
Avv. EDOARDO FERRARO
AVVOCATO DEL FORO DI PADOVA
Giovedì 10 marzo 2022 ore 16.00
Quando si parla di Smartworking (o lavoro agile) si intende una forma
flessibile di organizzazione del lavoro.
In pratica si tratta di una nuova “logistica” del lavoro che si basa sulle
nuove tecnologie.
Grazie alle innovazioni legate al web e agli strumenti sempre più potenti
che ognuno di noi usa giornalmente, dipendenti di grandi e piccole
imprese possono svolgere le proprie mansioni a qualunque orario e da
ovunque desiderino.
LO SMARTWORKING
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
La legge n. 81/2017 regolamenta lo Smartworking in Italia, che acquisisce
ufficialmente il nome di “lavoro agile”.
La legge definisce le “misure per la tutela del lavoro autonomo non
imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei
tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.
LO SMARTWORKING IN ITALIA
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la
competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,
promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di
lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con
forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di
orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti
tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
[…]
ART. 18 LEGGE 81/2017
LAVORO AGILE
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
[…]
La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali
aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli
limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale,
derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
2. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon
funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo
svolgimento dell'attività lavorativa.
[...]
ART. 18 LEGGE 81/2017
LAVORO AGILE
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
[…]
3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili,
anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate
anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta
salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per
tali rapporti.
[...]
ART. 18 LEGGE 81/2017
LAVORO AGILE
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
[…] 3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per
l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in
ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto
di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni
successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto
dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in
condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104. [...]
ART. 18 LEGGE 81/2017
LAVORO AGILE
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
[…]
4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente
riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del
lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attività lavorativa
sia prestata in modalità di lavoro agile.
5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente.
ART. 18 LEGGE 81/2017
LAVORO AGILE
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto
ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina
l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali
aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo
del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore.
L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le
misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la
disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di
lavoro.
[...]
ART. 19 LEGGE 81/2017
FORMA E RECESSO
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
[…]
2. L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo
indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un
preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori disabili ai
sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di
preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere
inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un'adeguata
riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di
cura del lavoratore.
[...]
ART. 19 LEGGE 81/2017
FORMA E RECESSO
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
[…]
In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può
recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo
determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo
indeterminato.
[...]
ART. 19 LEGGE 81/2017
FORMA E RECESSO
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha
diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello
complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui
all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti
dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente
all'interno dell'azienda.
[...]
ART. 20 LEGGE 81/2017
TRATTAMENTO, COMPETENZE
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
[...]
2. Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi del presente
capo può essere riconosciuto, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo
19, il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non
formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative
competenze.
ART. 20 LEGGE 81/2017
TRATTAMENTO, COMPETENZE
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
[...]
2. Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi del presente
capo può essere riconosciuto, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo
19, il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non
formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative
competenze.
ART. 20 LEGGE 81/2017
TRATTAMENTO, COMPETENZE
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l'esercizio
del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal
lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto
dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni.
2. L'accordo di cui al comma 1 individua le condotte, connesse
all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali,
che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.
ART. 21 LEGGE 81/2017
POTERE DI CONTROLLO
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che
svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al
lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con
cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono
individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare
modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di
prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi
connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
ART. 22 LEGGE 81/2017
SICUREZZA SUL LAVORO
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
1. L'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di
lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di
cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive
modificazioni.
2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione
lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.
[...]
ART. 23 LEGGE 81/2017
ASSICURAZIONE SUL LAVORO
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
[…] 3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro
occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di
abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione
lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui
al terzo comma dell'articolo 2 del TU delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di
cui al decreto del PdR 1124/65 ss.mm., quando la scelta del luogo della
prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o
dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle
lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.
ART. 23 LEGGE 81/2017
ASSICURAZIONE SUL LAVORO
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
Nell'ambito delle misure adottate dal Governo per il contenimento e la
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus), il
Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato il 1° marzo 2020
il Decreto che interviene sulle modalità di accesso allo smartworking,
DETTANDO UNA PROCEDURA SEMPLIFICATA.
● il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 (c.d. Decreto Festività) prevede fino
al 31 marzo 2022, le modalità di comunicazione del lavoro agile
restano quelle previste dall'art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio
2020, n. 34, convertito in L. n. 77 del 17 luglio 2020, n. 77, utilizzando
la procedura semplificata già in uso.
NORME EMERGENZIALI E DEROGHE:
SMARTWORKING DAL 2020
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
La semplificazione per i datori di lavoro "valida per tutto il periodo
dell'emergenza" prevede che:
● non è necessario l’accordo scritto controfirmato dal lavoratore: la
comunicazione al lavoratore può essere fatta via mail specificando
eventualmente il riferimento alla normativa (art. 4 del DPCM 1°
marzo 2020 e dell’art. 1, comma 1, lett. n) del DPCM 4 marzo 2020).
NORME EMERGENZIALI E DEROGHE:
SMARTWORKING DAL 2020
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
● la comunicazione al Ministero del lavoro (www.cliclavoro.gov.it),
ordinariamente fatta con deposito dell'accordo, viene sostituita da
una dichiarazione autocertificata per singolo dipendente con i dati
anagrafici e il C.F. del lavoratore, in cui va indicata come “data di
sottoscrizione” quella di inizio dell’attività in regime di smartworking,
e con il riferimento all’articolo 2 del Dpcm del 25 febbraio. Le aziende
che non hanno le credenziali per l’utilizzo di questo servizio devono
provvedere a richiederle. Il dpcm non prescrive la tempistica per
questa comunicazione ma vista la situazione di emergenza non
dovrebbe essere sanzionabile un invio entro i 5 giorni;
NORME EMERGENZIALI E DEROGHE:
SMARTWORKING DAL 2020
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
● l’informativa sulla sicurezza sul lavoro si può inviare al lavoratore con
modalità telematica.
INAIL ha pubblicato sul proprio sito un facsimile di informativa da
utilizzare. Visto il tipo di emergenza andrà specificato che il lavoratore
è tenuto a svolgere la sua attività evitando luoghi a rischio contagio
(treni, bar, biblioteche, ecc).
Va ricordato in atti che lo smartworking darebbe la possibilità di
lavorare non solo al proprio domicilio ma in qualsiasi luogo a scelta
del lavoratore.
NORME EMERGENZIALI E DEROGHE:
SMARTWORKING DAL 2020
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
Dal 4 marzo 2020 inoltre è attiva la procedura sul sito Cliclavoro che
permette alle aziende di comunicare anche in modalità cumulativa i
nominativi dei dipendenti che svolgono la prestazione in smartworking.
Con la modalità semplificata è richiesta l’indicazione dei soli dati
anagrafici dell’azienda e alla comunicazione dovranno allegarsi
l’autocertificazione aziendale in formato PDF/A e l’elenco in formato
EXCEL dei dipendenti per i quali si richiede lo svolgimento delle mansioni
in smartworking.
NORME EMERGENZIALI E DEROGHE:
SMARTWORKING DAL 2020
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
Si ricorda anche che viste le motivazioni di forma maggiore imposte da
un provvedimento di legge il dipendente non può rifiutarsi di svolgere la
prestazione in questa modalità. Se è il lavoratore a chiedere questa
trasformazione sarà comunque l'azienda sulla base delle esigenze
organizzative a decidere per l'utilizzo del lavoro agile, dato che questa
resta una modalità di esecuzione di un rapporto subordinato.
Nelle aziende che utilizzano già questa modalità, per gli stessi dipendenti
può essere comunque necessario comunicare eventuali variazioni e
integrare le informative ai dipendenti.
