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15 aprile 2017
Circolare informativa FISCO n.7/2017
Circolare FISCO
Pagina 2
Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Perugia
Sommario
NEWS 5	
1.1	 Lavoratori impatriati Opzione per lo sconto Irpef 5	
Lavoratori impatriati 5	
Esercizio dell’opzione 5	
1.2	 Bonus strumenti musicali Novità 2017 6	
Nuova misura del bonus musica 6	
Platea estesa 6	
1.3	 Cinque per mille Iscrizione non più annuale 6	
Non più obbligo di ripetere l'iscrizione 7	
Elenco permanente 7	
1.4	 Rottamazione cartelle Sportelli di Equitalia aperti nel pomeriggio 7	
1.5	 Studi di settore Modifiche per il periodo d'imposta 2016 8	
1.6	 La white list accoglie Montecarlo e Santa Sede 8	
1.7	 5 per mille Iscrizioni online per i nuovi partecipanti 9	
Modalità di trasmissione 9	
Altre date da ricordare 9	
1.8	 Rimborso gasolio per autotrazione primo trimestre 2017 9	
Software a disposizione 9	
Rimborso degli importi 10	
Utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre 10	
1.9	 Pmi vittime mancati pagamenti Partono le istanze 10	
1.10	 Dichiarazioni Visto di conformità Prima circolare-guida 11	
Apposizione del visto di conformità 12	
1.11	 Dichiarazione precompilata 2017 Online il servizio di assistenza 12	
Calendario 13	
Gli interessati e le novità 2017 13	
1.12	 Scambio di partecipazioni con conferimento soggetto a imposizione ordinaria 14	
Considerazioni Agenzia delle Entrate 14	
1.13	 Interessi di mora per ritardato pagamento Riduzione 15	
1.14	 Studi di settore con Gerico, Parametri e correttivi 15	
Gerico e Parametri 2017 15	
Correttivi anticrisi: ok della Commissione 16	
1.15	 Aree di crisi industriale non complessa Chiusura sportello di presentazione domande 16	
1.16	 Nuova Sabatini Ter Al via le erogazioni con guida e modulistica 16	
Tutto sull'erogazione 16	
1.17	 Distributori automatici Tabacchi e gratta e vinci senza invio telematico corrispettivi 17	
Distributori misti 17	
L'adempimento in breve 17	
1.18	 Costo medio orario settore edilizia, anno 2017 18	
1.19	 Regione Lazio avvia nuovi bandi a sostegno delle aree colpite dal sisma 18
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Bando per il recupero della produttività delle imprese 18	
Bando per nuovi progetti 18	
1.20	 Spesometro 2016 Ultimo alla vecchia maniera 19	
Ultimo invio con le vecchie regole 19	
Semplificazioni per la Pa, dettaglianti e tour operator 19	
1.21	 Beni estratti dai depositi Iva Codici tributo per il versamento dell’imposta 20	
Istruzioni per la compilazione del modello. 21	
1.22	 Ocse Pubblicata la guida sullo scambio automatico di informazioni 21	
Entrate straordinarie nel Cbcr 21	
1.23	 Come accedere alla Dichiarazione 730 precompilata 22	
Dati che si trovano nella precompilata 22	
Modalità di accesso al 730 precompilato 22	
1.24	 Quesiti della stampa specializzata Il Fisco risponde 24	
Cedolare secca 24	
Bonifico utilizzato per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico 24	
Regole semplificate per le dichiarazioni integrative 25	
Voluntary disclosure 25	
1.25 Conversione del Dl Terremoto in Gazzetta 26	
1.26	 Rottamazione delle cartelle anche con Bancomat 26	
1.27	 Documenti analogici Produzione e archiviazione Modalità corrette 26	
1.28	 Dal MiSE le risorse per Start up e Agenda digitale 27	
Agenda digitale e industria sostenibile 27	
Imprese già confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata 27	
Start up innovative 27	
1.29	 Redditi Persone fisiche 2017 Modello corretto 28	
Contratti di locazione 28	
Unioni civili 28	
1.30	 Intermediari Entratel Documenti delle dichiarazioni fiscali all’Ufficio Gestione tributi della DRE 29	
1.31	 Società cooperative: fissato il contributo per l’attività di vigilanza 29	
Società cooperative 29	
Banche cooperative e società di mutuo soccorso 29	
Calcolo 29	
Versamento 29	
1.32	 Interventi riqualificazione energetica e sostituzione autocaravan con codici tributo 30	
Incentivi per la sostituzione di autocaravan 30	
1.33	 Imprese minori con regime "per cassa" misto 30	
Soggetti interessati 31	
Criterio misto: cassa-competenza 31	
Gestione delle rimanenze 32	
1.34	 Bonus Sud sui beni strumentali Nuove indicazioni 32	
Sarà necessario approvare un nuovo modello di comunicazione 33	
Nuova disciplina alla luce del decreto Mezzogiorno 33	
La disciplina non ha efficacia retroattiva 33	
Nuova comunicazione rettificativa 33	
Agevolazione a seconda della dimensione dell'impresa 34
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ADEMPIMENTI E SCADENZE 35	
15 maggio 2017 35	
GUIDA PRATICA 36	
Imprese vittime di mancati pagamenti, domande per i finanziamenti agevolati 2017 36	
Informazioni utili per l’inoltro della domanda 36	
Compilazione domanda 36	
Apertura sportello 36	
Istruttoria MiSE 37	
Requisiti delle PMI 37	
Finanziamento con soglia massima di 500mila euro 37	
Revoca finanziamenti 38	
Risorse finanziarie 38	
Norme e prassi 38	
Informazioni di contatto 38
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NEWS
1.1 Lavoratori impatriati Opzione per lo sconto Irpef
L’agenzia delle Entrate fornisce spiegazioni, ai lavoratori dipendenti che si sono trasferiti in Italia
entro il 31 dicembre 2015, c.d. “impatriati”, per fruire delle agevolazioni fiscali messe a
disposizione dal Dlgs n. 147/2015 - decreto internazionalizzazione.
Lavoratori impatriati
In base al Decreto internazionalizzazione - articolo 16, Dlgs 147/2015 - il reddito di lavoro
dipendente prodotto nel territorio dello Stato da lavoratori altamente qualificati (legge 238/2010)
che trasferiscono la residenza in Italia, mantenendola per cinque anni, concorre alla formazione
della base imponibile nella misura del 70 per cento, percentuale poi modificata dalla L. n.
232/2016.
Ad attuare tale misura è intervenuto il provvedimento del 29 marzo 2016 dell’agenzia delle
Entrate, poi modificato dalla legge di bilancio 2017 (232/2016), che ha ridotto al 50% la quota di
reddito tassabile a partire dal 2017.
Con la legge di conversione del Milleproroghe è stato fissato al 30 aprile 2017 (prorogato di diritto
al 2 maggio) il termine per scegliere, in alternativa alle agevolazioni biennali di cui alla legge
238/2010, il trattamento agevolativo quinquennale che abbatte la base imponibile Irpef nella
misura del 30%, per l’anno di imposta 2016, e del 50%, per il 2017 e i tre periodi successivi (fino
al 2020).
Esercizio dell’opzione
Con il provvedimento prot. 2017/64188 del 31 marzo 2017, l’Agenzia spiega che la scelta per il
regime di favore quinquennale – dal 2016 al 2020 - è irrevocabile e va esercitata mediante
presentazione di una richiesta scritta al datore di lavoro.
Per l’anno di imposta 2016, chi esercita detta opzione applica il regime previsto in sede di
presentazione della dichiarazione dei redditi 2016 indicando il reddito di lavoro dipendente nella
misura ridotta al 70 per cento.
Per il 2017, in cui si prevede l’abbattimento del reddito del 50%, sarà il datore di lavoro ad
applicare l’agevolazione attraverso le ritenute; nel caso in cui il datore di lavoro non possa
riconosce il beneficio, il contribuente può utilizzare la dichiarazione dei redditi relativa all’anno di
imposta 2017 per fruirne direttamente.
Nella richiesta indirizzata al datore di lavoro vanno indicati:
l il nome, il cognome, la data di nascita e il codice fiscale;
l l’attuale residenza in Italia risultante dal certificato di residenza;
l l’impegno a comunicare ogni variazione della residenza o del domicilio prima del decorso
di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio.
I lavoratori dipendenti che non hanno chiesto l’accesso all’agevolazione prevista dalla legge
238/2010 oppure l’hanno richiesta ad altro datore di lavoro, devono indicare anche il possesso
dei requisiti per l’accesso al regime.
Per quanto riguarda i termini e le modalità di versamento, il contribuente può seguire le ordinarie
regole previste per il versamento delle imposte compresa la rateizzazione. Pertanto:
l può effettuare il pagamento entro il 30 giugno 2017 ovvero entro il 31 luglio 2017 (il 30
luglio è domenica) maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse;
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l previa opzione in dichiarazione, può versare quanto dovuto per saldo e acconto in rate di
pari importo ad esclusione dell’acconto di novembre, dovuto in un’unica soluzione.
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo.
1.2 Bonus strumenti musicali Novità 2017
La legge di Bilancio 232/2016 (articolo 1, comma 626) ha confermato anche per il 2017 il
cosiddetto bonus musica, che consente agli studenti di ottenere un contributo per l'acquisto di
strumenti musicali nuovi.
La circolare n. 6/E/2017 illustra cosa occorre fare per utilizzare la nuova agevolazione fiscale, così
come ampliata dalla legge di Bilancio 2017, che ha appunto previsto, rispetto al 2016,
un’estensione dei soggetti che ne possono fruire e del tetto massimo di spesa.
Nuova misura del bonus musica
Rispetto al 2016 quando il bonus era concesso nel limite di 1.000 euro e, comunque, in misura
non eccedente il prezzo di acquisto dello strumento, per il 2017, il bonus spetta per un importo
non superiore al 65% del prezzo dello strumento o di un suo singolo componente, fino a un
massimo di 2.500 euro.
Il beneficio si riceve sotto forma di sconto sul prezzo di vendita che viene anticipato dal
rivenditore, che a sua volta otterrà un credito d'imposta di pari importo.
Platea estesa
Altra novità riguarda i beneficiari, quest'anno, il contributo è stato allargato:
• agli aspiranti musicisti di tutti i corsi dei conservatori e degli istituti musicali pareggiati;
• agli iscritti ai licei musicali e coreutici (limitatamente alle sezioni musicali);
• agli iscritti alle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di
alta formazione artistica, musicale e coreutica, limitatamente ai corsi riconosciuti dal Miur.
Si legge nella recente circolare dell'Agenzia che il presupposto dello sconto è il regolare
pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione all’anno 2016-2017 o al 2017-2018.
1.3 Cinque per mille Iscrizione non più annuale
Dall'esercizio finanziario 2017, la richiesta di accesso al 5 per mille diventa una misura stabile,
pertanto, gli interessati al beneficio non saranno più tenuti all'obbligo del rinnovo annuale
dell'iscrizione negli elenchi, dato che il semplice possesso dei requisiti di legge li fa inserire
automaticamente in un apposito elenco permanente.
La semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti per accedere al cinque per mille
dell'Irpef è opera del Dpcm del 7 luglio 2016, che ha adeguato la procedura di ammissione al
beneficio.
Ne deriva che l'ente che abbia regolarmente prodotto la domanda di iscrizione e la successiva
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in presenza dei requisiti prescritti, accede al riparto
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del contributo anche per gli esercizi successivi a quello di iscrizione “senza dover ripetere né la
domanda d'iscrizione né la dichiarazione sostitutiva”.
Per di più viene anche pubblicato l’elenco permanente degli iscritti al 5 per mille, che sarà
integrato e pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno.
L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5 del 31 marzo 2017 fornisce chiarimenti sulle novità
introdotte e detta le istruzioni per l’iscrizione al beneficio del cinque per mille.
In particolare, viene illustrata l'applicazione della nuova procedura per l'anno 2017.
Non più obbligo di ripetere l'iscrizione
L'iscrizione al riparto del 5 per mille non ha più validità annuale: l'ente che ha regolarmente
presentato la domanda e la successiva dichiarazione sostitutiva, se conserva i necessari requisiti,
accede al contributo anche per gli esercizi successivi a quello di iscrizione, senza dover riproporre
né la domanda di iscrizione né la dichiarazione sostitutiva, con unica eccezione per il caso in cui
sia cambiato il rappresentante legale.
Le disposizioni di semplificazione per l'accesso al riparto del cinque per mille si applicano a
partire dall'esercizio finanziario 2017.
Per il primo anno di applicazione della nuova disposizione, si considerano regolarmente iscritti:
l gli enti del volontariato che hanno presentato domanda entro il 9 maggio 2016 e
dichiarazione sostitutiva alla direzione regionale entro il 30 giugno 2016;
l gli enti della ricerca scientifica e dell’università iscritti in via telematica al Miur entro il 30
aprile 2016 e trasmesso la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2016;
l gli enti della ricerca sanitaria che hanno trasmesso domanda e dichiarazione al ministero
della Salute entro il 30 aprile 2016;
l le associazioni sportive che hanno presentato istanza entro il 9 maggio 2016.
