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WEB MARKETING
e PRIVACY
Avv. GiorgioTrono
Le linee guida del Garante per evitare di spammare i
clienti.
INDICE
Avv. Giorgio Trono
01
Che cosa è lo spam?
02
Gli obblighi da
osservare per non
spammare
03
L’informativa
04
Il consenso
05
Il consenso specifico I soggetti terzi
06 07
Il marketing sui social
08
Le sanzioni
pag. 1
pag. 2
pag. 3 pag. 4
pag. 6 pag. 8 pag. 10 pag. 11
Questo documento riprende le linee guida scritte dal Garante privacy in
materia di attività promozionale e contrasto allo spam.
Provvedimento del 4 luglio 2013.
per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale
effettuate,
in violazione delle norme del codice privacy,
con sistemi automatizzati di chiamata senza
operatore (ossia, con telefonate preregistrate)
oppure
con modalità assimilate alle prime (ad esempio
e-mail, fax, sms).
Lo spam è costituito dalle
comunicazioniChe cosa è lo
SPAMper
il codice
privacy?
Perché si possa parlare di spam non è necessario un invio massiccio e/o
simultaneo a una pluralità di indirizzi o numeri di telefono: questa modalità
rileva solo eventualmente per quantificare la sanzione da applicare a chi fa
spam.
Avv. Giorgio Trono 1
I due OBBLIGHI fondamentali che devi
osservare per non spammare
FORNIRE UNA
informativa
ACQUISIRE UN
consenso
chiara
completa
preventivo
informato
libero
specifico
1
2
Avv. Giorgio Trono 2
INFORMATIVAchiara e completa
Devi comunicare una
A chi comunicarla?
Al destinatario della
comunicazione promozionale
(inviata ad esempio via
e-mail).
Cosa comunicare?
Una serie di informazioni
relative al trattamento dei
suoi dati personali.
Devi indicare quali sono gli
SCOPI e le MODALITÀ
del trattamento.
Se l'interessato è obbligato o
no a fornire i dati; quali sono
le conseguenze se i dati non
vengono forniti; a chi
possono
essere comunicati o diffusi i
dati; quali sono i suoi diritti;
chi sono il titolare e
l'eventuale responsabile del
trattamento e come sono
raggiungibili (indirizzo,
telefono, mail, ecc.).
ad esempio, lo scopo di
ricerca statistica, di
marketing o di profilazione.
ad esempio, devi indicare che
invierai le comunicazioni via
e-mail, sms o con telefonate
senza operatore.
Nel caso, indica anche le
modalità tradizionali di
comunicazione, come posta
cartacea e telefonate con
operatore.
Come comunicarla?
Oralmente o per iscritto.
In ogni caso in modo sintetico
e con tono colloquiale.
Ossia
1
Avv. Giorgio Trono 3
CONSENSO
Devi acquisire il
Prima di inviare il messaggio
promozionale: si parla, per
questo, di opt-in o di
consenso preventivo.
2 del destinatario del messaggio promozionale
Senza aver ottenuto prima il
consenso
NONè lecito
Inviare un messaggio
promozionale ed avvisare
della possibilità di opporsi a
ulteriori invii.
Chiedere, con il primo
messaggio promozionale, il
consenso al trattamento dati
per finalità di marketing.
Inviare comunicazioni
promozionali nel caso in cui i
dati personali siano tratti da
registri pubblici, elenchi, siti
web, atti o documenti
conosciuti o conoscibili da
chiunque.
Utilizzare per inviare e-mail
promozionali gli indirizzi pec
contenuti nell’indice
nazionale degli indirizzi pec
delle imprese e dei
professionisti.
Quando? Altrimenti?
Avv. GiorgioTrono
Se per vendere i tuoi prodotti o servizi usi l’e-mail che ti ha
fornito a tale scopo il cliente, puoi inviargli e-mail con offerte
promozionali relative a prodotti o servizi analoghi a quelli forniti
in precedenza.
La persona interessata, però, può decidere in qualunque
momento di negare il suo consenso a ricevere ulteriori
pubblicità.