NORME EMERGENZIALI E DEROGHE:
SMARTWORKING DAL 2020
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
SMARTWORKING:
PROFILI GIUSLAVORISTICI
E SINTESI RAGIONATA
Avv. EDOARDO FERRARO
AVVOCATO DEL FORO DI PADOVA
Giovedì 10 marzo 2022 ore 16.00
L'art. 18 della legge 81/2017 che abbiamo visto più sopra delinea una
definizione di smartworking: è una modalità di esecuzione del rapporto
di lavoro subordinato stabilita mediante:
● accordo tra le parti;
● forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi;
● senza precisi vincoli di orario;
● senza precisi vincoli di luogo di lavoro;
● (possibile) utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento
dell’attività lavorativa.
SMARTWORKING:
ILLUSTRAZIONE
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
NON È UN NUOVO CONTRATTO DI LAVORO!
SI TRATTA DI UNA MODALITÀ DI ESECUZIONE
DEL RAPPORTO DI LAVORO,
LEGATA SOPRATTUTTO ALLA
“LOGISTICA DEGLI SPAZI E DEI TEMPI”.
SMARTWORKING:
ILLUSTRAZIONE
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
Se dobbiamo indicare gli elementi principali dello smartworking, questi
sono:
● esecuzione della prestazione lavorativa “in parte all’interno di locali
aziendali e in parte all’esterno”;
● assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti
all’esterno dei locali aziendali;
● durata della prestazione lavorativa “entro i soli limiti di durata
massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti
dalla legge e dalla contrattazione collettiva”.
SMARTWORKING:
ELEMENTI PRINCIPALI
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
Se dobbiamo indicare le motivazioni principali dello smartworking,
queste sono:
● responsabilizzazione del lavoratore subordinato;
● rinuncia da parte del datore di lavoro al controllo «visivo» sul
collaboratore;
● affidamento sulla capacità del lavoratore di regolare le fasi della
propria attività lavorativa con obiettivi precisi e misurabili.
SMARTWORKING:
MOTIVAZIONI PRINCIPALI
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
Se dobbiamo indicare gli scopi principali dello smartworking, questi sono
essenzialmente due:
● Per l’AZIENDA: aumentare la produttività e ridurre i costi.
● Per il LAVORATORE: migliore conciliazione dei tempi vita-lavoro e
maggiore benessere.
SMARTWORKING:
SCOPI PRINCIPALI
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
QUAL È LA BASE GIURIDICA
DEL RAPPORTO DI LAVORO IN SMARTWORKING?
ESATTAMENTE LA STESSA DEL NORMALE RAPPORTO DI LAVORO.
CONTRATTO DI LAVORO DI TIPO SUBORDINATO
TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO
SMARTWORKING:
LA “BASE” GIURIDICA
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
Lo smartworking ha una tempistica regolata dall'accordo: la durata può
essere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.
È sempre possibile recedere dal contratto di lavoro agile e tornare al
normale svolgimento dell’attività lavorativa presso i locali aziendali.
Recesso con preavviso: non può essere inferiore a trenta giorni.
[maggiore protezione per i lavoratori disabili ai sensi della legge 12
marzo 1999, n. 68 : il recesso da parte del datore di lavoro soggiace ad
un limite minimo di preavviso di 90 giorni]
Recesso per giustificato motivo: può essere oggettivo o soggettivo. Non
è stato disciplinato dalla legge ma è lasciato all’accordo individuale.
SMARTWORKING:
QUANTO DURA IL RAPPORTO?
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
Pure per quanto riguarda gli strumenti di lavoro, la modalità di lavoro
agile consente un maggior margine di libertà di scelta:
● Uso di strumenti forniti dal datore di lavoro;
● Uso dei propri strumenti personali - BYOD: Bring Your Own Device.
SMARTWORKING:
CON CHE STRUMENTI?
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
[…] “l’accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le
misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la
disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di
lavoro” [art. 19, L. n. 81/2017]
È la prima volta che questo diritto ottiene riconoscimento in un testo
normativo!
Tutela il lavoratore e la sua vita privata.
SMARTWORKING:
DIRITTI ALLA “DISCONNESSIONE”
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
● È uno strumento tecnico per non oltrepassare i limiti imposti dall’art.
18 della legge 81/2017.
● Evitare il rischio di Time Porosity (ovvero di sovrapposizione tra il
tempo di lavoro e quello della vita privata).
● Secondo l’interpretazione della Corte di Giustizia UE (sentenze Simap
e Jaeger), l’essere al lavoro per gli smartworkers corrisponde al
“periodo in cui il lavoratore è online a disposizione del proprio
datore di lavoro, pur trovandosi fisicamente in un luogo diverso da
quello concordato”.
SMARTWORKING:
DIRITTI ALLA “DISCONNESSIONE”
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
“Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha
diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore
complessivamente a quello applicato [...] nei confronti dei lavoratori che
svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda”
[art. 20 c. 1, L. n. 81/2017]
● divieto di discriminazione;
● diritto alla parità di trattamento;
● rinvio ai contratti collettivi nazionali;
● inderogabilità in pejus da parte del contratto individuale.
SMARTWORKING:
TRATTAMENTO ECONOMICO
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
“Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi del presente
capo può essere riconosciuto, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo
19, il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non
formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative
competenze” [art. 20 c. 2, L. n. 81/2017]
● L’accordo di lavoro agile dovrà stabilire le modalità di erogazione della
formazione, i sistemi di validazione delle competenze, la ripartizione
dei costi, scadenze temporali per le certificazioni;
● non è obbligatorio ma solo eventuale.
SMARTWORKING:
APPRENDIMENTO E COMPETENZE
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
“Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di
prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi
connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali”
[art. 22, c. 2, L. n. 81/2017]
● Il datore di lavoro non può ritenersi responsabile per i danni derivati
dalla mancata (o parziale) collaborazione del lavoratore, ovvero del
rischio elettivo dallo stesso volutamente assunto;
● obbligo in capo al lavoratore di cooperazione rispetto all’attuazione
delle misure di prevenzione adottate dal datore.
SMARTWORKING:
COOPERAZIONE DEL LAVORATORE
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
Nell'ambito del rapporto di lavoro gestito in smartworking, il datore di
lavoro ha obblighi e poteri ben precisi:
● potere direttivo;
● potere di controllo;
● potere disciplinare;
● obblighi di sicurezza (informativa con rischi specifici al lavoratore e
alle rappresentanze sindacali interne);
● valutazione dei rischi (modifica del documento).
SMARTWORKING:
POTERI DEL DATORE DI LAVORO
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
“L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l'esercizio del
potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal
lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto
dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni.” [art. 21, c. 1, L. 81/2017]
Lo sviluppo dei poteri del datore di lavoro hanno confini precisi:
● opera sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali
aziendali;
[...]
SMARTWORKING:
POTERE DI CONTROLLO
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
Trattandosi comunque di rapporto di lavoro subordinato, vanno tenuti
presenti le disposizioni e i limiti dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori:
● disciplina in materia di utilizzo e installazione di impianti audiovisivi e
di altri strumenti che consentono il controllo a distanza dei
lavoratori;
● esigenze organizzative e produttive;
● sicurezza del lavoro;
● tutela del patrimonio aziendale; [...]
SMARTWORKING:
RICHIAMO ART. 4 ST. LAVORATORI
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
[...]