Gli enti di nuova costituzione, quelli non iscritti nel 2016 e quelli non inseriti nell'elenco pubblicato
entro il 31 marzo (perché non regolarmente iscritti o perché privi dei requisiti previsti nel 2016),
devono presentare la domanda e successiva documentazione rispettando modalità e termini
previsti per la "categoria" di appartenenza.
Elenco permanente
Sempre dal 2017 vi sarà anche l’elenco permanente degli iscritti al 5 per mille, che sarà
pubblicato tutti gli anni.
L'Agenzia, infatti, pubblicherà sul proprio sito entro il 31 marzo di ogni anno, o meglio di ogni
esercizio finanziario, l'elenco aggiornato degli enti interessati.
Questi ultimi, attraverso i propri legali rappresentanti, ovvero loro delegati, possono far valere
eventuali errori rilevati o variazioni intervenute, entro il successivo 20 maggio (termine quest'anno
prorogato al 22 maggio 2017, cadendo il 20 di sabato).
1.4 Rottamazione cartelle Sportelli di Equitalia aperti nel pomeriggio
Sta riscuotendo sempre più interesse la rottamazione dei ruoli e così Equitalia porge una mano ai
cittadini.
Dopo che con il DL n. 36/2017 il Governo ha allungato al 21 aprile il termine per presentare la
domanda di definizione agevolata, Equitalia, nella persona dell’AD Ernesto Maria Ruffini,
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comunica di tenere aperti gli sportelli anche nel pomeriggio, al fine di assicurare la massima
assistenza a tutti i contribuenti interessati.
Il comunicato del 31 marzo 2017 di Equitalia avvisa che gli sportelli, fino al 21 aprile, saranno
aperti fino alle 15,15 in 15 sedi dove si registra una più alta affluenza di contribuenti. Questi si
aggiungono ai 7 sportelli che dal 2016 sono aperti nel pomeriggio: tre a Roma, uno a Napoli, due
a Milano, uno a Torino.
Il servizio cassa rispetterà il consueto orario e quindi sarà operativo fino alle 13,15, ad eccezione
degli sportelli di Padova, Bologna e Firenze dove sarà prolungato fino alle 15,15.
In ulteriori 7 sedi sono previsti più giorni di apertura settimanale.
1.5 Studi di settore Modifiche per il periodo d'imposta 2016
Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato le modifiche alla territorialità degli studi di
settore per il periodo d'imposta 2016. Tali modifiche si applicano a decorrere dal periodo
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016.
Le correzioni sono state operate attraverso il decreto del 23 marzo 2017, pubblicato sulla
“Gazzetta ufficiale” n. 76 del 31 marzo.
In particolare, sono state modificate le note tecniche e metodologiche relative all'aggiornamento:
l della “Territorialità dei Factory Outlet Center” (modifica dello studio di settore YM05U);
l delle “Aggregazioni comunali” (modifica dello studio di settore YG44U);
l della “Territorialità del livello delle tariffe applicate per l'erogazione del servizio taxi”
(modifica
l dello studio di settore WG72A);
l delle “Analisi territoriali” a seguito della istituzione e ridenominazione di alcuni comuni nel
corso del 2016.
Con riferimento allo studio di settore WG68U, il decreto del 23 marzo 2017 modifica la soglia
minima e quella massima dell’indicatore di coerenza economica “costo per litro di benzina o
gasolio consumato durante il periodo di imposta”, che a decorrere dal periodo d’imposta in corso
alla data del 31 dicembre 2016, sono rispettivamente poste pari a 1,05 e 1,18.
Si rileva che il programma informatico, realizzato dall’agenzia delle Entrate, di ausilio
all’applicazione degli studi di settore, tiene conto di queste modifiche.
1.6 La white list accoglie Montecarlo e Santa Sede
E' stato pubblicato, sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 78 del 3 aprile 2017, il Dm 23 marzo 2017 del
ministero dell'Economia, che aggiorna la white list dei paesi che consentono un adeguato
scambio di informazioni in materia fiscale con l’Italia.
Reca le “Modifiche al decreto 4 settembre 1996. Seconda revisione semestrale degli Stati che
consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale”.
Tra le new entry: la Santa Sede, per la convenzione con l’Italia in vigore dal 15 ottobre 2016, e il
Principato di Monaco, per l'accordo con l’Ue in vigore dal 1° febbraio 2017.
Si ricorda che i residenti dei paesi white list acquisiscono benefici, come ad esempio la non
applicazione dell’imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli
similari, pubblici e privati. Anche la compilazione del quadro RW è più snella.
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1.7 5 per mille Iscrizioni online per i nuovi partecipanti
Dal 3 aprile e fino all'8 maggio prossimo gli enti del volontariato e le associazioni sportive non
professionistiche possono richiedere l'ammissione all'elenco permanente per partecipare al
beneficio del 5 per mille.
Secondo quanto precisato nella circolare n. 5/E/2017, la richiesta va presentata dagli enti che
non risultano inclusi nell’elenco permanente pubblicato il 31 marzo dall’Agenzia delle Entrate, in
quanto:
l enti di nuova costituzione;
l enti che non si sono iscritti per il 2016, ma presenti nell’elenco permanente;
l enti non regolarmente iscritti o privi dei requisiti nel 2016.
Al contrario, invece, gli istituti già registrati non saranno tenuti a ritrasmettere la domanda, in
quanto risulteranno iscritti di diritto.
Il termine ultimo per il perfezionamento della richiesta quest'anno slitta all'8 maggio, cadendo il 7
di domenica, anche se i requisiti di accesso al contributo devono essere comunque posseduti
alla data del 7 maggio 2017.
Modalità di trasmissione
L'istanza può essere presentata solo online, utilizzando i canali telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle Entrate: Entratel e Fisconline.
Dal sito internet, www.agenziaentrate.gov.it, è possibile compilare online l’istanza; in alternativa ci
si può rivolgere ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
Inoltre, entro il 30 giugno 2017, gli enti del volontariato devono trasmettere la dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, relativa alla sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio,
alla direzione regionale dell’Agenzia nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’ente.
Altre date da ricordare
Come si legge nel comunicato stampa delle Entrate, l'elenco provvisorio degli iscritti sarà
pubblicato sulla pagina web dell'Agenzia entro il 14 maggio; in caso di errori nelle liste, è possibile
chiederne la correzione entro il 22 maggio e gli elenchi aggiornati saranno pubblicati entro il
giorno 25 dello stesso mese.
E' prevista una proroga fino al due ottobre per gli enti che non riuscissero ad adempiere agli
obblighi nel tempo stabilito; in tal caso, oltre alla consegna della documentazione mancante, si
dovrà versare una sanzione di 250 euro, indicando il codice tributo 8115 nel modello F24.
1.8 Rimborso gasolio per autotrazione primo trimestre 2017
Gli autotrasportatori per fruire dei benefici sul gasolio per uso autotrazione, per il periodo 1°
gennaio - 31 marzo 2017, sono chiamati a presentare l’apposita dichiarazione entro il 2 maggio
2017.
I chiarimenti arrivano dall’agenzia delle Dogane con nota 38666/RU del 30 marzo 2017.
Software a disposizione
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Le Dogane hanno messo a disposizione il software aggiornato per la compilazione e la stampa
della dichiarazione relativa al primo trimestre 2017. Si trova seguendo il percorso: Dogane – In un
click – Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre
2017.
La dichiarazione può essere trasmessa per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.
Coloro che non utilizzano tale servizio sono tenuti a riprodurre su supporto informatico (CD - rom,
DVD, pen drive USB) il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea.
La dichiarazione va inviata:
l per le imprese nazionali, all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla
sede operativa dell’impresa (nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla
sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative);
l per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in
Italia, all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di
rappresentanza dell’impresa;
l per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi
in Italia, all’Ufficio delle Dogane di Roma I.
Rimborso degli importi
La nota 38666 del 30 marzo 2017 rende noto che il beneficio è pari a 214,18 per mille litri di
prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2017.
Al fine di ottenere il rimborso, la dichiarazione deve essere inviata entro il 2 maggio 2017.
Per l’utilizzo in compensazione della somma, nel modello F24 va inserito il codice tributo 6740,
seguendo le indicazioni fornite con nota RU - 57015 del 14.5.2015.
Utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre
I crediti riguardanti i consumi riguardanti il quarto trimestre 2016 possono essere utilizzati in
compensazione entro il 31 dicembre 2018.
Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle
eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà essere presentata entro il 30 giugno
2019.
1.9 Pmi vittime mancati pagamenti Partono le istanze
Le Pmi in una situazione di potenziale crisi di liquidità a causa dei mancati pagamenti da parte di
imprese debitrici possono inviare le domande a valere sul “Fondo per il credito alle aziende vittime
di mancati pagamenti”, che le sosterrà attraverso la concessione di finanziamenti agevolati.
Le Pmi interessate all'istanza sono quelle che presentano un rapporto non inferiore al 20% tra
l’ammontare dei crediti non incassati nei confronti delle imprese debitrici imputate e il totale dei
“Crediti verso clienti”. Inoltre, devono essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle
imprese e risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.
L'invio della domanda è possibile già dal giorno 3 aprile 2017 e fino alla chiusura dello sportello
disposta con Decreto.
Al Fondo sono stati stanziati 10 milioni di euro per ognuno degli anni 2016, 2017 e 2018. La
procedura di assegnazione è valutativa a sportello.
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1.10 Dichiarazioni Visto di conformità Prima circolare-guida
Dal tavolo tecnico tra l'agenzia delle Entrate e la Consulta Nazionale dei Caf, arriva la circolare
fiume (320 pagine) sulla dichiarazione dei redditi, pubblicata sul sito dell'Agenzia.
È una vera e propria guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche 2017, relativa
all’anno d’imposta 2016: una trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti spese che
danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi
rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità.
Il documento, che sarà aggiornato annualmente, prende a modello la guida che da tempo la
Consulta dei Caf predispone annualmente a beneficio dei propri addetti per l’apposizione del
visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi da presentare con il modello 730.
Deduzioni/detrazioni Irpef: tra istruzioni, chiarimenti ed esempi
Sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio: tra le precisazioni, quella sul convivente more
uxorio del proprietario; tra gli esempi il caso in cui l’immobile su cui sono stati effettuati degli
interventi agevolati venga venduto o donato.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016, la detrazione spetta al convivente more uxorio del
proprietario dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato. La disponibilità
dell’immobile da parte del convivente risulta, infatti, insita nella convivenza che si esplica ai sensi
della legge n. 76/2016.
Nel caso in cui l’immobile su cui sono stati effettuati degli interventi agevolati venga venduto o
donato, in mancanza di uno specifico accordo nell’atto di trasferimento, la detrazione non
utilizzata può essere mantenuta in capo al venditore tramite una semplice scrittura privata
autenticata, firmata da entrambe le parti, in cui si dà atto che questo accordo esisteva fin dalla
data del rogito.
Spese scolastiche:
l tra le spese di istruzione universitaria agevolabili rientrano quelle sostenute per la
frequenza degli Istituti tecnici superiori (poiché assimilabili alle spese per la frequenza di
corsi universitari) e per i relativi canoni di locazione;
l la detrazione pari al 19% delle spese per la frequenza scolastica si estende ai costi
sostenuti per la mensa e copre anche i servizi integrativi come il pre e il post scuola e
l’assistenza al pasto;
l non sono agevolabili i costi per il servizio di trasporto scolastico, in quanto si tratta di un
servizio alternativo al trasporto pubblico;
l si possono detrarre le spese per gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni
altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa, come per
esempio corsi di lingua, teatro, etc, deliberato dagli organi d’istituto.
Per le spese delle gite si specifica che se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che
prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera
scolastica che ha disposto tali versamenti; mentre, va chiesta, invece, nel caso in cui la spesa per
il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a
soggetti terzi (ad es: all’agenzia di viaggio).
Altri chiarimenti:
l i contributi previdenziali versati per le badanti possono essere dedotti anche nel caso in
cui la persona addetta all’assistenza sia stata assunta tramite un’agenzia interinale e il
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contribuente li abbia quindi rimborsati all’agenzia stessa, a patto che quest’ultima rilasci
una idonea certificazione;
l non è più necessario conservare la prescrizione medica per poter portare in detrazione le
spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, anche veterinari;
l si possono detrarre anche le spese per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica
acquistati online da farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza
dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla
legislazione delle Regioni o delle Province autonome.
Apposizione del visto di conformità
Con la circolare - n. 7 del 4 aprile 2017 - è fornita un’elencazione “esaustiva” dei documenti da
esibire al Caf o al professionista che deve apporre il visto di conformità: in sede di controllo, gli
uffici potranno richiedere soltanto quei documenti (esclusi i casi non previsti).
Il DLGS n. 175 del 2014 ha modificato la disciplina di riferimento con tutela espressa del legittimo
affidamento dei contribuenti che si rivolgono ai Caf o ai professionisti abilitati per la presentazione
della dichiarazione dei redditi con il modello 730. Ma tale impostazione trova applicazione anche
se il contribuente si avvale dell’assistenza fiscale al di fuori del sistema della dichiarazione
precompilata (art. 1, comma 5, del DLGS n. 175 del 2014).