Un’eccezione: il soft spam
4
INFORMATO
Il consenso acquisito per la finalità di invio di comunicazioni promozionali deve
essere libero, informato, specifico, con riferimento a trattamenti chiaramente
individuati nonché documentato per iscritto.
Il CONSENSO
è valido
se soddisfa questi
REQUISITI
Avv. Giorgio Trono
L’interessato deve essere
messo in grado di esprimere
consapevolmente e
liberamente le proprie scelte
in ordine al trattamento dei
suoi dati personali e a tal fine
deve ricevere un’adeguata
informativa, chiara e
completa.
Ossia non deve essere
preimpostato e non deve
risultare – anche solo
implicitamente in via di fatto
– obbligatorio per poter fruire
del prodotto o servizio fornito
dal titolare del trattamento.
Non è corretto predisporre
moduli in cui la casella (c.d.
"check-box") di acquisizione
del consenso risulta pre-
compilata con uno specifico
simbolo (c.d. flag).
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Condizionare la registrazione
al sito web da parte degli
utenti e, conseguentemente,
anche la fruizione dei suoi
servizi, al rilascio del
consenso al trattamento per
la finalità promozionale.
LIBERO SPECIFICO DOCUMENTATO
Il consenso deve essere
espresso per ciascuna
eventuale finalità perseguita,
quali ad esempio: marketing,
profilazione, comunicazione
a terzi dei dati.
Non significa che il consenso
deve essere prestato in forma
scritta; significa piuttosto che
devi essere in grado di
provare che il consenso è
stato prestato.
In particolare devi
documentare la data in cui è
stato reso e gli estremi
identificativi di chi ha
ricevuto il consenso.
Suggerimento:
adotta sistemi per verificare
l’identità di chi si è registrato
al sito perché interessato a
ricevere i tuoi messaggi
promozionali.
Ad esempio, invia una mail in
cui chiedi la conferma della
registrazione cliccando
sull’apposito link.
5
Il Codice privacy prevede diverse finalità di marketing, ossia
quelle di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di
compimento di ricerche di mercato e di comunicazione
commerciale.
Devi acquisire il consenso per ciascuna di esse?
No, puoi acquisire un unico consenso.
CONSENSO
SPECIFICO:
Avv. Giorgio Trono
Se vuoi fare marketing sia con le modalità tradizionali (ad
esempio inviando posta cartacea) che con quelle –
automatizzate – non tradizionali (ad esempio via e-mail o sms)
hai due possibilità:
1) acquisire due distinti consensi (uno per ciascuna modalità).
2) acquisire un unico consenso. Nell’informativa e nella
richiesta di consenso devi specificare che il consenso
riguarda le due differenti modalità di marketing. Inoltre,
nell’informativa devi indicare che il diritto dell’interessato di
opporsi al trattamento dei dati personali riguarda entrambe
le modalità e che può essere esercitato anche solo nei
confronti di una di esse.
1. Diverse finalità di marketing 2. Marketing tradizionale e non
due casi particolari
6
Non puoi raccogliere un generico consenso al trattamento per
le finalità promozionali tue e di soggetti terzi ai quali comunichi
(e/o cedi) i dati personali raccolti, senza individuare tali soggetti
né nell'informativa né nella formula di acquisizione del
consenso e senza indicarne la categoria economica o
merceologica di riferimento.
CONSENSO SPECIFICO
Avv. Giorgio Trono
Fornisci agli interessati un'idonea informativa in cui
individui ciascuno dei terzi o, in alternativa, indichi le loro
categorie (economiche o merceologiche) di appartenenza
(ad esempio: "finanza", editoria", "abbigliamento").
Cosa fare se
intendi
raccogliere i dati
personali degli
interessati
anche per
comunicarli (o
cederli) a terzi
per le loro
finalità
promozionali.
Acquisisci un consenso specifico per la comunicazione
(e/o cessione) a terzi dei dati personali per fini
promozionali, che sia distinto da quello che richiedi per
svolgere tu stesso attività promozionale.