● sono vietati i controlli che sono posti in essere in forme o con
modalità lesive della dignità dei lavoratori;
● utilizzo dei dati raccolti è sottoposto a duplice condizione:
1) adeguata informativa al lavoratore circa l’impiego di strumenti e
attrezzature;
2) informativa in merito alle concrete modalità di svolgimento dei
controlli.
SMARTWORKING:
RICHIAMO ART. 4 ST. LAVORATORI
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
“L'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di
lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui
all'articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive
modificazioni.” [art.23, c. 1, L. 81/2017]
L’accordo di lavoro agile e le sue modificazioni rientrano tra gli atti da
comunicare obbligatoriamente al Centro per l’impiego territorialmente
competente.
Portale del ministero del lavoro https://servizi.lavoro.gov.it/smartworking
Circolare INAIL n. 48 del 2 novembre 2017 [...]
SMARTWORKING:
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
[...]
Cosa va comunicato? (a regime ordinario)
● modello on-line “comunicazione di accordo di smartworking”:
1) dati del datore di lavoro;
2) dati del lavoratore;
3) tipologia di lavoro agile (tempo determinato o indeterminato);
4) durata del lavoro.
SMARTWORKING:
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
“L'accordo di cui al comma 1 individua le condotte, connesse
all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali,
che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.” [art. 21, c. 2, L.
81/2017]
Le parti possono procedere ad individuare forme di inadempimento
contrattuale sanzionabili.
Condotte tenute al di fuori dei locali aziendali.
[...]
SMARTWORKING:
POTERE DISCIPLINARE
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
[…]
Non vi è riferimento alla disciplina delle sanzioni (ci si richiama per
interpretazioni estensiva alle sanzioni stabilite dalla contrattazione
collettiva).
Lex specialis: materia solitamente oggetto dell’art 2016 c.c. e dell’art. 7
dello Statuto dei Lavoratori (detta principi di predeterminazione e
procedimentalizzazione a garanzia del lavoratore).
SMARTWORKING:
POTERE DISCIPLINARE
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
● Luoghi di lavoro: il lavoratore non comunica tempestivamente il
cambio di postazione esterna, sceglie luoghi diversi da quelli
concordati, la postazione non corrisponde ai requisiti di idoneità
sanciti nell’accordo.
● Orario di lavoro: mancata osservanza dell’orario di reperibilità
stabilito da contratto, interruzioni anticipate, assenze ingiustificate.
● Modalità di esecuzione.
● Strumenti tecnologici: uso di strumenti non idonei, omessa
segnalazione di guasti e problemi.
● Scarso rendimento del lavoratore.
SMARTWORKING:
QUALI CONDOTTE SANZIONABILI?
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che
svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al
lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza
almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i
rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di
esecuzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di
prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi
connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
SMARTWORKING:
SICUREZZA: ART 22 L. 81/2017
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
Nella pratica, il datore di lavoro deve:
● elaborare un documento di valutazione dei rischi (c.d. “DVR”) che
tenga conto delle attività prestate fuori dai locali aziendali, con tutte
le difficoltà del caso nell’individuazione dei rischi generali e specifici;
● redigere l’informativa scritta in modo sufficientemente chiaro ed
esauriente per il lavoratore;
● rispettare gli obblighi ex D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza),
attuando le misure generali di tutela di cui all‘art. 15 del T.U.
SMARTWORKING:
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
Tra gli obblighi che il datore di lavoro non può delegare, rientra la
valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione del
documento previsto dall'articolo 28 (c.d. DVR).
(art. 17 D.Lgs. 81/2008).
Dato che la prestazione lavorativa avviene in un luogo diverso dal “luogo
di lavoro” (definito dall’art. 62, D.Lgs. n. 81/2008), i rischi saranno
considerati sulla base della mansione e della prestazione lavorativa
svolta dal “lavoratore agile“.
SMARTWORKING:
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
Poiché le modalità del lavoro agile non consentono al datore di lavoro il
previo controllo dell’ambiente scelto dall’operatore, il rispetto della
normativa in materia di salute e sicurezza è garantito attraverso la
consegna al dipendente “agile” e al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, dell’informativa sulla sicurezza dei lavoratori (art. 22, c. 1, L.
81/2017), che deve contenere disposizioni in ordine a:
● luoghi in cui si svolge la prestazione in lavoro agile;
● attrezzature utilizzate.
SMARTWORKING:
INFORMATIVA SCRITTA
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
Da un punto di vista pratico, un utile spunto in termini di "informativa"
viene dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3/2017
del 1° giugno 2017 (pubblicata nella G.U. n. 165 del 17 luglio 2017) nella
quale sono contenute le Linee Guida per la promozione della
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la Pubblica Amministrazione
(in applicazione dell'art. 14, L. n. 124/2015) la quale reca alcune
indicazioni in merito ai contenuti minimi di tale informativa, divisa per
● prestazioni di lavoro indoor; 
● prestazioni di lavoro outdoor.
SMARTWORKING:
ESEMPIO DI INFORMATIVA SCRITTA
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
Il lavoratore deve:
● cooperare con diligenza all’attuazione delle misure di prevenzione e
protezione predisposte dal DL;
● non adottare condotte che possano generare rischi per la salute e
sicurezza propria o di terzi;
● individuare i luoghi di lavoro rispettando le indicazioni previste
dall’informativa;
● evitare luoghi, ambienti, situazioni e circostanze da cui possa derivare
pericolo per la salute e sicurezza propria o di terzi.
SMARTWORKING:
INFORMATIVA “BASE”
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
La prestazione di lavoro può essere prestata in ambienti esterni quando
la scelta del lavoratore:
● sia volta a conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative,
● dettata da necessità connesse alla prestazione lavorativa,
● e risponda a criteri di ragionevolezza.
Per questi casi l’informativa riporta alcune indicazioni minime che il
lavoratore è tenuto a rispettare (ad es. in riferimento al luogo, ai fattori
ambientali esterni, alle precauzioni contro i potenziali pericoli da
esposizione ad agenti biologici).
SMARTWORKING:
LUOGHI OUTDOOR
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
Vengono riportate le indicazioni sui requisiti igienici minimi dei locali
(microclima, temperatura e umidità dei locali, elementi di qualità
dell’aria con riferimento al ricambio d’aria e alla presenza di eventuali
sorgenti di emissioni, impianti termici e di condizionamento, ecc.).
A titolo di esempio vi saranno:
● raccomandazioni generali per i locali;
● indicazioni per l’illuminazione naturale e artificiale;
● indicazioni per l’aerazione naturale ed artificiale.
SMARTWORKING:
LUOGHI INDOOR PRIVATI
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
● Indicazioni generali (efficienza ed integrità di devices e attrezzature
prima dell’uso e loro utilizzo, nonché istruzioni d’uso).
● Indicazioni per il lavoro con il notebook (caratteristiche minime
relative all'ergonomia nell’utilizzo di pc portatili e similari).
● Indicazioni per il lavoro con tablet e smartphone (pause, stretching,
ecc.).
● Indicazioni per l’utilizzo sicuro dello smartphone come telefono
cellulare (auricolare, evitare interferenze con apparecchiature
mediche, indicazioni per l’uso all’interno di un veicolo).
SMARTWORKING:
USO DELLE ATTREZZATURE
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
● Requisiti minimi su impianti di alimentazione elettrica e indicazioni
sul corretto utilizzo dell’impianto elettrico (buono stato dei cavi
elettrici di collegamento e loro posizionamento, utilizzo prese,
sovraccarico, ecc.):
1) Impianto elettrico;
2) Dispositivi di connessione elettrica temporanea (prolunghe,
adattatori, prese a ricettività multipla, avvolgi-cavo, ecc.).