Il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza Fiscale (Raf) e, in solido con quest’ultimo,
il Caf saranno tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli
interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, ai sensi dell’art. 36-ter del
DPR n. 600 del 1973, salvo il caso di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
Se il professionista si accorge di aver commesso errori in relazione al visto rilasciato, può
trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero una comunicazione in rettifica
se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, evitando così le citate
conseguenze.
Si ricorda che, con riferimento al Modello 730, la lettera a) del comma 1 dell'art. 39 del DLGS n.
241 del 1997, commisurando la somma dovuta per visto infedele all’importo pari all’imposta,
sanzioni e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter del DPR. n.
600 del 1973, ha limitato le cause di punibilità con applicazione dei menzionati effetti
esclusivamente a quelle che conseguono il controllo effettuato ai sensi del citato art. 36-ter.
Il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli
elementi reddituali indicati dal contribuente.
1.11 Dichiarazione precompilata 2017 Online il servizio di assistenza
La stagione della dichiarazione precompilata 2017 sta per prendere il via e due sono i primi
appuntamenti da tenere a mente:
l 18 aprile – data dalla quale è possibile accedere alla dichiarazione precompilata 2017, il
termine quest'anno risulta spostato in avanti di tre giorni in quanto il 15 aprile è sabato e il
16 e il 17 sono festivi;
l 2 maggio – il giorno dal quale è possibile accettare, modificare e inviare la dichiarazione
730 precompilata all'Agenzia delle Entrate direttamente tramite l'applicazione web oppure
è possibile modificare il modello REDDITI precompilato.
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Calendario
Le altre scadenze da ricordare relative alla precompilata 2017 sono:
l 30 giugno – ultimo giorno per versare il saldo e il primo acconto per i contribuenti con 730
senza sostituto d’imposta o con modello Redditi;
l 24 luglio – ultimo giorno per presentare il modello 730 precompilato direttamente tramite
l’applicazione web;
l 31 luglio – ultimo giorno per versare, con la maggiorazione dello 0,40%, il saldo e il primo
acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi;
l 2 ottobre – ultimo giorno per comunicare al sostituto d’imposta di non voler effettuare il
secondo o unico acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore; ultimo giorno
per presentare il modello Redditi precompilato e per inviare il modello Redditi correttivo del
730
l 25 ottobre – ultimo giorno per presentare, tramite Caf o professionista abilitato, un 730
integrativo, possibile solo se ne scaturisce un maggiore credito, un minor debito o
un’imposta invariata.
Gli interessati e le novità 2017
Dal prossimo 18 aprile, dunque, la dichiarazione precompilata 2017 sarà disponibile e
consultabile sia per chi presenta il modello 730 sia per chi presenta il modello REDDITI Persone
fisiche.
I lavoratori dipendenti e pensionati interessati possono accettare il modello 730 così come
proposto oppure possono modificarlo e integrarlo prima dell'invio. I contribuenti interessati al
modello REDDITI precompilato, invece, possono modificarlo oppure integrarlo e, poi, inviarlo
all'Agenzia delle Entrate. Il contribuente non è, comunque, obbligato a utilizzare la dichiarazione
dei redditi precompilata. Può, infatti, presentarla con le modalità ordinarie.
Da quest'anno il modello precompilato risulta più ricco e comprende molti più dati rispetto a quelli
presenti nel 2016. Molte informazioni già presenti sono aumentate come, per esempio, quelle
relative alle spese sanitarie (+34,6), grazie all'introduzione di nuove voci che riguardano le spese
per l'acquisto di farmaci presso farmacie e parafarmacie, le spese sanitarie sostenute per le
prestazioni degli ottici, degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche, dei tecnici sanitari di
radiologia medica e delle strutture autorizzate a fornire i servizi sanitari e non accreditate, a cui si
aggiungono anche le spese veterinarie e quelle per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli immobili, comunicate all’Agenzia
dagli amministratori di condominio.
Altra novità di quest'anno è che possono utilizzare l’applicazione online anche coloro per i quali
non è disponibile una “vera” dichiarazione precompilata, ad esempio l’erede che deve provvedere
per conto del de cuius o il contribuente per il quale l’Agenzia non dispone di alcun dato.
Una volta visualizzata la dichiarazione dei redditi precompilata sarà possibile accettare, modificare
e poi inviare il 730 precompilato all'Agenzia direttamente tramite l'applicazione web e modificare il
modello REDDITI precompilato.
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Vi sarà, inoltre, anche la possibilità di consultare e, se necessario, correggere la precompilata
2016, purché questa sia stata inviata tramite l’applicazione web. Ciò si potrà fare utilizzando il
modello Unico 2016 integrativo, disponibile online.
Sito di assistenza Agenzia delle Entrate
Per supportare i contribuenti in queste fasi della dichiarazione precompilata, chiarendo tutti i
dubbi e i passaggi chiave, l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un sito di assistenza.
Dal 4 aprile 2017 è, infatti, entrato in servizio un sito-guida alla visualizzazione, modifica,
integrazione e invio della dichiarazione, sia per chi si avvale del 730 sia per chi presenta il modello
REDDITI Persone fisiche, all'indirizzo:
https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/
Si tratta di un servizio di assistenza, che sarà continuamente arricchito e aggiornato per
accompagnare il cittadino nel percorso semplificato della dichiarazione dei redditi.
Su tale sito anche una sezione dedicata alle FAQ, con le domande più frequenti poste dagli
utenti.
1.12 Scambio di partecipazioni con conferimento soggetto a imposizione ordinaria
L'operazione di scambio di partecipazioni mediante conferimento in cui la società conferitaria e la
società scambiata sono soggetti non residenti è l'oggetto della risoluzione n. 43/E/2017, che
l'Agenzia delle Entrate ha emanato in risposta ad un'istanza di interpello, con la quale si
chiedevano delucidazioni in merito all’applicabilità o meno dell’articolo 177, comma 2, Tuir alla
fattispecie in questione.
Secondo l'istante, infatti, l’operazione, così come programmata, dovrebbe avvenire a valori di
libro, ossia al valore di carico della partecipazione, senza l’emersione, quindi, di plusvalori latenti
sulla stessa.
Considerazioni Agenzia delle Entrate
Nella risoluzione n. 43/E, l'Agenzia evidenzia come nell’ordinamento interno lo scambio di
partecipazioni è disciplinato dall'articolo 177 del Tuir, che prevede due distinte modalità di
realizzazione: permuta e conferimento.
In particolare modo, l'Agenzia sottolinea che il regime del realizzo controllato nel conferimento di
partecipazioni (secondo comma art. 177) richiede le stesse condizioni soggettive previste in caso
di permuta (primo comma art. 177), nonostante la norma non ne faccia menzione. Ciò in quanto
l’articolo 177 disciplina lo “scambio di partecipazioni” nel suo insieme e il conferimento e la
permuta sono due modalità per realizzare lo scambio.
Ne deriva che il principio della neutralità indotta, previsto dal Tuir, si applica solo quando
l'operazione di conferimento è effettuata da società di capitali residenti nel territorio dello stato.
Pertanto, il regime non si applica in caso di conferimento se il conferitario o la società conferita
sono soggetti non residenti, come nel caso di specie, che riguarda due società di diritto inglese
residenti in Inghilterra.
In più, aggiunge l'Agenzia, nel caso di specie non può essere applicato neanche l’articolo 178
Tuir, che reca la disciplina di fusioni, scissioni conferimenti di attivo, scambi di azioni concernenti
società di stati membri diversi.
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Dunque, lo scambio di partecipazioni azionarie con conferimento deve essere assoggettato alle
ordinarie regole impositive (articolo 9, Tuir).
1.13 Interessi di mora per ritardato pagamento Riduzione
Variazione, a partire dal 15 maggio 2017, per gli interessi di mora che passano dall’attuale 4,13%
al 3,50% annuo, con una riduzione, quindi, di 0,63 punti percentuali.
L’applicazione del nuovo tasso riguarda il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo
(escluse le sanzioni e gli interessi); per quelle versate oltre il limite di sessanta giorni dalla notifica
della cartella di pagamento e fino alla data del pagamento vanno applicati gli interessi di mora in
parola.
La nuova misura è stata fissata dal provvedimento n. 66826 del 4 aprile 2017 dell’agenzia delle
Entrate.
Il tasso viene determinato in base alla stima effettuata dalla Banca d’Italia con riferimento alla
media dei tassi bancari attivi nell’anno 2016; secondo tale stima l’Amministrazione ha posto la
misura al 3,50 per cento.
La modifica degli interessi di mora non ha ripercussioni sul tasso dovuto dai contribuenti che,
entro il 21 aprile, presentano domanda per rateizzare le somme dovute in caso di rottamazione
delle cartelle, tasso che è pari al 4,50%.
1.14 Studi di settore con Gerico, Parametri e correttivi
In materia di studi settore si registra la pubblicazione sul sito dell’agenzia delle Entrate dei
software Gerico e Parametri 2017; inoltre la Commissione degli esperti ha promosso i correttivi
anticrisi per 193 studi di settore.
Gerico e Parametri 2017
I software Gerico e Parametri 2017 sono stati resi noti con una settimana di anticipo rispetto
all’anno scorso.
Il software GERICO 2017 consente il calcolo della congruità, tenuto conto della normalità
economica, della coerenza economica e dell'effetto dei correttivi "crisi", per i 193 studi di settore
applicabili per il periodo d'imposta 2016. L’agenzia delle Entrate avvisa che il software tiene conto
dei correttivi anticrisi per i quali la Commissione degli Esperti per gli studi di settore ha dato
parere positivo.
L’applicazione è disponibile nella sezione Cosa devi fare > Dichiarare > Studi di settore e
parametri > Studi di settore > Software > Gerico 2017.
Con il prodotto Parametri 2017 è possibile determinare i ricavi o compensi realizzabili da parte dei
contribuenti esercenti attività d'impresa o arti e professioni per le quali non risultano approvati gli
studi di settore ovvero, anche se approvati, vigono condizioni di inapplicabilità non estensibili ai
parametri. Il software Parametri è raggiungibile attraverso la sezione Cosa devi fare > Dichiarare >
Studi di settore e parametri > Parametri.
Dovrebbe trattarsi, secondo quanto contenuto nell’articolo 7-bis del DL 193/2016, dell’ultimo
anno per l’applicazione degli studi di settore accompagnati dai correttivi congiunturali. Dal
prossimo anno vedranno luce i nuovi Isa, Indicatori Sintetici di Affidabilità, attraverso i quali
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l’amministrazione finanziaria verrà a conoscenza sia dei ricavi/compensi del singolo contribuente
ma anche di un’analisi più completa della situazione reddituale.
Correttivi anticrisi: ok della Commissione
Il comunicato stampa del 4 aprile 2017 dell’agenzia delle Entrate rende noto che la Commissione
degli esperti ha dato parere positivo ai correttivi anticrisi per 193 studi di settore.
Il via libera è giunto anche per effetto delle analisi effettuate da Sose sui dati Iva e dalle
organizzazioni di categoria, che hanno inviato oltre 100mila esempi.
I correttivi, utili per adattare gli studi di settore alla situazione di crisi economica del 2016, sono
riconducibili a queste cinque categorie:
l correttivi congiunturali di settore
l correttivi congiunturali territoriali
l correttivi congiunturali individuali
l interventi relativi all’analisi di normalità economica
l interventi relativi all’analisi di coerenza economica
Tali correttivi saranno oggetto di un decreto che troverà posto sulla “Gazzetta Ufficiale”.
1.15 Aree di crisi industriale non complessa Chiusura sportello di presentazione domande
Il ministero dello Sviluppo Economico dispone, con decreto, la chiusura dello sportello per la
presentazione delle domande di agevolazione di cui alla legge n. 181/1989, concernenti i
programmi d’investimento nei Comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale non complessa
(decreto direttoriale 19 dicembre 2016).
Il decreto del 5 aprile 2017 spiega che la chiusura è dovuta all’esaurimento delle risorse
finanziarie stanziate. Infatti Invitalia, soggetto gestore degli interventi, ha fatto recapitare una nota
al MiSE in cui comunica che, dalla data di apertura dello sportello ossia il 4 aprile 2017, e fino alle
ore 10.00 del 5 aprile 2017, sono state inviate 208 domande, che equivalgono alla richiesta di
agevolazioni per 634,6 milioni di euro. Tale cifra supera ampiamente la dotazione finanziaria
fissata con decreto ministeriale 31 gennaio 2017.
Si è reso quindi necessario procedere all’immediata chiusura dello sportello per la presentazione
delle domande di agevolazioni.
Il decreto sarà pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale”.
1.16 Nuova Sabatini Ter Al via le erogazioni con guida e modulistica
E' stato pubblicato sul sito MiSE un vademecum sulla Nuova Sabatini Ter. Reca la procedura
operativa per effettuare le richieste di erogazione delle quote di contributo.
Nella sezione dedicata del sito si trovano gli allegati con i modelli per la dichiarazione ultimazione
investimento, per la richiesta erogazione prima quota, per la Dichiarazione liberatoria fornitore e
per la richiesta erogazione quote successive.