NO
SÌ
per la cessione e/o comunicazione a
soggetti terzi a fini di marketing
1
2 7
✦ I terzi possono appartenere
a categorie economiche o
merceologiche anche
diverse da quella del
titolare del trattamento che
provvede alla raccolta dei
dati dell'interessato.
I SOGGETTITERZI
a cui sono stati ceduti e/o
comunicati i dati
Avv. Giorgio Trono
I terzi potranno inviare agli interessati le
comunicazioni promozionali solo dopo aver
comunicato una propria informativa, che
contenga, oltre agli elementi previsti dall'art.
13, comma 1, anche l'origine dei dati
personali a loro comunicati, in modo tale che
ciascun interessato possa rivolgersi anche al
soggetto che li ha raccolti e comunicati per
opporsi al trattamento.
I terzi dovranno fornire all'interessato un idoneo recapito presso
cui egli possa esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice
privacy.
A tale scopo dovranno offrire all’interessato la possibilità di
usare lo stesso mezzo attraverso cui ha ricevuto il messaggio
promozionale e comunque uno strumento quanto più possibile
agevole, rapido, economico ed efficace.
CHI SONO?
COSA DEVONO FARE?
Esempio: se i terzi intendono inviare e-mail pubblicitarie,
devono consentire agli interessati di potersi opporre al
trattamento inviando una e-mail a un indirizzo di posta
indicato nell’informativa.
Questo indirizzo potrà essere riservato alla gestione delle
questioni relative al trattamento dati sottoposte ai terzi da
utenti e clienti.
2. Il recapito
I terzi sono stati individuati singolarmente e sono stati forniti
all'interessato anche gli altri elementi previsti all'art. 13 del
Codice privacy relativi al trattamento che verrà da questi
svolto?
I terzi non dovranno comunicare agli
interessati un'ulteriore informativa.
1. L’informativa
SÌ
NO
✦ Queste regole si applicano
anche quando i terzi siano
società controllate,
controllanti, o comunque a
vario titolo collegate con il
soggetto che ha raccolto i
dati personali degli
interessati.
8
Cosa accade se i messaggi promozionali sono inviati non direttamente
dalla impresa promotrice ma ad agenti o soggetti esterni?
Chi è da considerare il titolare del trattamento dati, tenuto a rispettare le
regole previste dal codice privacy?
Avv. Giorgio Trono
Se
l’impresa promotrice che si
avvale di soggetti esterni
ha un ruolo preminente nel
trattamento dei dati dei
destinatari, perché:
• assume decisioni relative
alle finalità e modalità del
trattamento,
• fornisce istruzioni e
direttive vincolanti,
• svolge verifiche e controlli
sull'attività dell'agente,
Quindi
l’impresa promotrice è tenuta
a nominare responsabile il
soggetto agente o altro terzo
di cui si avvale per l'attività
promozionale,
salvo che non si tratti di un
mero incaricato (persona
fisica) che svolga solo
operazioni di trattamento
sotto la diretta autorità della
promotrice e in base alle sue
istruzioni.
In ogni caso
(cioè, anche se non è titolare
l’impresa promotrice ma lo è
il soggetto esterno),
l’impresa promotrice deve
adottare misure e procedure
idonee:
• a conoscere se l'agente, al
quale è stato affidato il
trattamento dati mediante
modalità automatizzate a
fini di marketing,
eventualmente a sua volta
si rivolga, per lo
svolgimento del medesimo
trattamento, a subagenti o
altri terzi;
• a verificare e garantire
l'osservanza del Codice da
parte di questi ultimi.
?
allora
l’impresa stessa va
considerata titolare ai sensi
dell'art. 28 del Codice, a
prescindere da come viene
qualificata nel contratto.
9
Avv. Giorgio Trono
✦ il fatto che i dati personali (quali numeri di telefono o
indirizzi e-mail) siano facilmente rintracciabili sui social non
autorizza a poter utilizzare questi dati per inviare messaggi
promozionali automatizzati senza il consenso dei destinatari.
MARKETING SUI
SOCIAL NETWORK
✦ i messaggi promozionali inviati agli utenti dei social network,
sia in privato sia sulla loro bacheca, sono soggetti al Codice
privacy.