SMARTWORKING:
USO IMPIANTI ELETTRICI
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
Il datore di lavoro dovrà dare indicazioni per il rischio di incendio:
● indicazioni generali;
● comportamento per principio di incendio.
SMARTWORKING:
RISCHIO INCENDIO
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon
funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo
svolgimento dell'attività lavorativa.
Va infatti ricordato che ci troviamo nell’ambito del rapporto di lavoro
subordinato e che nel quadro generale della disciplina del TU in materia
di salute e sicurezza sul lavoro la responsabilità in merito all’uso degli
strumenti di lavoro e al loro corretto funzionamento è, anche nell’ambito
del lavoro agile, del datore di lavoro quando gli strumenti di lavoro siano
forniti dallo stesso - come già previsto del resto dall’art. 3, c. 10 D.Lgs. n.
81/2008 .
SMARTWORKING:
BUON FUNZIONAMENTO STRUMENTI
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
Nelle fattispecie di "lavoro agile/smartworking" trova applicazione anche
il D.Lgs. n. 81/2008 sulla base della onnicomprensività del campo di
applicazione e della definizione di lavoratore.
Art. 3 Ambito di applicazione
Tutti i settori di attività pubblici e privati
Tutte le tipologie di lavoro e di rischio
Tutti i lavoratori (non solo i dipendenti), esclusi i lavoratori domestici
SMARTWORKING:
D.LGS. 81/2018
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione
continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e
telematico, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII,
indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa.
Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il
tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni
di cui al titolo III.
I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche
aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, [...]
SMARTWORKING:
ART. 3 C. 10 D.LGS. 81/2018
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
[…] in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed
applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza.
Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di
tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore
di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno
accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa
nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere
subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la
prestazione sia svolta presso il suo domicilio. [...]
SMARTWORKING:
ART. 3 C. 10 D.LGS. 81/2018
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
[…]
Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni.
Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire
l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni
all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle
informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.
SMARTWORKING:
ART. 3 C. 10 D.LGS. 81/2018
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
Datore di lavoro:
OBBLIGHI:
● informazione e formazione del lavoratore sui rischi connessi alle
attività produttive;
● DPI (dispositivi protezione individuale);
● garanzia di utilizzo di attrezzature proprie conformi al D.Lgs. 81/2008;
● tutela da isolamento.
DIRITTO:
● accedere al domicilio del lavoratore se luogo di lavoro.
SMARTWORKING:
OBBLIGHI E DIRITTI DEL DATORE
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
Un fattore di rischio è che la prestazione è svolta al di fuori dell’azienda.
MISURE DI PREVENZIONE:
Prevedere nel contratto individuale e aziendale, e in policy aziendale:
● i criteri di idoneità, sicurezza, conformità e riservatezza del luogo di
lavoro esterno all’azienda;
● obbligo del lavoratore di svolgere l’attività lavorativa in un luogo
sicuro e conforme alla legge (non pubblici o aperti al pubblico);
● responsabilità a carico esclusivo del lavoratore;
● il periodico accesso del datore di lavoro ai luoghi esterni all’azienda.
SMARTWORKING:
FATTORI DI RISCHIO
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
Un fattore di rischio è l'uso di attrezzature proprie del lavoratore.
MISURE DI PREVENZIONE:
● Prevedere l’uso di attrezzature aziendali;
● Prevedere nel contratto di lavoro individuale:
1) l’obbligo dell’uso di attrezzature e strumenti di lavoro a norma di
legge;
2) una responsabilità sull’uso delle attrezzature a carico esclusivo del
lavoratore.
SMARTWORKING:
FATTORI DI RISCHIO
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
Fattori di rischio sono anche :
● isolamento del lavoratore per svolgimento della prestazione
lavorativa al di fuori dei locali aziendali;
● rischi alla salute fisica e mentale per l’uso continuativo di tecnologie
digitali: tecno-stress, dipendenza tecnologica, burnout.
MISURE DI PREVENZIONE
Prevedere che il lavoratore sia raggiungibile telefonicamente o mediante
messaggistica istantanea aziendale in varie fasce orarie per ciascuna
giornata lavorativa; esecuzione report giornalieri.
SMARTWORKING:
FATTORI DI RISCHIO
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
● Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e
di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui
ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla
sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
● Il lavoratore svolge la propria prestazione cooperando con diligenza
all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte
dal datore di lavoro, per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione
della prestazione in ambienti interni ed esterni diversi da quelli di
lavoro abituali.
SMARTWORKING:
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
● Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e
di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui
ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla
sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
● Il lavoratore svolge la propria prestazione cooperando con diligenza
all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte
dal datore di lavoro, per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione
della prestazione in ambienti interni ed esterni diversi da quelli di
lavoro abituali.
SMARTWORKING:
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
● È opportuna l’impostazione di un sistema di verifica che metta il
datore di lavoro e il dirigente in grado di controllare il rispetto dei
comportamenti richiesti in materia di sicurezza da parte dei
lavoratori (cfr. es. art. 18 c. 3-bis, D.Lgs. n. 81/2008);
● se previsto dalla POLICY, una funzione aziendale può essere
appositamente individuata per l’effettuazione di sopralluoghi, nel
rispetto delle regole per eventuale accesso a domicili privati.
SMARTWORKING:
SISTEMA DI VERIFICA
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
È importante individuare comportamenti e procedure per la gestione
degli aspetti legati alla tutela della salute e sicurezza, puntando sulle
attività di formazione e informazione (attraverso il coinvolgimento e la
partecipazione dei lavoratori), quali misure idonee alla gestione delle
attività realizzate in “smartworking”, in ragione della corretta valutazione
dei rischi.
La formazione e la informazione sono misure fondamentali per gestire
la sicurezza e favorire comportamenti corretti da parte dei lavoratori: ciò
in quanto il lavoratore è il “responsabile”.
SMARTWORKING:
FORMAZIONE E INFORMAZIONE
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
Con richiamo all'art. 23 L. 81/2017, si ricorda che il lavoratore ha diritto
alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno
dei locali aziendali.
SMARTWORKING:
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
I lavoratori “agili” devono essere assicurati all’INAIL se, per lo
svolgimento della loro attività, sono esposti alle fonti di rischio previste
dalla Legge (art. 1 del d.p.R. 30 giugno 1965, n. 1124) fra le quali rientra
anche il rischio elettrico connesso con l’uso di macchine di ufficio (quali
per esempio, mezzi telematici, computer, videoterminali) e quindi per tali
lavoratori valgono i criteri di carattere generale applicabili a tutti gli altri
lavoratori, col solo limite del rischio elettivo. Cosicché gli infortuni
occorsi mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa all’esterno
dei locali aziendali e nel luogo prescelto dal lavoratore stesso sono
tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa.
SMARTWORKING:
CIRCOLARE INAIL 48/2017
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
Gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal
luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della
prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali sono tutelati
soltanto se l’elezione di un domicilio “fisso” che costringe ad affrontare il
suddetto percorso sia connesso a comprovate esigenze legate alla
prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le
esigenze di vita con quelle lavorative, purché il tutto risponda a criteri di
ragionevolezza (il che non fa ben sperare dato che tale criterio può
essere “altamente soggettivo”).
SMARTWORKING:
INFORTUNIO “IN ITINERE”
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
● Modalità di esecuzione della prestazione senza vincoli di orario e di
luogo.
● Utilizzo strumenti tecnologici.
● Individuazione dei tempi di riposo e delle misure tecniche e
organizzative per assicurare la disconnessione.
● Identificazione dell’oggetto della prestazione anche per fasi, cicli e
obiettivi.