Tutto sull'erogazione
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La “Guida alla trasmissione delle richieste di erogazione delle quote di contributo Nuova Sabatini
Ter - v.3” del 3 aprile 2017, spiega che:
l l'erogazione del contributo è prevista al completamento dell’investimento autocertificato
dall’impresa, attestata con Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio, sottoscritta dal legale
rappresentante e resa al Ministero entro 60 giorni dalla data di ultimazione e, comunque,
non oltre 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento, pena la
revoca del contributo;
l è effettuata in quote annuali secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di
concessione;
l dopo la ricezione del decreto di concessione, l’impresa beneficiaria dovrà compilare la
richiesta di erogazione della prima quota e i relativi allegati esclusivamente in formato
digitale e inoltrarli al Mise attraverso l’accesso alla piattaforma
(https://benistrumentali.incentivialleimprese.gov.it/Imprese), inserendo le credenziali che
vengono trasmesse via Pec dal Mise all’indirizzo Pec dell’impresa.
Su quest'ultimo punto è precisato che, contestualmente all'invio delle credenziali, è trasmessa
all’indirizzo e-mail del “referente da contattare per eventuali comunicazioni”, indicato nel modulo
di domanda, una comunicazione informativa circa l’avvenuto invio delle suddette credenziali.
1.17 Distributori automatici Tabacchi e gratta e vinci senza invio telematico corrispettivi
L’Agenzia delle Entrate torna sulle vending machine. Con la risposta ad una consulenza giuridica,
sugli obblighi di memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi per le operazioni tramite
distributori automatici, l'Agenzia precisa che i distributori automatici di tabacchi, ricariche
telefoniche e “gratta e vinci” (lotterie istantanee) sono esclusi dall’adempimento ex Dlgs n.
127/2015.
Il motivo: erogano beni sui quali l’imposta è già stata assolta in una fase precedente, come le
operazioni che ricadono nel regime dell’Iva “monofase” dell’articolo 74 del Dpr n. 633/1972 (vi è
un unico soggetto debitore d’imposta individuato dalla norma – ossia, il primo cedente – mentre
le ulteriori cessioni risultano escluse dal campo di applicazione dell’Iva).
Distributori misti
In caso di distributori misti - che erogano sia beni soggetti a Iva ordinaria che beni esclusi
dall’obbligo di memorizzazione elettronica e d’invio telematico dei corrispettivi – i rivenditori
devono trasmettere i dati relativi ai soli servizi e prodotti non esclusi dall’obbligo (“merce varia”).
Pertanto, spiega la risoluzione 44 del 5 aprile 2017, i rivenditori non sono tenuti a trasmettere in
relazione alle cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente
dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di ricariche telefoniche e di biglietti delle
lotterie istantanee (“gratta e vinci”).
L'adempimento in breve
Si ricorda che l'adempimento, della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei
corrispettivi, parte dal 1° aprile 2017 per i soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di
servizi tramite distributori automatici aventi le caratteristiche individuate con il provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016, ossia per le vending machine dotate di
porta di comunicazione.
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Per le regole si rimanda ai provvedimenti in merito del Direttore dell’Agenzia delle entrate (prot. n.
102807/2016 del 30 giugno 2016 e prot. n. 61936/2017 del 30 marzo 2017).
Sono esenti gli apparecchi che non erogano beni o servizi, ma soltanto un attestato di
pagamento (ad esempio i pedaggi autostradali e le biglietterie automatiche per il trasporto e la
sosta), ed appunto i distributori automatici di tabacchi, ricariche telefoniche e “gratta e vinci”..
1.18 Costo medio orario settore edilizia, anno 2017
Con una news del 5 aprile 2017, il Ministero del Lavoro ha comunicato la pubblicazione, sul sito,
del Decreto direttoriale con cui è stato determinato, con decorrenza maggio 2016, il costo del
lavoro per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e attività affini.
Con il Decreto direttoriale n. 23 del 3 aprile 2017 della Direzione Generale della tutela delle
condizioni di lavoro e delle relazioni industriali è determinato il costo medio orario del lavoro, a
livello provinciale, per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini,
con decorrenza maggio 2016.
Le tabelle allegate al decreto rilevano, distintamente, il costo del lavoro per gli operai e per gli
impiegati.
1.19 Regione Lazio avvia nuovi bandi a sostegno delle aree colpite dal sisma
La regione Lazio emana tre bandi per sostenere i 15 comuni (Accumoli, Amatrice, Borbona,
Cantalice, Cittaducale, Cittareale, Leonessa, Micigliano, Posta, Rieti, Antrodoco, Borgo Velino,
Castel S. Angelo, Poggio Bustone, Rivodutri) colpiti dal sisma degli ultimi mesi.
Le misure - contributi a fondo perduto, prestiti a tasso agevolato e a tasso zero – sono dirette a
rilanciare e rafforzare l’economia, il lavoro e il territorio.
Bando per il recupero della produttività delle imprese
Stanziati 2,5 milioni di euro per contributi a fondo perduto, con il limite di 20.000 euro, per il
recupero della produttività delle imprese. A beneficiarne le aziende con non più di 10 dipendenti e
fatturato e attivo patrimoniale non superiori a 2 milioni di euro. Si richiede l’ubicazione della sede
operativa in uno dei 15 Comuni del cratere sismico e l’iscrizione al registro delle imprese. E’
possibile avere un finanziamento pari all’80% delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.
Le domande dovranno essere presentate a sportello a partire da maggio.
Bando per nuovi progetti
Ammontano a 5 milioni di euro le risorse previste dal bando “Fondo Futuro”, che offre
finanziamenti alle imprese dell’area del cratere sismico per sostenere nuovi progetti e nuove
esperienze imprenditoriali.
I beneficiari sono le microimprese nuove o già esistenti, in forma di giuridica di ditte individuali,
società di persone, società di capitali, cooperative e titolari di partita iva con sede operativa nei
comuni del cratere con particolari difficoltà o impossibilità di accesso al credito ordinario.
Le spese oggetto di finanziamento devono essere tra i 5mila e i 25mila euro, con un tasso di
interesse fisso all’1 per cento.
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Sarà possibile accedere all’iniziativa tramite sportello dedicato a partire da giugno 2017.
Bando per esigenze di liquidità delle imprese
Un altro avviso stanzia 3,5 milioni da utilizzare per forme di finanziamento agevolato. Le
microimprese già esistenti alla data del primo evento sismico del 24 agosto 2016 e operative alla
data di presentazione domanda possono beneficiare del tasso zero fino a 10mila euro.
Il bando sarà pubblicato a breve.
1.20 Spesometro 2016 Ultimo alla vecchia maniera
Ultimo appuntamento con lo spesometro “vecchia maniera”, quello riferito alle operazioni rilevanti
ai fini Iva poste in essere nel 2016, così come concepito dall'articolo 21 del Dl n. 78/2010.
Le date da ricordare sono:
l il 10 aprile per i contribuenti, soggetti passivi ai fini Iva, con liquidazione Iva mensile
l il 20 aprile per tutti gli altri contribuenti, che effettuano le liquidazioni periodiche Iva
trimestralmente.
Dal prossimo anno, con riferimento alle operazioni effettuate nel 2017 rilevanti ai fini dell'Imposta
sul valore aggiunto, cambierà la frequenza dell’invio.
Infatti, a seguito delle modifiche apportate alla disciplina istitutiva dal Dl n. 193/2016, a partire
dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, l'adempimento cambierà radicalmente per
contenuti, modalità e frequenza.
Ultimo invio con le vecchie regole
Con riferimento allo spesometro 2017, relativo alle operazioni Iva 2016, la comunicazione dei dati
deve essere effettuata con il modello polivalente, che contiene una serie di quadri destinati ad
accogliere le varie tipologie di operazioni. La spedizione deve avvenire esclusivamente in modalità
telematica.
Sono interessati all'invio tutti i soggetti passivi ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto, che
pongono in essere operazioni rilevanti ai fini Iva, ossia quelle operazioni che possiedono i requisiti
soggettivi, oggettivi e territoriali stabiliti dal Dpr 633/72 e che risultano rilevanti non solo tra
soggetti Iva (operazioni B2B), ma anche tra un soggetto Iva e un consumatore finale (operazioni
B2C). Per tale motivo le fatture devono sempre indicare il codice fiscale di cessionario e
committente.
Sono esclusi dall'adempimento i contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio,
cosiddetto dei “minimi” o il forfetario, le amministrazioni pubbliche e quelle autonome.
Per quanto riguarda i dati che non vanno inseriti nel modello polivalente, perchè non rilevanti ai fini
Iva, si devono ricordare, oltre alle esportazioni e alle importazioni, anche le operazioni effettuate e
ricevute in ambito comunitario, le operazioni effettuate con soggetti black list, gli acquisti di
carburante effettuati tramite carta di credito oltre che i dati relativi ai passaggi interni di beni tra
attività separate.
Semplificazioni per la Pa, dettaglianti e tour operator
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Anche quest'anno, come già accaduto negli anni passati, l'Agenzia delle Entrate ha confermato
alcune semplificazioni inerenti lo spesometro.
Come disposto con provvedimento del 6 aprile 2017, anche con riferimento ai dati del 2016, è
sancita l’esclusione dall’obbligo di trasmissione delle operazioni rilevanti ai fini Iva per le
Amministrazioni pubbliche e quelle autonome e una limitazione dell’obbligo di comunicazione
delle operazioni Iva per i commercianti al dettaglio ed i tour operator.
Il provvedimenti n. 68495/2017, infatti, dispone, oltre all'esclusione dall'obbligo di comunicazione
delle operazioni rilevanti ai fini Iva, per l'anno 2016, per le amministrazioni pubbliche e le
amministrazioni autonome, anche che sono esclusi dalla suddette comunicazioni:
l i commercianti al minuto relativamente alle operazioni attive di importo unitario inferiore a
3mila euro al netto dell'Iva, ovviamente anche se effettuate con emissione di fattura
e
l i tour operator limitatamente alle operazioni attive, ancorché fatturate, di importo inferiore
a 3.600 euro al lordo dell'imposta.
La finalità del provvedimento è quella di muoversi in un’ottica di progressiva semplificazione degli
adempimenti di natura tributaria e di non gravare di ulteriori incombenze gli enti pubblici, così
come per alcune categorie di contribuenti si è voluto tener conto delle difficoltà segnalate dagli
operatori per il tramite delle associazioni di categoria e non aggravarli di ulteriori adempimenti.
1.21 Beni estratti dai depositi Iva Codici tributo per il versamento dell’imposta
Sono stati resi noti, con risoluzione n. 45/E/2017, i codici tributo per consentire il versamento
dell’imposta, tramite il modello F24 ELIDE, da parte del gestore del deposito IVA, in nome e per
conto del soggetto estrattore dei beni.
In base al nuovo regime relativo all’estrazione dei beni dai depositi Iva, in vigore dal 1° aprile
2017, l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione ed è versata in nome e per
conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è il responsabile solidale dell’imposta.
La risoluzione n. 45 del 7 aprile 2017 ricorda che il versamento va eseguito entro il 16 del mese
successivo alla data di estrazione, e, a tal proposito, fissa i codici tributo da riportare nell’F24
Elide, uno per ogni mese:
l “6301” gennaio
l “6302” febbraio
l “6303” per marzo
l “6304” per aprile
l “6305” maggio
l “6306” giugno
l “6307” luglio
l “6308” agosto
l “6309” settembre
l “6310” ottobre
l “6311” novembre
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l “6312” dicembre.
Istruzioni per la compilazione del modello.
Nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, va inserito il
codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto estrattore dei beni dal deposito IVA, mentre nel
campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice
fiscale del gestore del deposito IVA, insieme al codice identificativo “50”, da indicare nel campo
“codice identificativo” del modello di pagamento.
I campi “codice ufficio”, “codice atto” ed “elementi identificativi”, non vanno compilati.
1.22 Ocse Pubblicata la guida sullo scambio automatico di informazioni
L'Ocse, in data 7 aprile 2017, ha pubblicato la “Guida per l'implementazione dello scambio
automatico di informazioni" (Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting),
che illustra le linee guida per la redazione del documento Country-by-country report che fa parte
delle azioni del progetto Beps (Base Erosion and Profit Shifting).
Tra i chiarimenti contenuti nel documento Ocse, quelli riguardanti:
l la contabilizzazione degli oneri straordinari;
l la definizione delle parti correlate, cioè delle imprese che partecipano alla definizione del
fatturato della casa madre;
l i principi contabili che determinano la partecipazione di un soggetto imprenditoriale ad un
gruppo;
l la valutazione delle partecipazioni azionarie nel calcolo delle revenues;
l la definizione del fatturato complessivo di un gruppo consolidato.
Entrate straordinarie nel Cbcr
Il progetto Ocse/G20 Beps indica 15 azioni chiave per riformare il quadro normativo fiscale
internazionale.
Tra queste azioni vi è espressamente menzionata l'azione n. 13, riguardante il Country-by-
country report (Cbcr), secondo il quale la capogruppo di holding multinazionali con ricavi
consolidati superiori ai 750 milioni di euro dovrà inviare su base annuale all'organo preposto un
documento contenente alcune informazioni rilevanti, tra cui l'ammontare dei ricavi, gli utili lordi o
le perdite, le imposte sul reddito pagate e maturate, il numero di addetti, il capitale dichiarato, gli
utili non distribuiti e le immobilizzazioni materiali.