Marketing mirato, basato sulla profilazione degli
utenti a cui indirizzare messaggi diversificati sulla base
dei gusti rilevati.
IPOTESI N.1
L'utente riceve – in bacheca
o sulla e-mail collegata al
suo profilo social – un
messaggio promozionale,
relativo a un prodotto o
servizio, da un'impresa che
abbia tratto i dati personali
del destinatario dal profilo
del social network al quale
egli è iscritto.
IPOTESI N.2
L'utente è fan della pagina di
una determinata impresa o
società oppure è iscritto a un
gruppo di follower di un
determinato marchio,
personaggio, prodotto o
servizio e successivamente
riceve messaggi pubblicitari
da essi relativi.
Ricorda che
L’invio del messaggio
promozionale è lecito solo se
il mittente abbia acquisito
dall’interessato un consenso
preventivo, specifico, libero e
documentato.
se dal contesto o dalle
modalità di funzionamento
del social network, anche
sulla base delle informazioni
fornite, può evincersi in modo
inequivocabile che
l'interessato abbia in tal
modo voluto manifestare
anche la volontà di fornire il
proprio consenso alla
ricezione di messaggi
promozionali da parte di
quella impresa.
(l’invio di messaggi
successivi) se invece
l'interessato si cancella dal
gruppo, oppure smette di
"seguire" quel marchio o quel
personaggio, o comunque si
oppone ad eventuali ulteriori
comunicazioni promozionali.
L'invio del messaggio
promozionale riguardante il
marchio, prodotto o servizio,
effettuato dall'impresa a cui
fa riferimento la relativa
pagina
è lecito non è lecito
10
Avv. Giorgio Trono
LE SANZIONI
✦ Non fornisci l’informativa
o la fornisci in modo non
conforme alla legge
Amministrative
✦ Non acquisisci il consenso
secondo le modalità
previste dalla legge
pagamento di una somma da
6.000 a 36.000 euro.
pagamento di una somma da
da 10.000 a 120.000 euro.
Penali
✦ Se il trattamento illecito di
dati ha anche rilevanza
penale
reclusione da 6 mesi a 3 anni
in base alla gravità del reato.
11
www.giorgiotrono.it
Facebook: Avvocato Giorgio Trono
Twitter:@giorgiotrono
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Per leggere una copia della licenza visita il sito web http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/
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Web marketing e privacy

  • 1. WEB MARKETING e PRIVACY Avv. GiorgioTrono Le linee guida del Garante per evitare di spammare i clienti.
  • 2. INDICE Avv. Giorgio Trono 01 Che cosa è lo spam? 02 Gli obblighi da osservare per non spammare 03 L’informativa 04 Il consenso 05 Il consenso specifico I soggetti terzi 06 07 Il marketing sui social 08 Le sanzioni pag. 1 pag. 2 pag. 3 pag. 4 pag. 6 pag. 8 pag. 10 pag. 11 Questo documento riprende le linee guida scritte dal Garante privacy in materia di attività promozionale e contrasto allo spam. Provvedimento del 4 luglio 2013.