● Forme di esercizio del potere di controllo da parte del datore di
lavoro (rinvio a Privacy Policy e riservatezza / uso strumenti di lavoro).
SMARTWORKING:
L'ACCORDO, IN SINTESI
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
● Forme di esercizio del potere disciplinare da parte del datore di
lavoro (rinvio a codice disciplinare).
● Durata.
● Modalità di recesso-preavviso o identificazione di giustificato motivo.
● Richiamo obblighi di sicurezza (Policy di sicurezza e uso strumenti di
lavoro).
SMARTWORKING:
L'ACCORDO, IN SINTESI
Avv.
Edoardo
Ferraro
Studio
Legale
Ferraro
DISCLAIMER
Avv.
Edoardo
Ferraro
La presente presentazione è aggiornata al momento della sua pubblicazione.
Ciò nonostante, la natura stessa degli argomenti trattati esclude la possibilità
di controllare tutte le fonti esistenti e gli autori non possono fornire alcuna
garanzia in merito all'affidabilità ed all'esattezza delle notizie riportate e
declinano pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto, indiretto,
incidentale e consequenziale legato all'uso, proprio o improprio delle
informazioni contenute in questo vademecum, ivi inclusi, senza alcuna
limitazione, la perdita di profitto, l'interruzione di attività aziendale o
professionale, la perdita di programmi o altro tipo di dati ubicati sul sistema
informatico dell'utente o altro sistema, e ciò anche qualora gli autori fossero
stati espressamente messi al corrente della possibilità del verificarsi di tali
danni.
Studio
Legale
Ferraro
GRAZIE PER L'ATTENZIONE
avv.edoardo.ferraro@gmail.com
edoardo.ferraro@ordineavvocatipadova.it

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Smartworking - Le normative del lavoro subordinato

  • 1. SMARTWORKING: LE NORMATIVE DEL LAVORO SUBORDINATO Avv. EDOARDO FERRARO AVVOCATO DEL FORO DI PADOVA Giovedì 10 marzo 2022 ore 16.00
  • 2. BREVI CENNI INTRODUTTIVI E LA LEGGE 81/2017 Avv. EDOARDO FERRARO AVVOCATO DEL FORO DI PADOVA Giovedì 10 marzo 2022 ore 16.00
  • 3. Quando si parla di Smartworking (o lavoro agile) si intende una forma flessibile di organizzazione del lavoro. In pratica si tratta di una nuova “logistica” del lavoro che si basa sulle nuove tecnologie. Grazie alle innovazioni legate al web e agli strumenti sempre più potenti che ognuno di noi usa giornalmente, dipendenti di grandi e piccole imprese possono svolgere le proprie mansioni a qualunque orario e da ovunque desiderino. LO SMARTWORKING Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 4. La legge n. 81/2017 regolamenta lo Smartworking in Italia, che acquisisce ufficialmente il nome di “lavoro agile”. La legge definisce le “misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”. LO SMARTWORKING IN ITALIA Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 5. 1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. […] ART. 18 LEGGE 81/2017 LAVORO AGILE Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 6. […] La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 2. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa. [...] ART. 18 LEGGE 81/2017 LAVORO AGILE Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 7. […] 3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti. [...] ART. 18 LEGGE 81/2017 LAVORO AGILE Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 8. […] 3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. [...] ART. 18 LEGGE 81/2017 LAVORO AGILE Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 9. […] 4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile. 5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ART. 18 LEGGE 81/2017 LAVORO AGILE Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 10. 1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. [...] ART. 19 LEGGE 81/2017 FORMA E RECESSO Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 11. […] 2. L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. [...] ART. 19 LEGGE 81/2017 FORMA E RECESSO Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 12. […] In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato. [...] ART. 19 LEGGE 81/2017 FORMA E RECESSO Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 13. 1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda. [...] ART. 20 LEGGE 81/2017 TRATTAMENTO, COMPETENZE Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 14. [...] 2. Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi del presente capo può essere riconosciuto, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 19, il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze. ART. 20 LEGGE 81/2017 TRATTAMENTO, COMPETENZE Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 15. [...] 2. Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi del presente capo può essere riconosciuto, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 19, il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze. ART. 20 LEGGE 81/2017 TRATTAMENTO, COMPETENZE Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 16. 1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. 2. L'accordo di cui al comma 1 individua le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari. ART. 21 LEGGE 81/2017 POTERE DI CONTROLLO Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 17. 1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. 2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali. ART. 22 LEGGE 81/2017 SICUREZZA SUL LAVORO Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 18. 1. L'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni. 2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali. [...] ART. 23 LEGGE 81/2017 ASSICURAZIONE SUL LAVORO Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 19. […] 3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del TU delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del PdR 1124/65 ss.mm., quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza. ART. 23 LEGGE 81/2017 ASSICURAZIONE SUL LAVORO Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 20. Nell'ambito delle misure adottate dal Governo per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus), il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato il 1° marzo 2020 il Decreto che interviene sulle modalità di accesso allo smartworking, DETTANDO UNA PROCEDURA SEMPLIFICATA. ● il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 (c.d. Decreto Festività) prevede fino al 31 marzo 2022, le modalità di comunicazione del lavoro agile restano quelle previste dall'art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in L. n. 77 del 17 luglio 2020, n. 77, utilizzando la procedura semplificata già in uso. NORME EMERGENZIALI E DEROGHE: SMARTWORKING DAL 2020 Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 21. La semplificazione per i datori di lavoro "valida per tutto il periodo dell'emergenza" prevede che: ● non è necessario l’accordo scritto controfirmato dal lavoratore: la comunicazione al lavoratore può essere fatta via mail specificando eventualmente il riferimento alla normativa (art. 4 del DPCM 1° marzo 2020 e dell’art. 1, comma 1, lett. n) del DPCM 4 marzo 2020). NORME EMERGENZIALI E DEROGHE: SMARTWORKING DAL 2020 Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 22. ● la comunicazione al Ministero del lavoro (www.cliclavoro.gov.it), ordinariamente fatta con deposito dell'accordo, viene sostituita da una dichiarazione autocertificata per singolo dipendente con i dati anagrafici e il C.F. del lavoratore, in cui va indicata come “data di sottoscrizione” quella di inizio dell’attività in regime di smartworking, e con il riferimento all’articolo 2 del Dpcm del 25 febbraio. Le aziende che non hanno le credenziali per l’utilizzo di questo servizio devono provvedere a richiederle. Il dpcm non prescrive la tempistica per questa comunicazione ma vista la situazione di emergenza non dovrebbe essere sanzionabile un invio entro i 5 giorni; NORME EMERGENZIALI E DEROGHE: SMARTWORKING DAL 2020 Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 23. ● l’informativa sulla sicurezza sul lavoro si può inviare al lavoratore con modalità telematica. INAIL ha pubblicato sul proprio sito un facsimile di informativa da utilizzare. Visto il tipo di emergenza andrà specificato che il lavoratore è tenuto a svolgere la sua attività evitando luoghi a rischio contagio (treni, bar, biblioteche, ecc). Va ricordato in atti che lo smartworking darebbe la possibilità di lavorare non solo al proprio domicilio ma in qualsiasi luogo a scelta del lavoratore. NORME EMERGENZIALI E DEROGHE: SMARTWORKING DAL 2020 Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 24. Dal 4 marzo 2020 inoltre è attiva