In Italia, tale organo addetto a ricevere le informazioni è l'Agenzia delle Entrate, che – a sua volta
– provvederà a scambiare i dati ricevuti con i corrispettivi organi esteri entro il 30 giugno 2018.
I dati esposti nel Cbr vengono utilizzati per analizzare possibili rischi di transfert pricing e per
effettuare analisi economiche e statistiche.
Si ricorda che il suddetto scambio automatico di informazioni tra le autorità dei diversi Stati
membri, previsto dalla direttiva 2016/881/Ue, è entrato in vigore in Italia con il decreto MEF del 23
febbraio 2017 e che gli Stati membri hanno tempo fino al 4 giugno 2017 per adottare le
disposizioni necessarie per conformarsi alla nuova direttiva.
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1.23 Come accedere alla Dichiarazione 730 precompilata
L’agenzia delle Entrate, con provvedimento del 7 aprile 2017, ha fornito le indicazioni per
accedere alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti
autorizzati.
I destinatari della dichiarazione 730 precompilata sono i lavoratori dipendenti, i pensionati e i
titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
La data a partire dalla quale è possibile accedere ai dati è il 18 aprile (martedì) in quanto il 15
aprile, data prevista, cade di sabato, ed il 16 e il 17 sono giornate festive.
Dati che si trovano nella precompilata
A partire dall’anno di imposta 2016, sono inseriti nella precompilata i dati dei seguenti oneri
detraibili e deducibili, comunicati da soggetti terzi:
l quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso
l premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni
l contributi previdenziali e assistenziali
l contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare
l spese sanitarie e relativi rimborsi
l spese veterinarie
l spese universitarie e relativi rimborsi
l contributi versati alle forme di previdenza complementare
l spese funebri
l spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al
risparmio energetico.
All’interno del 730 precompilato si trovano, inoltre, i dati relativi alle spese da ripartire su diverse
annualità ricavabili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.
Per quanto riguarda gli oneri portati in detrazione o deduzione sostenuti nell’interesse dei familiari
fiscalmente a carico, è importante il chiarimento contenuto nel provvedimento secondo cui
l’individuazione dei familiari da considerare fiscalmente a carico avviene esclusivamente sulla
base delle informazioni che sono comunicate dai sostituti d’imposta con le Certificazioni Uniche
trasmesse all’Agenzia.
Modalità di accesso al 730 precompilato
Il provvedimento prot. 69483 del 7 aprile 2017 stabilisce che le modalità per accedere alle
dichiarazioni precompilate sono:
accesso diretto da parte del contribuente
accesso da parte del sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, del Caf o del
professionista abilitato.
L’accesso diretto può avvenire:
• tramite le credenziali dispositive Fisconline;
• con la Carta nazionale dei servizi (Cns);
• usando l’identità Spid (Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale);
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• con le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps o dalla Guardia di finanza o dal sistema
informativo di gestione e amministrazione del personale della pubblica amministrazione
(NoiPa);
• con le credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle Entrate.
Dopo aver effettuato l’accesso, il contribuente può muoversi nelle seguenti direzioni:
l visualizzare e stampare il documento
l accettare o modificare, anche integrando, i dati contenuti nella dichiarazione, ed effettuare
l’invio
l versare le somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati
relativi al pagamento da eseguire
l indicare le coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare
l’eventuale rimborso (nei casi di presentazione della dichiarazione in mancanza di un
sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio)
l consultare le comunicazioni, le ricevute e la dichiarazione presentata nonché dei soggetti
delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione precompilata
l indicare un indirizzo di posta elettronica presso cui ricevere eventuali comunicazioni.
I contribuenti che non desiderano accedere direttamente alla propria dichiarazione precompilata
possono avvalersi del sostituto d’imposta, del Caf e di un professionista abilitato.
E’ però necessario che tali soggetti si muniscano della delega specifica del contribuente, che
deve contenere i seguenti dati:
• codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;
• anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata;
data di conferimento della delega;
• indicazione che la delega si estende, oltre all’accesso alla dichiarazione, anche alla
consultazione dell’elenco delle informazioni relative alla stessa.
I sostituti d’imposta possono accedere alla dichiarazione avvalendosi dei soggetti incaricati della
presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi (quali dottori commercialisti, ragionieri,
periti commerciali e consulenti del lavoro).
I Caf e i professionisti abilitati possono nominare propri dipendenti come operatori incaricati di
effettuare l’accesso alle dichiarazioni precompilate.
Invio della dichiarazione
Il contribuente che ha effettuato l’accesso alla precompilata può inviare telematicamente la
dichiarazione accettata o modificata o integrata a partire dal 2 maggio.
L’Agenzia entro cinque giorni fornisce un’apposita ricevuta contenente la data di presentazione
della dichiarazione ed il riepilogo dei principali dati contabili.
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1.24 Quesiti della stampa specializzata Il Fisco risponde
Il 7 aprile 2017 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la consueta circolare omnibus, quella con la
quale si riepilogano, ogni anno, i chiarimenti resi alle domande formulate in occasione di incontri
organizzati con la stampa specializzata.
La circolare n. 8/E/2017, nella forma di domanda e riposta, raggruppa in ventuno argomenti i
principali chiarimenti interpretativi sui più recenti interventi normativi.
Vengono trattati molteplici aspetti, dalla cedolare secca ai bonus per la casa, dal regime per
cassa alle dichiarazioni integrative, dalla rottamazione delle cartelle Equitalia alla Voluntary
disclosure, fino alla dichiarazione precompilata.
Di seguito alcune delle precisazioni riportate nel documento agenziale.
Cedolare secca
Anche ai contratti transitori (ossia di durata da un minimo di un mese ad un massimo di diciotto
mesi) è applicabile la cedolare secca con l'aliquota ridotta al 10%, prevista per gli affitti a canone
concordato, purché relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative
o in quelli ad alta tensione abitativa.
Il Dl 193/2016 (Collegato fiscale) ha disposto che la mancata comunicazione della proroga del
contratto di locazione per il quale si è scelta la cedolare secca non comporta la decadenza
dall'opzione. Tale disposizione è applicabile anche alle comunicazioni che andavano presentate
prima del 3 dicembre 2016, data di entrata in vigore del suddetto decreto, a condizione che il
contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con l'applicazione del regime
sostitutivo, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo
quadro della dichiarazione.
Analogamente, anche la nuova sanzione per la tardiva comunicazione della proroga del contratto
(100 euro, ridotti a 50 in caso di ritardo non superiore a 30 giorni) si applica alle comunicazioni
omesse alla data del 3 dicembre 2016 di entrata in vigore del Decreto collegato alla legge di
bilancio 2017.
Bonifico utilizzato per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico
Le spese per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica di edifici esistenti
devono essere pagate mediante bonifico "parlante"; qualora vi fosse qualche anomalia nella sua
compilazione, non si decade dal beneficio se la ditta destinataria dell'accredito attesti con
dichiarazione sostitutiva che i corrispettivi siano stati inclusi nella contabilità perché concorrono
alla corretta determinazione del reddito d'impresa.
Con la risoluzione n. 64/E/2016, l'Agenzia aveva esteso alcuni diritti spettanti ai coniugi anche ai
conviventi di fatto, riconoscendo loro la possibilità di fruire della detrazione per le spese di
recupero del patrimonio edilizio sostenute dal convivente ancorché non possessore o non
detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, alla stregua di quanto previsto per i
familiari conviventi. Viene ora precisato che, in base al principio della unitarietà del periodo
d'imposta, tale orientamento trova applicazione per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio
2016.
Regime per cassa
Dal 1° gennaio 2017, entra in vigore per le imprese minori il regime riservato dal nuovo articolo 66
del TUIR, che è un regime "improntato alla cassa". Pertanto, le imprese minori abbandonano il
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regime di competenza e iniziano ad applicare lo stesso regime previsto per i professionisti, anche
se di fatto si tratterà di un regime misto.
La circolare 8/E/2017 conferma che il criterio di cassa riguarderà solo le principali operazioni
attive e passive dell'impresa (come vendite, prestazioni e acquisti di beni e servizi), mentre per le
altre operazioni resterà ancora applicabile il criterio della competenza. Ne deriva che il metodo di
determinazione del reddito ai fini delle imposte dirette, e di conseguenza anche della base
imponibile Irap, di fatto risulterà differenziato, dal momento che le plusvalenze, minusvalenze
sopravvenienze attive o passive restano imponibili/deducibili per competenza.
Analogamente, rilevano per competenza anche le quote di ammortamento, i leasing (compreso il
maxi canone), le spese per prestazioni di lavoro, gli oneri di utilità sociale, i componenti derivanti
dalla assegnazione dei beni ai soci o dalla destinazione dei medesimi a finalità estranee
all'esercizio dell'impresa.
Relativamente alla contabilizzazione delle rimanenze finali, nel primo periodo di imposta di
applicazione del regime di cassa per le imprese minori, l'Agenzia delle Entrate specifica che le
rimanenze finali, che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il
principio della competenza, siano portate interamente in deduzione del reddito del primo periodo
di applicazione del regime.
Dato il richiamo generico alle "rimanenze finali", ritiene l'Agenzia che tale locuzione faccia
riferimento tanto alle tipiche rimanenze di merci e di lavori in corso su ordinazione di durata
infrannuale, quanto alle rimanenze di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale e le
rimanenze dei titoli.
Regole semplificate per le dichiarazioni integrative
La circolare agenziale prevede anche una disciplina uniforme e semplificata per le dichiarazioni
integrative, siano esse a favore e/o a sfavore dei contribuenti, anche in presenza di errori di
natura contabile.
Inoltre viene ribadita anche la possibilità di compensare il credito emergente dalla dichiarazione
integrativa a favore, utilizzando il modello di delega «F24».
Voluntary disclosure
Si ricorda che possono accedere alla procedura di collaborazione volontaria, beneficiando della
riapertura dei termini, solo i contribuenti che non abbiano già presentato istanza in relazione alla
precedente edizione.
Pertanto, il beneficiario economico di un rapporto bancario estero, che ha già presentato istanza
di collaborazione volontaria nel 2015 esclusivamente in qualità di delegato a operare su un conto
corrente estero intestato ad un soggetto terzo, non può accedere alla Voluntary bis, dal momento
che lo stesso soggetto risulta essere stato non collaborativo in relazione alla procedura di
Voluntary disclosure già esperita, avendo regolarizzato la sola relazione bancaria di cui era titolare
in qualità di soggetto delegato alla firma.
Circa il versamento spontaneo, si chiarisce che il contribuente che, nell'ambito della procedura di
VD, intende provvedere spontaneamente al versamento delle sanzioni dovute per le violazioni
degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale, ai fini del cumulo giuridico deve applicare gli
aumenti nelle misure minime stabilite dai commi 1 e 5 dell'articolo 12, Dlgs 472/1997, pari
rispettivamente a un quarto e alla metà.
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1.25 Conversione del Dl Terremoto in Gazzetta
La legge di conversione – n. 45 del 7 aprile 2017 - del Dl “terremoto” – n. 8 del 9 febbraio 2017
– recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016
e del 2017” ha trovato posto nella “Gazzetta Ufficiale” n. 84 del 10 aprile 2017.
Il provvedimento entra in vigore il 10 aprile 2017.
Tra le norme contenute nella Legge n. 45/2017 vi sono anche i contributi per consentire la ripresa
delle imprese insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nelle province delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
La lettura del testo del decreto convertito è agevolata dalla pubblicazione del Testo coordinato.
1.26 Rottamazione delle cartelle anche con Bancomat
Si ampliano le possibilità a disposizione dei contribuenti per pagare i bollettini della definizione
agevolata (rottamazione delle cartelle esattoriali).
Equitalia comunica che il pagamento potrà essere effettuato anche con il bancomat attraverso il
progetto Equipay che consente di pagare i bollettini per rottamare i debiti direttamente agli
sportelli bancomat degli istituti di credito che hanno aderito ai servizi di pagamento del nodo
CBILL del Consorzio CBI (Customer to Business Interaction).
Coloro che hanno aderito alla rottamazione delle cartelle – vi è tempo fino al 21 aprile prossimo –
troveranno sui bollettini i dati riguardanti l’importo, la scadenza del pagamento e il codice RAV da
utilizzare presso il bancomat abilitato per saldare la rata.
Il comunicato dell’8 aprile 2017 di Equitalia ricorda che tale modalità di pagamento si aggiunge a
quelle già operative come la domiciliazione bancaria, gli sportelli bancari, internet banking, gli uffici
postali, i tabaccai, i circuiti Sisal e Lottomatica, il portale www.gruppoequitalia.it e la App
Equiclick (PagoPa) e i 200 sportelli di Equitalia.
1.27 Documenti analogici Produzione e archiviazione Modalità corrette
L'agenzia delle Entrate spiega che la corretta procedura da seguire per la conservazione dei
documenti informatici, ex DM 17 giugno 2014, prevede che il termine per la stampa dei
documenti analogici o per la conservazione dei documenti informatici coincida con il terzo mese
successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Dunque non più entro il 28 maggio 2017, ma entro il termine di presentazione delle dichiarazioni
annuali dei redditi, valido anche per i documenti rilevanti ai fini Iva:
• per i periodi d’imposta coincidenti con l’anno solare (in ipotesi 1° gennaio - 31 dicembre
2016), a legislazione vigente, il termine ultimo di conservazione coinciderà con il 31
dicembre successivo (31 dicembre 2017);
• per i periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare, tipici degli esercizi “a cavallo” (ad
esempio, 1° luglio 2015 - 30 giugno 2016), andranno conservati entro il terzo mese
successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva alla
fine dell’anno solare.