  • 3. per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale effettuate, in violazione delle norme del codice privacy, con sistemi automatizzati di chiamata senza operatore (ossia, con telefonate preregistrate) oppure con modalità assimilate alle prime (ad esempio e-mail, fax, sms). Lo spam è costituito dalle comunicazioniChe cosa è lo SPAMper il codice privacy? Perché si possa parlare di spam non è necessario un invio massiccio e/o simultaneo a una pluralità di indirizzi o numeri di telefono: questa modalità rileva solo eventualmente per quantificare la sanzione da applicare a chi fa spam. Avv. Giorgio Trono 1
  • 4. I due OBBLIGHI fondamentali che devi osservare per non spammare FORNIRE UNA informativa ACQUISIRE UN consenso chiara completa preventivo informato libero specifico 1 2 Avv. Giorgio Trono 2
  • 5. INFORMATIVAchiara e completa Devi comunicare una A chi comunicarla? Al destinatario della comunicazione promozionale (inviata ad esempio via e-mail). Cosa comunicare? Una serie di informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali. Devi indicare quali sono gli SCOPI e le MODALITÀ del trattamento. Se l'interessato è obbligato o no a fornire i dati; quali sono le conseguenze se i dati non vengono forniti; a chi possono essere comunicati o diffusi i dati; quali sono i suoi diritti; chi sono il titolare e l'eventuale responsabile del trattamento e come sono raggiungibili (indirizzo, telefono, mail, ecc.). ad esempio, lo scopo di ricerca statistica, di marketing o di profilazione. ad esempio, devi indicare che invierai le comunicazioni via e-mail, sms o con telefonate senza operatore. Nel caso, indica anche le modalità tradizionali di comunicazione, come posta cartacea e telefonate con operatore. Come comunicarla? Oralmente o per iscritto. In ogni caso in modo sintetico e con tono colloquiale. Ossia 1 Avv. Giorgio Trono 3
  • 6. CONSENSO Devi acquisire il Prima di inviare il messaggio promozionale: si parla, per questo, di opt-in o di consenso preventivo. 2 del destinatario del messaggio promozionale Senza aver ottenuto prima il consenso NONè lecito Inviare un messaggio promozionale ed avvisare della possibilità di opporsi a ulteriori invii. Chiedere, con il primo messaggio promozionale, il consenso al trattamento dati per finalità di marketing. Inviare comunicazioni promozionali nel caso in cui i dati personali siano tratti da registri pubblici, elenchi, siti web, atti o documenti conosciuti o conoscibili da chiunque. Utilizzare per inviare e-mail promozionali gli indirizzi pec contenuti nell’indice nazionale degli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti. Quando? Altrimenti? Avv. GiorgioTrono Se per vendere i tuoi prodotti o servizi usi l’e-mail che ti ha fornito a tale scopo il cliente, puoi inviargli e-mail con offerte promozionali relative a prodotti o servizi analoghi a quelli forniti in precedenza. La persona interessata, però, può decidere in qualunque momento di negare il suo consenso a ricevere ulteriori pubblicità. Un’eccezione: il soft spam 4
  • 7. INFORMATO Il consenso acquisito per la finalità di invio di comunicazioni promozionali deve essere libero, informato, specifico, con riferimento a trattamenti chiaramente individuati nonché documentato per iscritto. Il CONSENSO è valido se soddisfa questi REQUISITI Avv. Giorgio Trono L’interessato deve essere messo in grado di esprimere consapevolmente e liberamente le proprie scelte in ordine al trattamento dei suoi dati personali e a tal fine deve ricevere un’adeguata informativa, chiara e completa. Ossia non deve essere preimpostato e non deve risultare – anche solo implicitamente in via di fatto – obbligatorio per poter fruire del prodotto o servizio fornito dal titolare del trattamento. Non è corretto predisporre moduli in cui la casella (c.d. "check-box") di acquisizione del consenso risulta pre- compilata con uno specifico simbolo (c.d. flag). Cosa NON devi fare: Condizionare la registrazione al sito web da parte degli utenti e, conseguentemente, anche la fruizione dei suoi servizi, al rilascio del consenso al trattamento per la finalità promozionale. LIBERO SPECIFICO DOCUMENTATO Il consenso deve essere espresso per ciascuna eventuale finalità perseguita, quali ad esempio: marketing, profilazione, comunicazione a terzi dei dati. Non significa che il consenso deve essere prestato in forma scritta; significa piuttosto che devi essere in grado di provare che il consenso è stato prestato. In particolare devi documentare la data in cui è stato reso e gli estremi identificativi di chi ha ricevuto il consenso. Suggerimento: adotta sistemi per verificare l’identità di chi si è registrato al sito perché interessato a ricevere i tuoi messaggi promozionali. Ad esempio, invia una mail in cui chiedi la conferma della registrazione cliccando sull’apposito link. 5