la procedura sul sito Cliclavoro che permette alle aziende di comunicare anche in modalità cumulativa i nominativi dei dipendenti che svolgono la prestazione in smartworking. Con la modalità semplificata è richiesta l’indicazione dei soli dati anagrafici dell’azienda e alla comunicazione dovranno allegarsi l’autocertificazione aziendale in formato PDF/A e l’elenco in formato EXCEL dei dipendenti per i quali si richiede lo svolgimento delle mansioni in smartworking. NORME EMERGENZIALI E DEROGHE: SMARTWORKING DAL 2020 Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 25. Si ricorda anche che viste le motivazioni di forma maggiore imposte da un provvedimento di legge il dipendente non può rifiutarsi di svolgere la prestazione in questa modalità. Se è il lavoratore a chiedere questa trasformazione sarà comunque l'azienda sulla base delle esigenze organizzative a decidere per l'utilizzo del lavoro agile, dato che questa resta una modalità di esecuzione di un rapporto subordinato. Nelle aziende che utilizzano già questa modalità, per gli stessi dipendenti può essere comunque necessario comunicare eventuali variazioni e integrare le informative ai dipendenti. NORME EMERGENZIALI E DEROGHE: SMARTWORKING DAL 2020 Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 26. SMARTWORKING: PROFILI GIUSLAVORISTICI E SINTESI RAGIONATA Avv. EDOARDO FERRARO AVVOCATO DEL FORO DI PADOVA Giovedì 10 marzo 2022 ore 16.00
  • 27. L'art. 18 della legge 81/2017 che abbiamo visto più sopra delinea una definizione di smartworking: è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante: ● accordo tra le parti; ● forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi; ● senza precisi vincoli di orario; ● senza precisi vincoli di luogo di lavoro; ● (possibile) utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. SMARTWORKING: ILLUSTRAZIONE Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 28. NON È UN NUOVO CONTRATTO DI LAVORO! SI TRATTA DI UNA MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, LEGATA SOPRATTUTTO ALLA “LOGISTICA DEGLI SPAZI E DEI TEMPI”. SMARTWORKING: ILLUSTRAZIONE Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 29. Se dobbiamo indicare gli elementi principali dello smartworking, questi sono: ● esecuzione della prestazione lavorativa “in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno”; ● assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all’esterno dei locali aziendali; ● durata della prestazione lavorativa “entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”. SMARTWORKING: ELEMENTI PRINCIPALI Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 30. Se dobbiamo indicare le motivazioni principali dello smartworking, queste sono: ● responsabilizzazione del lavoratore subordinato; ● rinuncia da parte del datore di lavoro al controllo «visivo» sul collaboratore; ● affidamento sulla capacità del lavoratore di regolare le fasi della propria attività lavorativa con obiettivi precisi e misurabili. SMARTWORKING: MOTIVAZIONI PRINCIPALI Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 31. Se dobbiamo indicare gli scopi principali dello smartworking, questi sono essenzialmente due: ● Per l’AZIENDA: aumentare la produttività e ridurre i costi. ● Per il LAVORATORE: migliore conciliazione dei tempi vita-lavoro e maggiore benessere. SMARTWORKING: SCOPI PRINCIPALI Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 32. QUAL È LA BASE GIURIDICA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN SMARTWORKING? ESATTAMENTE LA STESSA DEL NORMALE RAPPORTO DI LAVORO. CONTRATTO DI LAVORO DI TIPO SUBORDINATO TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO SMARTWORKING: LA “BASE” GIURIDICA Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 33. Lo smartworking ha una tempistica regolata dall'accordo: la durata può essere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. È sempre possibile recedere dal contratto di lavoro agile e tornare al normale svolgimento dell’attività lavorativa presso i locali aziendali. Recesso con preavviso: non può essere inferiore a trenta giorni. [maggiore protezione per i lavoratori disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 : il recesso da parte del datore di lavoro soggiace ad un limite minimo di preavviso di 90 giorni] Recesso per giustificato motivo: può essere oggettivo o soggettivo. Non è stato disciplinato dalla legge ma è lasciato all’accordo individuale. SMARTWORKING: QUANTO DURA IL RAPPORTO? Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 34. Pure per quanto riguarda gli strumenti di lavoro, la modalità di lavoro agile consente un maggior margine di libertà di scelta: ● Uso di strumenti forniti dal datore di lavoro; ● Uso dei propri strumenti personali - BYOD: Bring Your Own Device. SMARTWORKING: CON CHE STRUMENTI? Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 35. […] “l’accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro” [art. 19, L. n. 81/2017] È la prima volta che questo diritto ottiene riconoscimento in un testo normativo! Tutela il lavoratore e la sua vita privata. SMARTWORKING: DIRITTI ALLA “DISCONNESSIONE” Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 36. ● È uno strumento tecnico per non oltrepassare i limiti imposti dall’art. 18 della legge 81/2017. ● Evitare il rischio di Time Porosity (ovvero di sovrapposizione tra il tempo di lavoro e quello della vita privata). ● Secondo l’interpretazione della Corte di Giustizia UE (sentenze Simap e Jaeger), l’essere al lavoro per gli smartworkers corrisponde al “periodo in cui il lavoratore è online a disposizione del proprio datore di lavoro, pur trovandosi fisicamente in un luogo diverso da quello concordato”. SMARTWORKING: DIRITTI ALLA “DISCONNESSIONE” Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 37. “Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore complessivamente a quello applicato [...] nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda” [art. 20 c. 1, L. n. 81/2017] ● divieto di discriminazione; ● diritto alla parità di trattamento; ● rinvio ai contratti collettivi nazionali; ● inderogabilità in pejus da parte del contratto individuale. SMARTWORKING: TRATTAMENTO ECONOMICO Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 38. “Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi del presente capo può essere riconosciuto, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 19, il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze” [art. 20 c. 2, L. n. 81/2017] ● L’accordo di lavoro agile dovrà stabilire le modalità di erogazione della formazione, i sistemi di validazione delle competenze, la ripartizione dei costi, scadenze temporali per le certificazioni; ● non è obbligatorio ma solo eventuale. SMARTWORKING: APPRENDIMENTO E COMPETENZE Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 39. “Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali” [art. 22, c. 2, L. n. 81/2017] ● Il datore di lavoro non può ritenersi responsabile per i danni derivati dalla mancata (o parziale) collaborazione del lavoratore, ovvero del rischio elettivo dallo stesso volutamente assunto; ● obbligo in capo al lavoratore di cooperazione rispetto all’attuazione delle misure di prevenzione adottate dal datore. SMARTWORKING: COOPERAZIONE DEL LAVORATORE Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 40. Nell'ambito del rapporto di lavoro gestito in smartworking, il datore di lavoro ha obblighi e poteri ben precisi: ● potere direttivo; ● potere di controllo; ● potere disciplinare; ● obblighi di sicurezza (informativa con rischi specifici al lavoratore e alle rappresentanze sindacali interne); ● valutazione dei rischi (modifica del documento). SMARTWORKING: POTERI DEL DATORE DI LAVORO Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 41. “L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.” [art. 21, c. 1, L. 81/2017] Lo sviluppo dei poteri del datore di lavoro hanno confini precisi: ● opera sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali; [...] SMARTWORKING: POTERE DI CONTROLLO Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 42. Trattandosi comunque di rapporto di lavoro subordinato, vanno tenuti presenti le disposizioni e i limiti dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori: ● disciplina in materia di utilizzo e installazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti che consentono il controllo a distanza dei lavoratori; ● esigenze organizzative e produttive; ● sicurezza del lavoro; ● tutela del patrimonio aziendale; [...] SMARTWORKING: RICHIAMO ART. 4 ST. LAVORATORI Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 