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Niente stampa dei documenti ricevuti in formato digitale
Inoltre, sempre nella risoluzione 46 del 10 aprile 2017, l'agenzia delle Entrate chiarisce che il
documento informatico – qualsiasi documento elettronico che contiene la rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti – come fatture e bolle doganali ricevuti in
formato digitale, non ricade tra i documenti con obbligo di materializzazione su supporti fisici per
la considerazione giuridica di esistente ai fini delle disposizioni tributarie. Ciò alla luce del D.M. 17
giugno 2014, che ha abrogato le previsioni del D.M. 23 gennaio 2004.
1.28 Dal MiSE le risorse per Start up e Agenda digitale
Con riferimento alle agevolazioni riguardanti Agenda digitale e industria sostenibile, imprese già
confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata, Start up innovative, il ministero dello
Sviluppo Economico ha elaborato alcune misure.
Agenda digitale e industria sostenibile
Con decreto dell’8 marzo 2017 viene implementata la dotazione finanziaria del bando riferito ai
grandi progetti di ricerca e sviluppo PON I&C nelle regioni meno sviluppate.
Si tratta di euro 150.000.000,00, a valere sulle risorse dell’Asse I, Azione 1.1.3 del Programma
operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2010 FESR, che consentono di finanziare
tutte le domande pervenute il primo giorno di apertura dello sportello.
Ammonta a 3 milioni di euro l’incremento previsto per lo strumento di garanzia per la copertura
del rischio legato alla mancata restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione
nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile.
Imprese già confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata
Il MiSE comunica che, con riferimento alla misura agevolativa per le imprese già confiscate o
sequestrate alla criminalità organizzata, è possibile presentare dalle ore 10 dell’11 aprile 2017
l’apposita domanda, tramite procedura informatica all’indirizzo https://agevolazionidgiai.invitalia.it
- sezione “Accoglienza Istanze DGIAI”.
L’agevolazione riguarda la concessione di un finanziamento a tasso zero di importo non inferiore
a euro 50.000 e non superiore a euro 700.000, per una copertura fino al totale dell’ammontare
del programma di sviluppo presentato. La durata deve essere non inferiore a tre anni e non
superiore a dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di due anni.
Start up innovative
Invitalia rende noto che per le Start up innovative ad altro contenuto tecnologico il ministero dello
Sviluppo Economico ha rifinanziato 95 milioni di euro per il biennio 2017-2018.
Possono beneficiarne tutte le Start up innovative che vogliono sviluppare prodotti, servizi o
soluzioni innovative nel mondo dell’economia digitale, oppure che sono coinvolte in progetti di
valorizzazione della ricerca pubblica o privata.
I programmi di spesa devono oscillare tra 100mila e 1,5 milioni di euro.
E’ previsto un mutuo senza interessi e senza richiesta di garanzie per la copertura dei costi di
investimento e di gestione legati all'avvio del progetto, inclusi i costi del personale dipendente.
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Per le imprese localizzate in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia è prevista una quota di finanziamenti a fondo perduto (20%).
Le domande di finanziamento vanno presentate esclusivamente sul sito www.smartstart.invitalia.it
in modalità paperless e sono valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione.
1.29 Redditi Persone fisiche 2017 Modello corretto
Con il provvedimento n. 72741 dell'11 aprile, l'Agenzia delle Entrate apporta alcune modifiche al
modello REDDITI 2017- PF e alle relative istruzioni per la compilazione, al fine di correggere alcuni
errori materiali riscontrati dopo la loro pubblicazione sul sito web dell'Agenzia.
Il modello dedicato alle persone fisiche era stato approvato con provvedimento del 31 gennaio
2017. Ora, sono intervenuti alcuni cambiamenti con riferimento soprattutto a refusi o rinvii a
disposizioni non pertinenti, anche se non mancano alcuni chiarimenti utili alla compilazione.
Contratti di locazione
E' stata modificata la sezione II del quadro B, dove è necessario indicare il contratto di locazione
per il quale è stato dichiarato il reddito. Infatti, solo per le locazioni con cedolare o a canone
convenzionato è necessario riportare gli estremi di registrazione o l'identificativo del contratto
all'interno del modello: nello specifico, vanno compilati i righi da RB21 a B29.
Altre modifiche sono state apportate alle istruzioni al modello Redditi PF 2017: a pagina 37 del
fascicolo 2 è stato rimosso l’errore nell’esempio riguardante il calcolo dell’Ivafe.
Si ricorda che il contribuente è chiamato a compilare il quadro RW ai soli fini degli obblighi di
monitoraggio, unicamente qualora i depositi e i conti correnti bancari costituiti all’estero abbiano
un valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta superiore a 15mila
euro (tale limite è stato alzato dal precedente 10mila).
Unioni civili
Il modello REDDITI Persone fisiche - come si legge nel provvedimento n. 72741/2017 - non
poteva non tener conto delle novità introdotte dalla legge n. 76/2016 sulle "Unioni civili". Per tali
ragioni è stata apportata una modifica che equipara, ai fini fiscali, i diritti riconosciuti al coniuge
anche ad "ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
La precisazione che è contenuta anche nella pagina 9 delle istruzioni al Modello REDDITI PF, si è
resa necessaria al fine di rendere operative le modifiche introdotte dall'articolo 20 della citata
legge.
In tal modo, anche nel caso di unioni civili sarà possibile avvalersi:
l della detrazione per coniugi a carico;
l degli sconti fiscali per alcune tipologie di oneri sostenute nell'interesse del familiare a
carico.
Mentre per ciò che concerne la detrazione per i figli a carico, questa continuerà ad essere
riconosciuta esclusivamente al genitore naturale, adottivo, o affidatario.
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1.30 Intermediari Entratel Documenti delle dichiarazioni fiscali all’Ufficio Gestione tributi della
DRE
L’agenzia delle Entrate avvisa gli intermediari Entratel che per effettuare segnalazioni, richiedere
informazioni e trasmettere documentazione riguardante l’invio telematico delle dichiarazioni fiscali
devono avvalersi dell’Ufficio Gestione tributi della Direzione regionale competente.
Però se la documentazione riguarda le Direzioni regionali di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise,
Sardegna, Umbria e Valle d’Aosta e le Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano il destinatario è
l’Ufficio Servizi e Consulenza.
L'informativa pubblicata sul sito da parte dell’agenzia delle Entrate contiene gli indirizzi e-mail a
cui effettuare l’invio.
Viene ricordato, inoltre, che dal 1° aprile 2017 le competenze degli Uffici Audit delle Direzioni
Regionali sono trasferite alla Direzione Centrale Audit.
1.31 Società cooperative: fissato il contributo per l’attività di vigilanza
E’ stata determinata, con decreto MiSE, la misura del contributo dovuto dalle società
cooperative, dalle banche di credito cooperative e dalle società di mutuo soccorso per il biennio
2017/2018 per le spese relative all'attività di vigilanza.
Società cooperative
Per quanto riguarda le società cooperative, il contributo varia da 280,00 a 2.380,00 euro a
seconda dei seguenti parametri: numerosi dei soci, capitale sottoscritto e fatturato.
I contributi indicati sono aumentati del 50%, per le società cooperative assoggettabili a revisione
annuale e per le società cooperative iscritte all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di
abitazione e dei loro consorzi, nel caso in cui le stesse abbiano già realizzato o avviato un
programma edilizio, mentre sono aumentati del 30% per le società cooperative di cui all'art. 3
della legge n. 381/1991.
Banche cooperative e società di mutuo soccorso
Il contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo va da € 1.980,00 a € 6.660.00, in base a
numero dei soci e totale attivo.
Quello delle società di mutuo soccorso va da un minimo di 280 euro ad un massimo di 840 euro,
tenendo conto del numero dei soci e dei contributi mutualistici.
Calcolo
Il decreto del 3 marzo 2017, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 85 dell'11 aprile 2017,
specifica che gli enti che superino anche uno solo dei parametri indicati devono versare il
contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto, riferendosi ai dati rilevati
dal bilancio al 31 dicembre 2016 ovvero dal bilancio chiuso nel corso dell’esercizio 2016.
Versamento
Il termine per effettuare il versamento del contributo è fissato in 90 giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, vale a dire il 10 luglio 2017.
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Il versamento va eseguito utilizzando il modello F24 inserendo i seguenti codici tributo:
l 3010 - contributo biennale ‐ maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta
dalle cooperative edilizie) ‐ interessi per ritardato pagamento;
l 3011 - maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie - interessi per ritardato
pagamento;
l 3014 - sanzioni.
1.32 Interventi riqualificazione energetica e sostituzione autocaravan con codici tributo
Con due risoluzione del 10 aprile 2017 – la n. 47 e la n. 48 – l'Agenzia delle Entrate ha istituito
due codici tributo per l'utilizzo in compensazione, mediante modello F24, del credito d'imposta
relativo agli incentivi riconosciuti per i lavori di riqualificazione energetica sulle parti comuni dei
condomìni e per lo sconto sull’acquisto di autocaravan nuovi.
Si tratta di due bonus “verdi” che sono stati previsti dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge n.
208/2015) e che sono fruibili sotto forma di credito d’imposta solamente in compensazione,
utilizzando nel modello F24 un apposito codice tributo che l'Agenzia ha, ora, provveduto ad
emanare.
Riqualificazione energetica su parti comuni di edifici condominiali
Il codice “6876” è dedicato a coloro che hanno effettuato interventi di riqualificazione energetica
su parti comuni di edifici condominiali e hanno accettato di ricevere, a titolo di pagamento, il
credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ai condòmini relativa alle spese
sostenute per i suddetti lavori.
Dal 13 aprile tale codice è utilizzabile in compensazione, con F24, esclusivamente attraverso i
servizi telematici Entratel o Fisconline dell'Agenzia delle Entrate. La quota di credito non fruita
nell’anno può essere riportata nei periodi d’imposta successivi, ma non può essere chiesta a
rimborso. Risoluzione n. 47/E del 10 aprile 2017.
Incentivi per la sostituzione di autocaravan
Il codice “6875” è invece utilizzato dai concessionari di camper che devono recuperare l’incentivo
statale offerto, per la salvaguardia dell’ambiente, a chi ha sostituito autocaravan di classe “euro 0,
1 e 2”, con altri nuovi, aventi classi di emissione non inferiore alla categoria “euro 5”.
Si ricorda che la Legge n. 208/2015 riconosce un contributo, fino ad un massimo di 8mila euro,
per gli acquisti effettuati nel 2016 e con immatricolazione non oltre il 31 marzo 2017. Lo sconto è
stato applicato direttamente dal venditore, che ora può recuperarlo con un credito d’imposta da
utilizzare in compensazione tramite F24. Anche in questo caso, il modello andrà trasmesso
esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Risoluzione n. 48/E del 10
aprile 2017.
1.33 Imprese minori con regime "per cassa" misto
Con la circolare n. 11 del 13 aprile 2017 l'Agenzia delle Entrate illustra la nuova disciplina di
determinazione del reddito ai fini Irpef e Irap, che a partire dal periodo d’imposta 2017 è divenuta
operativa per le imprese minori in contabilità semplificata.
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contabili di Perugia
Si tratta del cosiddetto criterio di determinazione del reddito “per cassa”, che è stato introdotto
dalla Legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi da 17 a 23, legge 232/2016) con il fine di evitare
alle imprese minori gli effetti negativi derivanti dal ritardo dei pagamenti e dal credit crunch.
Allo stesso tempo, il nuovo criterio di determinazione del reddito ha anche lo scopo di avvicinare il
momento dell’obbligazione tributaria alla disponibilità di mezzi finanziari, evitando che le imprese
siano costrette a pagare imposte su proventi non ancora incassati.
La circolare n. 11/E/2017, sottolineando che il nuovo regime si applica a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e, quindi, dal periodo di imposta 2017,
analizza gli aspetti salienti della nuova disciplina, soffermandosi in particolar modo: sui soggetti
interessati, sulle modalità di determinazione del reddito (secondo il criterio per cassa e il criterio
per competenza), sulle regole per il cambio di regime e sui nuovi adempimenti contabili.
L'Amministrazione finanziaria ha voluto, al contempo, risolvere anche alcuni dubbi interpretativi,
sebbene su alcuni temi sui quali si aspettava una soluzione, data la criticità esistente – si veda il
caso della perdita che può generarsi per effetto della cancellazione del "magazzino", in quanto
non riportabile in avanti - non si è giunti ad alcuna conclusione, ma si resta in attesa di una
modifica normativa che ancora non è arrivata. Serve, infatti, proprio un intervento del legislatore
per uniformare la disciplina delle perdite di tutte le imprese, a prescindere dalla natura e dal
regime contabile.