  • 8. Il Codice privacy prevede diverse finalità di marketing, ossia quelle di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e di comunicazione commerciale. Devi acquisire il consenso per ciascuna di esse? No, puoi acquisire un unico consenso. CONSENSO SPECIFICO: Avv. Giorgio Trono Se vuoi fare marketing sia con le modalità tradizionali (ad esempio inviando posta cartacea) che con quelle – automatizzate – non tradizionali (ad esempio via e-mail o sms) hai due possibilità: 1) acquisire due distinti consensi (uno per ciascuna modalità). 2) acquisire un unico consenso. Nell’informativa e nella richiesta di consenso devi specificare che il consenso riguarda le due differenti modalità di marketing. Inoltre, nell’informativa devi indicare che il diritto dell’interessato di opporsi al trattamento dei dati personali riguarda entrambe le modalità e che può essere esercitato anche solo nei confronti di una di esse. 1. Diverse finalità di marketing 2. Marketing tradizionale e non due casi particolari 6
  • 9. Non puoi raccogliere un generico consenso al trattamento per le finalità promozionali tue e di soggetti terzi ai quali comunichi (e/o cedi) i dati personali raccolti, senza individuare tali soggetti né nell'informativa né nella formula di acquisizione del consenso e senza indicarne la categoria economica o merceologica di riferimento. CONSENSO SPECIFICO Avv. Giorgio Trono Fornisci agli interessati un'idonea informativa in cui individui ciascuno dei terzi o, in alternativa, indichi le loro categorie (economiche o merceologiche) di appartenenza (ad esempio: "finanza", editoria", "abbigliamento"). Cosa fare se intendi raccogliere i dati personali degli interessati anche per comunicarli (o cederli) a terzi per le loro finalità promozionali. Acquisisci un consenso specifico per la comunicazione (e/o cessione) a terzi dei dati personali per fini promozionali, che sia distinto da quello che richiedi per svolgere tu stesso attività promozionale. NO SÌ per la cessione e/o comunicazione a soggetti terzi a fini di marketing 1 2 7
  • 10. ✦ I terzi possono appartenere a categorie economiche o merceologiche anche diverse da quella del titolare del trattamento che provvede alla raccolta dei dati dell'interessato. I SOGGETTITERZI a cui sono stati ceduti e/o comunicati i dati Avv. Giorgio Trono I terzi potranno inviare agli interessati le comunicazioni promozionali solo dopo aver comunicato una propria informativa, che contenga, oltre agli elementi previsti dall'art. 13, comma 1, anche l'origine dei dati personali a loro comunicati, in modo tale che ciascun interessato possa rivolgersi anche al soggetto che li ha raccolti e comunicati per opporsi al trattamento. I terzi dovranno fornire all'interessato un idoneo recapito presso cui egli possa esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice privacy. A tale scopo dovranno offrire all’interessato la possibilità di usare lo stesso mezzo attraverso cui ha ricevuto il messaggio promozionale e comunque uno strumento quanto più possibile agevole, rapido, economico ed efficace. CHI SONO? COSA DEVONO FARE? Esempio: se i terzi intendono inviare e-mail pubblicitarie, devono consentire agli interessati di potersi opporre al trattamento inviando una e-mail a un indirizzo di posta indicato nell’informativa. Questo indirizzo potrà essere riservato alla gestione delle questioni relative al trattamento dati sottoposte ai terzi da utenti e clienti. 2. Il recapito I terzi sono stati individuati singolarmente e sono stati forniti all'interessato anche gli altri elementi previsti all'art. 13 del Codice privacy relativi al trattamento che verrà da questi svolto? I terzi non dovranno comunicare agli interessati un'ulteriore informativa. 1. L’informativa SÌ NO ✦ Queste regole si applicano anche quando i terzi siano società controllate, controllanti, o comunque a vario titolo collegate con il soggetto che ha raccolto i dati personali degli interessati. 8