43. [...] ● sono vietati i controlli che sono posti in essere in forme o con modalità lesive della dignità dei lavoratori; ● utilizzo dei dati raccolti è sottoposto a duplice condizione: 1) adeguata informativa al lavoratore circa l’impiego di strumenti e attrezzature; 2) informativa in merito alle concrete modalità di svolgimento dei controlli. SMARTWORKING: RICHIAMO ART. 4 ST. LAVORATORI Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 44. “L'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.” [art.23, c. 1, L. 81/2017] L’accordo di lavoro agile e le sue modificazioni rientrano tra gli atti da comunicare obbligatoriamente al Centro per l’impiego territorialmente competente. Portale del ministero del lavoro https://servizi.lavoro.gov.it/smartworking Circolare INAIL n. 48 del 2 novembre 2017 [...] SMARTWORKING: COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 45. [...] Cosa va comunicato? (a regime ordinario) ● modello on-line “comunicazione di accordo di smartworking”: 1) dati del datore di lavoro; 2) dati del lavoratore; 3) tipologia di lavoro agile (tempo determinato o indeterminato); 4) durata del lavoro. SMARTWORKING: COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 46. “L'accordo di cui al comma 1 individua le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.” [art. 21, c. 2, L. 81/2017] Le parti possono procedere ad individuare forme di inadempimento contrattuale sanzionabili. Condotte tenute al di fuori dei locali aziendali. [...] SMARTWORKING: POTERE DISCIPLINARE Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 47. […] Non vi è riferimento alla disciplina delle sanzioni (ci si richiama per interpretazioni estensiva alle sanzioni stabilite dalla contrattazione collettiva). Lex specialis: materia solitamente oggetto dell’art 2016 c.c. e dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (detta principi di predeterminazione e procedimentalizzazione a garanzia del lavoratore). SMARTWORKING: POTERE DISCIPLINARE Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 48. ● Luoghi di lavoro: il lavoratore non comunica tempestivamente il cambio di postazione esterna, sceglie luoghi diversi da quelli concordati, la postazione non corrisponde ai requisiti di idoneità sanciti nell’accordo. ● Orario di lavoro: mancata osservanza dell’orario di reperibilità stabilito da contratto, interruzioni anticipate, assenze ingiustificate. ● Modalità di esecuzione. ● Strumenti tecnologici: uso di strumenti non idonei, omessa segnalazione di guasti e problemi. ● Scarso rendimento del lavoratore. SMARTWORKING: QUALI CONDOTTE SANZIONABILI? Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 49. 1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. 2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali. SMARTWORKING: SICUREZZA: ART 22 L. 81/2017 Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 50. Nella pratica, il datore di lavoro deve: ● elaborare un documento di valutazione dei rischi (c.d. “DVR”) che tenga conto delle attività prestate fuori dai locali aziendali, con tutte le difficoltà del caso nell’individuazione dei rischi generali e specifici; ● redigere l’informativa scritta in modo sufficientemente chiaro ed esauriente per il lavoratore; ● rispettare gli obblighi ex D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), attuando le misure generali di tutela di cui all‘art. 15 del T.U. SMARTWORKING: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 51. Tra gli obblighi che il datore di lavoro non può delegare, rientra la valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 (c.d. DVR). (art. 17 D.Lgs. 81/2008). Dato che la prestazione lavorativa avviene in un luogo diverso dal “luogo di lavoro” (definito dall’art. 62, D.Lgs. n. 81/2008), i rischi saranno considerati sulla base della mansione e della prestazione lavorativa svolta dal “lavoratore agile“. SMARTWORKING: VALUTAZIONE DEI RISCHI Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 52. Poiché le modalità del lavoro agile non consentono al datore di lavoro il previo controllo dell’ambiente scelto dall’operatore, il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza è garantito attraverso la consegna al dipendente “agile” e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, dell’informativa sulla sicurezza dei lavoratori (art. 22, c. 1, L. 81/2017), che deve contenere disposizioni in ordine a: ● luoghi in cui si svolge la prestazione in lavoro agile; ● attrezzature utilizzate. SMARTWORKING: INFORMATIVA SCRITTA Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 53. Da un punto di vista pratico, un utile spunto in termini di "informativa" viene dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3/2017 del 1° giugno 2017 (pubblicata nella G.U. n. 165 del 17 luglio 2017) nella quale sono contenute le Linee Guida per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la Pubblica Amministrazione (in applicazione dell'art. 14, L. n. 124/2015) la quale reca alcune indicazioni in merito ai contenuti minimi di tale informativa, divisa per ● prestazioni di lavoro indoor;  ● prestazioni di lavoro outdoor. SMARTWORKING: ESEMPIO DI INFORMATIVA SCRITTA Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 54. Il lavoratore deve: ● cooperare con diligenza all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal DL; ● non adottare condotte che possano generare rischi per la salute e sicurezza propria o di terzi; ● individuare i luoghi di lavoro rispettando le indicazioni previste dall’informativa; ● evitare luoghi, ambienti, situazioni e circostanze da cui possa derivare pericolo per la salute e sicurezza propria o di terzi. SMARTWORKING: INFORMATIVA “BASE” Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 55. La prestazione di lavoro può essere prestata in ambienti esterni quando la scelta del lavoratore: ● sia volta a conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative, ● dettata da necessità connesse alla prestazione lavorativa, ● e risponda a criteri di ragionevolezza. Per questi casi l’informativa riporta alcune indicazioni minime che il lavoratore è tenuto a rispettare (ad es. in riferimento al luogo, ai fattori ambientali esterni, alle precauzioni contro i potenziali pericoli da esposizione ad agenti biologici). SMARTWORKING: LUOGHI OUTDOOR Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 56. Vengono riportate le indicazioni sui requisiti igienici minimi dei locali (microclima, temperatura e umidità dei locali, elementi di qualità dell’aria con riferimento al ricambio d’aria e alla presenza di eventuali sorgenti di emissioni, impianti termici e di condizionamento, ecc.). A titolo di esempio vi saranno: ● raccomandazioni generali per i locali; ● indicazioni per l’illuminazione naturale e artificiale; ● indicazioni per l’aerazione naturale ed artificiale. SMARTWORKING: LUOGHI INDOOR PRIVATI Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 57. ● Indicazioni generali (efficienza ed integrità di devices e attrezzature prima dell’uso e loro utilizzo, nonché istruzioni d’uso). ● Indicazioni per il lavoro con il notebook (caratteristiche minime relative all'ergonomia nell’utilizzo di pc portatili e similari). ● Indicazioni per il lavoro con tablet e smartphone (pause, stretching, ecc.). ● Indicazioni per l’utilizzo sicuro dello smartphone come telefono cellulare (auricolare, evitare interferenze con apparecchiature mediche, indicazioni per l’uso all’interno di un veicolo). SMARTWORKING: USO DELLE ATTREZZATURE Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 58. ● Requisiti minimi su impianti di alimentazione elettrica e indicazioni sul corretto utilizzo dell’impianto elettrico (buono stato dei cavi elettrici di collegamento e loro posizionamento, utilizzo prese, sovraccarico, ecc.): 1) Impianto elettrico; 2) Dispositivi di connessione elettrica temporanea (prolunghe, adattatori, prese a ricettività multipla, avvolgi-cavo, ecc.). SMARTWORKING: USO IMPIANTI ELETTRICI Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 59. Il datore di lavoro dovrà dare indicazioni per il rischio di incendio: ● indicazioni generali; ● comportamento per principio di incendio. SMARTWORKING: RISCHIO INCENDIO Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 60. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Va infatti ricordato che ci troviamo nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato e che nel quadro generale della disciplina del TU in materia di salute e sicurezza sul lavoro la responsabilità in merito all’uso degli strumenti di lavoro e al loro corretto funzionamento è, anche nell’ambito del lavoro agile, del datore di lavoro quando gli strumenti di lavoro siano forniti dallo stesso - come già previsto del resto dall’art. 3, c. 10 D.Lgs. n. 81/2008 . SMARTWORKING: BUON FUNZIONAMENTO STRUMENTI Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 61. Nelle fattispecie di "lavoro agile/smartworking" trova applicazione anche il D.Lgs. n. 81/2008 sulla base della onnicomprensività del campo di applicazione e della definizione di lavoratore. Art. 3 Ambito di applicazione Tutti i settori di attività pubblici e privati Tutte le tipologie di lavoro e di rischio Tutti i lavoratori (non solo i dipendenti), esclusi i lavoratori domestici SMARTWORKING: D.LGS. 81/2018 Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 62. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, [...] SMARTWORKING: ART. 3 C. 10 D.LGS. 81/2018 Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 63. […] in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. [...] SMARTWORKING: ART. 3 C. 10 D.LGS. 81/2018 Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 64. […] Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali. SMARTWORKING: ART. 3 C. 10 D.LGS. 81/2018 Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 65. Datore di lavoro: OBBLIGHI: ● informazione e formazione del lavoratore sui rischi connessi alle attività produttive; ● DPI (dispositivi protezione individuale); ● garanzia di utilizzo di attrezzature proprie conformi al D.Lgs. 81/2008; ● tutela da isolamento. DIRITTO: ● accedere al domicilio del lavoratore se luogo di lavoro. SMARTWORKING: OBBLIGHI E DIRITTI DEL DATORE Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 66. Un fattore di rischio è che la prestazione è svolta al di fuori dell’azienda. MISURE DI PREVENZIONE: Prevedere nel contratto individuale e aziendale, e in policy aziendale: ● i criteri di idoneità, sicurezza, conformità e riservatezza del luogo di lavoro esterno all’azienda; ● obbligo del lavoratore di svolgere l’attività lavorativa in un luogo sicuro e conforme alla legge (non pubblici o aperti al pubblico); ● responsabilità a carico esclusivo del lavoratore; ● il periodico accesso del datore di lavoro ai luoghi esterni all’azienda. SMARTWORKING: FATTORI DI RISCHIO Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 67. Un fattore di rischio è l'uso di attrezzature proprie del lavoratore. MISURE DI PREVENZIONE: ● Prevedere l’uso di attrezzature aziendali; ● Prevedere nel contratto di lavoro individuale: 1) l’obbligo dell’uso di attrezzature e strumenti di lavoro a norma di legge; 2) una responsabilità sull’uso delle attrezzature a carico esclusivo del lavoratore. SMARTWORKING: FATTORI DI RISCHIO Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 68. Fattori di rischio sono anche : ● isolamento del lavoratore per svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali; ● rischi alla salute fisica e mentale per l’uso continuativo di tecnologie digitali: tecno-stress, dipendenza tecnologica, burnout. MISURE DI PREVENZIONE Prevedere che il lavoratore sia raggiungibile telefonicamente o mediante messaggistica istantanea aziendale in varie fasce orarie per ciascuna giornata lavorativa; esecuzione report giornalieri. SMARTWORKING: FATTORI DI RISCHIO Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 69. ● Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. ● Il lavoratore svolge la propria prestazione cooperando con diligenza all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di lavoro, per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione in ambienti interni ed esterni diversi da quelli di lavoro abituali. SMARTWORKING: OBBLIGHI DEI LAVORATORI Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 70. ● Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. ● Il lavoratore svolge la propria prestazione cooperando con diligenza all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di lavoro, per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione in ambienti interni ed esterni diversi da quelli di lavoro abituali. SMARTWORKING: OBBLIGHI DEI LAVORATORI Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 71. ● È opportuna l’impostazione di un sistema di verifica che metta il datore di lavoro e il dirigente in grado di controllare il rispetto dei comportamenti richiesti in materia di sicurezza da parte dei lavoratori (cfr. es. art. 18 c. 3-bis, D.Lgs. n. 81/2008); ● se previsto dalla POLICY, una funzione aziendale può essere appositamente individuata per l’effettuazione di sopralluoghi, nel rispetto delle regole per eventuale accesso a domicili privati. SMARTWORKING: SISTEMA DI VERIFICA Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 72. È importante individuare comportamenti e procedure per la gestione degli aspetti legati alla tutela della salute e sicurezza, puntando sulle attività di formazione e informazione (attraverso il coinvolgimento e la partecipazione dei lavoratori), quali misure idonee alla gestione delle attività realizzate in “smartworking”, in ragione della corretta valutazione dei rischi. La formazione e la informazione sono misure fondamentali per gestire la sicurezza e favorire comportamenti corretti da parte dei lavoratori: ciò in quanto il lavoratore è il “responsabile”. SMARTWORKING: FORMAZIONE E INFORMAZIONE Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 73. Con richiamo all'art. 23 L. 81/2017, si ricorda che il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali. SMARTWORKING: ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 74. I lavoratori “agili” devono essere assicurati all’INAIL se, per lo svolgimento della loro attività, sono esposti alle fonti di rischio previste dalla Legge (art. 1 del d.p.R. 30 giugno 1965, n. 1124) fra le quali rientra anche il rischio elettrico connesso con l’uso di macchine di ufficio (quali per esempio, mezzi telematici, computer, videoterminali) e quindi per tali lavoratori valgono i criteri di carattere generale applicabili a tutti gli altri lavoratori, col solo limite del rischio elettivo. Cosicché gli infortuni occorsi mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali e nel luogo prescelto dal lavoratore stesso sono tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa. SMARTWORKING: CIRCOLARE INAIL 48/2017 Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 75. Gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali sono tutelati soltanto se l’elezione di un domicilio “fisso” che costringe ad affrontare il suddetto percorso sia connesso a comprovate esigenze legate alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative, purché il tutto risponda a criteri di ragionevolezza (il che non fa ben sperare dato che tale criterio può essere “altamente soggettivo”). SMARTWORKING: INFORTUNIO “IN ITINERE” Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 76. ● Modalità di esecuzione della prestazione senza vincoli di orario e di luogo. ● Utilizzo strumenti tecnologici. ● Individuazione dei tempi di riposo e delle misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione. ● Identificazione dell’oggetto della prestazione anche per fasi, cicli e obiettivi. ● Forme di esercizio del potere di controllo da parte del datore di lavoro (rinvio a Privacy Policy e riservatezza / uso strumenti di lavoro). SMARTWORKING: L'ACCORDO, IN SINTESI Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 77. ● Forme di esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro (rinvio a codice disciplinare). ● Durata. ● Modalità di recesso-preavviso o identificazione di giustificato motivo. ● Richiamo obblighi di sicurezza (Policy di sicurezza e uso strumenti di lavoro). SMARTWORKING: L'ACCORDO, IN SINTESI Avv. Edoardo Ferraro Studio Legale Ferraro
  • 78. DISCLAIMER Avv. Edoardo Ferraro La presente presentazione è aggiornata al momento della sua pubblicazione. Ciò nonostante, la natura stessa degli argomenti trattati esclude la possibilità di controllare tutte le fonti esistenti e gli autori non possono fornire alcuna garanzia in merito all'affidabilità ed all'esattezza delle notizie riportate e declinano pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto, indiretto, incidentale e consequenziale legato all'uso, proprio o improprio delle informazioni contenute in questo vademecum, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, la perdita di profitto, l'interruzione di attività aziendale o professionale, la perdita di programmi o altro tipo di dati ubicati sul sistema informatico dell'utente o altro sistema, e ciò anche qualora gli autori fossero stati espressamente messi al corrente della possibilità del verificarsi di tali danni. Studio Legale Ferraro