Soggetti interessati
L'ambito soggettivo di applicazione del regime di determinazione del reddito riservato alle
imprese minori non è stato mutato dalla Legge di bilancio 2017. Quest'ultimo, infatti, è il regime
naturale dei soggetti in contabilità semplificata in base al combinato disposto degli articoli 18 e 20
del Dpr n. 600/72, a condizione che gli stessi non optino per la tenuta della contabilità ordinaria.
Così come modificato il suddetto articolo 18, Dpr n. 600/72 sancisce che sono ammessi alla
contabilità semplificata, a partire dall'anno 2017, i seguenti soggetti:
l persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 55 del TUIR;
l imprese familiari e aziende coniugali;
l società di persone commerciali (società in nome collettivo e società in accomandita
semplice);
l società di armamento e le società di fatto;
l enti non commerciali, con riferimento all'eventuale attività commerciale esercitata
qualora i ricavi percepiti (imputati per cassa) in un anno ovvero conseguiti (rilevanti per
competenza) nell’esercizio precedente a quello di ingresso nel regime semplificato non abbiano
superato l’ammontare di 400mila euro, per le imprese aventi a oggetto prestazioni di servizi,
ovvero di 700mila euro, per le imprese aventi a oggetto altre attività.
Criterio misto: cassa-competenza
Come si legge nella relazione illustrativa che accompagna la Legge di bilancio 2017, per le
imprese minori è stato previsto "un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di
cassa" che "determina una revisione delle regole di tassazione dei redditi delle piccole imprese,
nell'ottica della semplificazione".
Di fatto, però, non è un regime di cassa puro, ma un regime "misto" cassa – competenza.
In altri termini, si deroga al criterio della competenza per i ricavi percepiti e le spese sostenute,
ferme restando, come evidenziato nella relazione illustrativa, "le regole di determinazione e
imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali le plusvalenze, minusvalenze,
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contabili di Perugia
sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti" previste dal TUIR ed espressamente
richiamate dallo stesso articolo 66.
Pertanto, in base alle nuove disposizioni, rilevano per cassa quei componenti positivi e negativi
che, fisiologicamente ed ordinariamente, costituiscono elementi tipici dell'attività di impresa. Si
tratta di dividendi e interessi, nonché le spese per i beni-merce, condominiali, per utenze,
materiali di consumo, assicurazioni, imposte comunali deducibili, interessi passivi, di
manutenzione ordinaria, di rappresentanza, di pubblicità, di ricerca, oneri fiscali e contributivi e
interessi di mora.
Allo stesso tempo, però, trattandosi di un criterio improntato alla casa, per alcuni componenti del
reddito continua ad applicarsi il criterio di competenza.
Continuano a concorrere a formare il reddito per competenza, tra gli altri:
l le plusvalenze e le minusvalenze,
l le sopravvenienze attive/passive,
l gli ammortamenti,
l i canoni di leasing,
l le perdite di beni strumentali e su crediti,
l gli accantonamenti di quiescenza e previdenza,
l le spese per prestazioni di lavoro,
l gli oneri di utilità sociale,
l le spese relative a più esercizi
Gestione delle rimanenze
La circolare n. 11/E/2017 si sofferma in particolar modo sul problema della gestione delle
rimanenze.
Per il primo periodo di imposta di applicazione del nuovo regime delle imprese minori, è previsto
che le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo
il principio della competenza siano portate interamente in deduzione del reddito.
Specifica l'Agenzia che tale disposizione trova applicazione, oltre che in sede di prima
applicazione del regime, anche nel caso di passaggio dal regime di contabilità ordinaria a quella
semplificata.
Inoltre, nell'ambito delle rimanenze finali rientrano sia le rimanenze di merci e di lavori in corso su
ordinazione di durata infrannuale sia quelle di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale
nonché le rimanenze dei titoli.
Il fatto che le rimanenze finali dovranno essere "cancellate" per effetto dell'ingresso nel nuovo
regime, che è quello naturale per i soggetti in contabilità semplificata, fa sì che questo
componente negativo “straordinario” vada portato in diminuzione del reddito minimo delle società
non operative e in perdita sistematica e queste ultime non ne devono tenere conto se il primo
periodo di applicazione del regime di cassa è compreso nel "periodo di osservazione" .
In altri termini, dalle precisazioni delle Entrate emerge che le rimanenze finali del 2016 devono
essere integralmente dedotte dal reddito del 2017, ma queste non rilevano ai fini dell’applicazione
della disciplina delle società di comodo.
1.34 Bonus Sud sui beni strumentali Nuove indicazioni
Arrivano dall'Agenzia delle Entrate, con la circolare 12 del 13 aprile 2017, le nuove indicazioni
sulla fruibilità e applicabilità del bonus Sud (legge n. 208 del 28 dicembre 2015, Stabilità 2016).
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contabili di Perugia
Sarà necessario approvare un nuovo modello di comunicazione
Il credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi
destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, ha subìto aggiustamenti con il Decreto
Mezzogiorno (Dl 243/2016, convertito dalla legge 18/2017).
Nuova disciplina alla luce del decreto Mezzogiorno
La circolare spiega che il credito viene esteso all’intero territorio della regione Sardegna solo dal
1° gennaio 2017, pertanto: per gli investimenti effettuati nell’intero territorio della Regione
Sardegna dal 1° gennaio 2017 al 28 febbraio 2017, il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti
previsti dalla disciplina originaria e per quelli effettuati a partire dal 1° marzo 2017 il credito
d’imposta è determinato con le nuove maggiorazioni.
A decorrere dal 1° marzo 2017 il credito:
l viene incrementato nella misura spettante;
l per le piccole e medie imprese viene raddoppiato da 3 a 10 milioni di euro il limite massimo
dei costi agevolabili relativi a ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito
d’imposta (per le grandi imprese resta a 15 milioni);
l è determinato sulla base del costo complessivo dei beni acquisiti;
l diventa cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi
costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più
elevati consentiti dalla normativa europea.
La disciplina non ha efficacia retroattiva
Per effetto dell'eliminazione del riferimento agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2016, il
credito d’imposta risulta disciplinato da due differenti regimi normativi:
l le acquisizioni di beni effettuate dal 1° gennaio 2016 al 28 febbraio 2017 sono
assoggettate alla disciplina previgente, la quale trova applicazione anche nell’ipotesi in cui
la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta venga presentata all’Agenzia
successivamente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni;
l le acquisizioni di beni effettuate a partire dal 1° marzo 2017 e fino al 31 dicembre 2019
sono, invece, interamente assoggettate alla disciplina vigente.
Per l’individuazione del limite massimo dei costi ammissibili all’agevolazione, per ciascun progetto
d’investimento iniziato prima del 1° marzo 2017 e concluso dopo tale data, trova applicazione il
nuovo limite sull’intero progetto.
Nuova comunicazione rettificativa
Sull'irretroattività si precisa che non rileva la circostanza che sia stata o meno presentata
all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta, in quanto la
norma non dispone nulla al riguardo.
Pertanto, nel caso in cui un impresa abbia già inviato la comunicazione per la fruizione del credito
d’imposta, secondo le misure originariamente previste, qualora intenda avvalersi delle nuove
disposizioni può presentare all’Agenzia delle Entrate una nuova comunicazione rettificativa di
quella precedentemente trasmessa.
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Agevolazione a seconda della dimensione dell'impresa
I requisiti di accesso sono indicati nella circolare 34/E/2016. La misura dell’agevolazione è diversa
in relazione alla dimensione aziendale:
l il 20% per le piccole imprese;
l il 15% per le medie imprese;
l il 10% per le grandi imprese.
Per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e
dell’acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e
dell’acquacoltura, il beneficio è concesso nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa
europea in materia di aiuti di Stato del relativo settore.
Circolare informativa FISCO n.7/2017
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Circolare informativa FISCO n.7/2017

  • 1. 15 aprile 2017 Circolare informativa FISCO n.7/2017
  • 2. Circolare FISCO Pagina 2 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia Sommario NEWS 5 1.1 Lavoratori impatriati Opzione per lo sconto Irpef 5 Lavoratori impatriati 5 Esercizio dell’opzione 5 1.2 Bonus strumenti musicali Novità 2017 6 Nuova misura del bonus musica 6 Platea estesa 6 1.3 Cinque per mille Iscrizione non più annuale 6 Non più obbligo di ripetere l'iscrizione 7 Elenco permanente 7 1.4 Rottamazione cartelle Sportelli di Equitalia aperti nel pomeriggio 7 1.5 Studi di settore Modifiche per il periodo d'imposta 2016 8 1.6 La white list accoglie Montecarlo e Santa Sede 8 1.7 5 per mille Iscrizioni online per i nuovi partecipanti 9 Modalità di trasmissione 9 Altre date da ricordare 9 1.8 Rimborso gasolio per autotrazione primo trimestre 2017 9 Software a disposizione 9 Rimborso degli importi 10 Utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre 10 1.9 Pmi vittime mancati pagamenti Partono le istanze 10 1.10 Dichiarazioni Visto di conformità Prima circolare-guida 11 Apposizione del visto di conformità 12 1.11 Dichiarazione precompilata 2017 Online il servizio di assistenza 12 Calendario 13 Gli interessati e le novità 2017 13 1.12 Scambio di partecipazioni con conferimento soggetto a imposizione ordinaria 14 Considerazioni Agenzia delle Entrate 14 1.13 Interessi di mora per ritardato pagamento Riduzione 15 1.14 Studi di settore con Gerico, Parametri e correttivi 15 Gerico e Parametri 2017 15 Correttivi anticrisi: ok della Commissione 16 1.15 Aree di crisi industriale non complessa Chiusura sportello di presentazione domande 16 1.16 Nuova Sabatini Ter Al via le erogazioni con guida e modulistica 16 Tutto sull'erogazione 16 1.17 Distributori automatici Tabacchi e gratta e vinci senza invio telematico corrispettivi 17 Distributori misti 17 L'adempimento in breve 17 1.18 Costo medio orario settore edilizia, anno 2017 18 1.19 Regione Lazio avvia nuovi bandi a sostegno delle aree colpite dal sisma 18
  • 3. Circolare FISCO Pagina 3 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia Bando per il recupero della produttività delle imprese 18 Bando per nuovi progetti 18 1.20 Spesometro 2016 Ultimo alla vecchia maniera 19 Ultimo invio con le vecchie regole 19 Semplificazioni per la Pa, dettaglianti e tour operator 19 1.21 Beni estratti dai depositi Iva Codici tributo per il versamento dell’imposta 20 Istruzioni per la compilazione del modello. 21 1.22 Ocse Pubblicata la guida sullo scambio automatico di informazioni 21 Entrate straordinarie nel Cbcr 21 1.23 Come accedere alla Dichiarazione 730 precompilata 22 Dati che si trovano nella precompilata 22 Modalità di accesso al 730 precompilato 22 1.24 Quesiti della stampa specializzata Il Fisco risponde 24 Cedolare secca 24 Bonifico utilizzato per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico 24 Regole semplificate per le dichiarazioni integrative 25 Voluntary disclosure 25 1.25 Conversione del Dl Terremoto in Gazzetta 26 1.26 Rottamazione delle cartelle anche con Bancomat 26 1.27 Documenti analogici Produzione e archiviazione Modalità corrette 26 1.28 Dal MiSE le risorse per Start up e Agenda digitale 27 Agenda digitale e industria sostenibile 27 Imprese già confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata 27 Start up innovative 27 1.29 Redditi Persone fisiche 2017 Modello corretto 28 Contratti di locazione 28 Unioni civili 28 1.30 Intermediari Entratel Documenti delle dichiarazioni fiscali all’Ufficio Gestione tributi della DRE 29 1.31 Società cooperative: fissato il contributo per l’attività di vigilanza 29 Società cooperative 29 Banche cooperative e società di mutuo soccorso 29 Calcolo 29 Versamento 29 1.32 Interventi riqualificazione energetica e sostituzione autocaravan con codici tributo 30 Incentivi per la sostituzione di autocaravan 30 1.33 Imprese minori con regime "per cassa" misto 30 Soggetti interessati 31 Criterio misto: cassa-competenza 31 Gestione delle rimanenze 32 1.34 Bonus Sud sui beni strumentali Nuove indicazioni 32 Sarà necessario approvare un nuovo modello di comunicazione 33 Nuova disciplina alla luce del decreto Mezzogiorno 33 La disciplina non ha efficacia retroattiva 33 Nuova comunicazione rettificativa 33 Agevolazione a seconda della dimensione dell'impresa 34
  • 4. Circolare FISCO Pagina 4 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia ADEMPIMENTI E SCADENZE 35 15 maggio 2017 35 GUIDA PRATICA 36 Imprese vittime di mancati pagamenti, domande per i finanziamenti agevolati 2017 36 Informazioni utili per l’inoltro della domanda 36 Compilazione domanda 36 Apertura sportello 36 Istruttoria MiSE 37 Requisiti delle PMI 37 Finanziamento con soglia massima di 500mila euro 37 Revoca finanziamenti 38 Risorse finanziarie 38 Norme e prassi 38 Informazioni di contatto 38