  • 11. Cosa accade se i messaggi promozionali sono inviati non direttamente dalla impresa promotrice ma ad agenti o soggetti esterni? Chi è da considerare il titolare del trattamento dati, tenuto a rispettare le regole previste dal codice privacy? Avv. Giorgio Trono Se l’impresa promotrice che si avvale di soggetti esterni ha un ruolo preminente nel trattamento dei dati dei destinatari, perché: • assume decisioni relative alle finalità e modalità del trattamento, • fornisce istruzioni e direttive vincolanti, • svolge verifiche e controlli sull'attività dell'agente, Quindi l’impresa promotrice è tenuta a nominare responsabile il soggetto agente o altro terzo di cui si avvale per l'attività promozionale, salvo che non si tratti di un mero incaricato (persona fisica) che svolga solo operazioni di trattamento sotto la diretta autorità della promotrice e in base alle sue istruzioni. In ogni caso (cioè, anche se non è titolare l’impresa promotrice ma lo è il soggetto esterno), l’impresa promotrice deve adottare misure e procedure idonee: • a conoscere se l'agente, al quale è stato affidato il trattamento dati mediante modalità automatizzate a fini di marketing, eventualmente a sua volta si rivolga, per lo svolgimento del medesimo trattamento, a subagenti o altri terzi; • a verificare e garantire l'osservanza del Codice da parte di questi ultimi. ? allora l’impresa stessa va considerata titolare ai sensi dell'art. 28 del Codice, a prescindere da come viene qualificata nel contratto. 9
  • 12. Avv. Giorgio Trono ✦ il fatto che i dati personali (quali numeri di telefono o indirizzi e-mail) siano facilmente rintracciabili sui social non autorizza a poter utilizzare questi dati per inviare messaggi promozionali automatizzati senza il consenso dei destinatari. MARKETING SUI SOCIAL NETWORK ✦ i messaggi promozionali inviati agli utenti dei social network, sia in privato sia sulla loro bacheca, sono soggetti al Codice privacy. Marketing mirato, basato sulla profilazione degli utenti a cui indirizzare messaggi diversificati sulla base dei gusti rilevati. IPOTESI N.1 L'utente riceve – in bacheca o sulla e-mail collegata al suo profilo social – un messaggio promozionale, relativo a un prodotto o servizio, da un'impresa che abbia tratto i dati personali del destinatario dal profilo del social network al quale egli è iscritto. IPOTESI N.2 L'utente è fan della pagina di una determinata impresa o società oppure è iscritto a un gruppo di follower di un determinato marchio, personaggio, prodotto o servizio e successivamente riceve messaggi pubblicitari da essi relativi. Ricorda che L’invio del messaggio promozionale è lecito solo se il mittente abbia acquisito dall’interessato un consenso preventivo, specifico, libero e documentato. se dal contesto o dalle modalità di funzionamento del social network, anche sulla base delle informazioni fornite, può evincersi in modo inequivocabile che l'interessato abbia in tal modo voluto manifestare anche la volontà di fornire il proprio consenso alla ricezione di messaggi promozionali da parte di quella impresa. (l’invio di messaggi successivi) se invece l'interessato si cancella dal gruppo, oppure smette di "seguire" quel marchio o quel personaggio, o comunque si oppone ad eventuali ulteriori comunicazioni promozionali. L'invio del messaggio promozionale riguardante il marchio, prodotto o servizio, effettuato dall'impresa a cui fa riferimento la relativa pagina è lecito non è lecito 10
  • 13. Avv. Giorgio Trono LE SANZIONI ✦ Non fornisci l’informativa o la fornisci in modo non conforme alla legge Amministrative ✦ Non acquisisci il consenso secondo le modalità previste dalla legge pagamento di una somma da 6.000 a 36.000 euro. pagamento di una somma da da 10.000 a 120.000 euro. Penali ✦ Se il trattamento illecito di dati ha anche rilevanza penale reclusione da 6 mesi a 3 anni in base alla gravità del reato. 11
  • 14. www.giorgiotrono.it Facebook: Avvocato Giorgio Trono Twitter:@giorgiotrono Quest'opera è stata rilasciata con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia. Per leggere una copia della licenza visita il sito web http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/ CHI SONO Sono un avvocato e mi occupo di diritto del web e delle nuove tecnologie, di privacy e di contratti. DOVE MITROVI