  • 5. Circolare FISCO Pagina 5 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia NEWS 1.1 Lavoratori impatriati Opzione per lo sconto Irpef L’agenzia delle Entrate fornisce spiegazioni, ai lavoratori dipendenti che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015, c.d. “impatriati”, per fruire delle agevolazioni fiscali messe a disposizione dal Dlgs n. 147/2015 - decreto internazionalizzazione. Lavoratori impatriati In base al Decreto internazionalizzazione - articolo 16, Dlgs 147/2015 - il reddito di lavoro dipendente prodotto nel territorio dello Stato da lavoratori altamente qualificati (legge 238/2010) che trasferiscono la residenza in Italia, mantenendola per cinque anni, concorre alla formazione della base imponibile nella misura del 70 per cento, percentuale poi modificata dalla L. n. 232/2016. Ad attuare tale misura è intervenuto il provvedimento del 29 marzo 2016 dell’agenzia delle Entrate, poi modificato dalla legge di bilancio 2017 (232/2016), che ha ridotto al 50% la quota di reddito tassabile a partire dal 2017. Con la legge di conversione del Milleproroghe è stato fissato al 30 aprile 2017 (prorogato di diritto al 2 maggio) il termine per scegliere, in alternativa alle agevolazioni biennali di cui alla legge 238/2010, il trattamento agevolativo quinquennale che abbatte la base imponibile Irpef nella misura del 30%, per l’anno di imposta 2016, e del 50%, per il 2017 e i tre periodi successivi (fino al 2020). Esercizio dell’opzione Con il provvedimento prot. 2017/64188 del 31 marzo 2017, l’Agenzia spiega che la scelta per il regime di favore quinquennale – dal 2016 al 2020 - è irrevocabile e va esercitata mediante presentazione di una richiesta scritta al datore di lavoro. Per l’anno di imposta 2016, chi esercita detta opzione applica il regime previsto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi 2016 indicando il reddito di lavoro dipendente nella misura ridotta al 70 per cento. Per il 2017, in cui si prevede l’abbattimento del reddito del 50%, sarà il datore di lavoro ad applicare l’agevolazione attraverso le ritenute; nel caso in cui il datore di lavoro non possa riconosce il beneficio, il contribuente può utilizzare la dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2017 per fruirne direttamente. Nella richiesta indirizzata al datore di lavoro vanno indicati: l il nome, il cognome, la data di nascita e il codice fiscale; l l’attuale residenza in Italia risultante dal certificato di residenza; l l’impegno a comunicare ogni variazione della residenza o del domicilio prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio. I lavoratori dipendenti che non hanno chiesto l’accesso all’agevolazione prevista dalla legge 238/2010 oppure l’hanno richiesta ad altro datore di lavoro, devono indicare anche il possesso dei requisiti per l’accesso al regime. Per quanto riguarda i termini e le modalità di versamento, il contribuente può seguire le ordinarie regole previste per il versamento delle imposte compresa la rateizzazione. Pertanto: l può effettuare il pagamento entro il 30 giugno 2017 ovvero entro il 31 luglio 2017 (il 30 luglio è domenica) maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse;
  • 6. Circolare FISCO Pagina 6 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia l previa opzione in dichiarazione, può versare quanto dovuto per saldo e acconto in rate di pari importo ad esclusione dell’acconto di novembre, dovuto in un’unica soluzione. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo. 1.2 Bonus strumenti musicali Novità 2017 La legge di Bilancio 232/2016 (articolo 1, comma 626) ha confermato anche per il 2017 il cosiddetto bonus musica, che consente agli studenti di ottenere un contributo per l'acquisto di strumenti musicali nuovi. La circolare n. 6/E/2017 illustra cosa occorre fare per utilizzare la nuova agevolazione fiscale, così come ampliata dalla legge di Bilancio 2017, che ha appunto previsto, rispetto al 2016, un’estensione dei soggetti che ne possono fruire e del tetto massimo di spesa. Nuova misura del bonus musica Rispetto al 2016 quando il bonus era concesso nel limite di 1.000 euro e, comunque, in misura non eccedente il prezzo di acquisto dello strumento, per il 2017, il bonus spetta per un importo non superiore al 65% del prezzo dello strumento o di un suo singolo componente, fino a un massimo di 2.500 euro. Il beneficio si riceve sotto forma di sconto sul prezzo di vendita che viene anticipato dal rivenditore, che a sua volta otterrà un credito d'imposta di pari importo. Platea estesa Altra novità riguarda i beneficiari, quest'anno, il contributo è stato allargato: • agli aspiranti musicisti di tutti i corsi dei conservatori e degli istituti musicali pareggiati; • agli iscritti ai licei musicali e coreutici (limitatamente alle sezioni musicali); • agli iscritti alle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica, limitatamente ai corsi riconosciuti dal Miur. Si legge nella recente circolare dell'Agenzia che il presupposto dello sconto è il regolare pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione all’anno 2016-2017 o al 2017-2018. 1.3 Cinque per mille Iscrizione non più annuale Dall'esercizio finanziario 2017, la richiesta di accesso al 5 per mille diventa una misura stabile, pertanto, gli interessati al beneficio non saranno più tenuti all'obbligo del rinnovo annuale dell'iscrizione negli elenchi, dato che il semplice possesso dei requisiti di legge li fa inserire automaticamente in un apposito elenco permanente. La semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti per accedere al cinque per mille dell'Irpef è opera del Dpcm del 7 luglio 2016, che ha adeguato la procedura di ammissione al beneficio. Ne deriva che l'ente che abbia regolarmente prodotto la domanda di iscrizione e la successiva dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in presenza dei requisiti prescritti, accede al riparto
  • 7. Circolare FISCO Pagina 7 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia del contributo anche per gli esercizi successivi a quello di iscrizione “senza dover ripetere né la domanda d'iscrizione né la dichiarazione sostitutiva”. Per di più viene anche pubblicato l’elenco permanente degli iscritti al 5 per mille, che sarà integrato e pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno. L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5 del 31 marzo 2017 fornisce chiarimenti sulle novità introdotte e detta le istruzioni per l’iscrizione al beneficio del cinque per mille. In particolare, viene illustrata l'applicazione della nuova procedura per l'anno 2017. Non più obbligo di ripetere l'iscrizione L'iscrizione al riparto del 5 per mille non ha più validità annuale: l'ente che ha regolarmente presentato la domanda e la successiva dichiarazione sostitutiva, se conserva i necessari requisiti, accede al contributo anche per gli esercizi successivi a quello di iscrizione, senza dover riproporre né la domanda di iscrizione né la dichiarazione sostitutiva, con unica eccezione per il caso in cui sia cambiato il rappresentante legale. Le disposizioni di semplificazione per l'accesso al riparto del cinque per mille si applicano a partire dall'esercizio finanziario 2017. Per il primo anno di applicazione della nuova disposizione, si considerano regolarmente iscritti: l gli enti del volontariato che hanno presentato domanda entro il 9 maggio 2016 e dichiarazione sostitutiva alla direzione regionale entro il 30 giugno 2016; l gli enti della ricerca scientifica e dell’università iscritti in via telematica al Miur entro il 30 aprile 2016 e trasmesso la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2016; l gli enti della ricerca sanitaria che hanno trasmesso domanda e dichiarazione al ministero della Salute entro il 30 aprile 2016; l le associazioni sportive che hanno presentato istanza entro il 9 maggio 2016. Gli enti di nuova costituzione, quelli non iscritti nel 2016 e quelli non inseriti nell'elenco pubblicato entro il 31 marzo (perché non regolarmente iscritti o perché privi dei requisiti previsti nel 2016), devono presentare la domanda e successiva documentazione rispettando modalità e termini previsti per la "categoria" di appartenenza. Elenco permanente Sempre dal 2017 vi sarà anche l’elenco permanente degli iscritti al 5 per mille, che sarà pubblicato tutti gli anni. L'Agenzia, infatti, pubblicherà sul proprio sito entro il 31 marzo di ogni anno, o meglio di ogni esercizio finanziario, l'elenco aggiornato degli enti interessati. Questi ultimi, attraverso i propri legali rappresentanti, ovvero loro delegati, possono far valere eventuali errori rilevati o variazioni intervenute, entro il successivo 20 maggio (termine quest'anno prorogato al 22 maggio 2017, cadendo il 20 di sabato). 1.4 Rottamazione cartelle Sportelli di Equitalia aperti nel pomeriggio Sta riscuotendo sempre più interesse la rottamazione dei ruoli e così Equitalia porge una mano ai cittadini. Dopo che con il DL n. 36/2017 il Governo ha allungato al 21 aprile il termine per presentare la domanda di definizione agevolata, Equitalia, nella persona dell’AD Ernesto Maria Ruffini,
  • 8. Circolare FISCO Pagina 8 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia comunica di tenere aperti gli sportelli anche nel pomeriggio, al fine di assicurare la massima assistenza a tutti i contribuenti interessati. Il comunicato del 31 marzo 2017 di Equitalia avvisa che gli sportelli, fino al 21 aprile, saranno aperti fino alle 15,15 in 15 sedi dove si registra una più alta affluenza di contribuenti. Questi si aggiungono ai 7 sportelli che dal 2016 sono aperti nel pomeriggio: tre a Roma, uno a Napoli, due a Milano, uno a Torino. Il servizio cassa rispetterà il consueto orario e quindi sarà operativo fino alle 13,15, ad eccezione degli sportelli di Padova, Bologna e Firenze dove sarà prolungato fino alle 15,15. In ulteriori 7 sedi sono previsti più giorni di apertura settimanale. 1.5 Studi di settore Modifiche per il periodo d'imposta 2016 Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato le modifiche alla territorialità degli studi di settore per il periodo d'imposta 2016. Tali modifiche si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016. Le correzioni sono state operate attraverso il decreto del 23 marzo 2017, pubblicato sulla “Gazzetta ufficiale” n. 76 del 31 marzo. In particolare, sono state modificate le note tecniche e metodologiche relative all'aggiornamento: l della “Territorialità dei Factory Outlet Center” (modifica dello studio di settore YM05U); l delle “Aggregazioni comunali” (modifica dello studio di settore YG44U); l della “Territorialità del livello delle tariffe applicate per l'erogazione del servizio taxi” (modifica l dello studio di settore WG72A); l delle “Analisi territoriali” a seguito della istituzione e ridenominazione di alcuni comuni nel corso del 2016. Con riferimento allo studio di settore WG68U, il decreto del 23 marzo 2017 modifica la soglia minima e quella massima dell’indicatore di coerenza economica “costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo di imposta”, che a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, sono rispettivamente poste pari a 1,05 e 1,18. Si rileva che il programma informatico, realizzato dall’agenzia delle Entrate, di ausilio all’applicazione degli studi di settore, tiene conto di queste modifiche. 1.6 La white list accoglie Montecarlo e Santa Sede E' stato pubblicato, sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 78 del 3 aprile 2017, il Dm 23 marzo 2017 del ministero dell'Economia, che aggiorna la white list dei paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale con l’Italia. Reca le “Modifiche al decreto 4 settembre 1996. Seconda revisione semestrale degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale”. Tra le new entry: la Santa Sede, per la convenzione con l’Italia in vigore dal 15 ottobre 2016, e il Principato di Monaco, per l'accordo con l’Ue in vigore dal 1° febbraio 2017. Si ricorda che i residenti dei paesi white list acquisiscono benefici, come ad esempio la non applicazione dell’imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati. Anche la compilazione del quadro RW è più snella.
  • 9. Circolare FISCO Pagina 9 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia 1.7 5 per mille Iscrizioni online per i nuovi partecipanti Dal 3 aprile e fino all'8 maggio prossimo gli enti del volontariato e le associazioni sportive non professionistiche possono richiedere l'ammissione all'elenco permanente per partecipare al beneficio del 5 per mille. Secondo quanto precisato nella circolare n. 5/E/2017, la richiesta va presentata dagli enti che non risultano inclusi nell’elenco permanente pubblicato il 31 marzo dall’Agenzia delle Entrate, in quanto: l enti di nuova costituzione; l enti che non si sono iscritti per il 2016, ma presenti nell’elenco permanente; l enti non regolarmente iscritti o privi dei requisiti nel 2016. Al contrario, invece, gli istituti già registrati non saranno tenuti a ritrasmettere la domanda, in quanto risulteranno iscritti di diritto. Il termine ultimo per il perfezionamento della richiesta quest'anno slitta all'8 maggio, cadendo il 7 di domenica, anche se i requisiti di accesso al contributo devono essere comunque posseduti alla data del 7 maggio 2017. Modalità di trasmissione L'istanza può essere presentata solo online, utilizzando i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate: Entratel e Fisconline. Dal sito internet, www.agenziaentrate.gov.it, è possibile compilare online l’istanza; in alternativa ci si può rivolgere ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica. Inoltre, entro il 30 giugno 2017, gli enti del volontariato devono trasmettere la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, relativa alla sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio, alla direzione regionale dell’Agenzia nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’ente. Altre date da ricordare Come si legge nel comunicato stampa delle Entrate, l'elenco provvisorio degli iscritti sarà pubblicato sulla pagina web dell'Agenzia entro il 14 maggio; in caso di errori nelle liste, è possibile chiederne la correzione entro il 22 maggio e gli elenchi aggiornati saranno pubblicati entro il giorno 25 dello stesso mese. E' prevista una proroga fino al due ottobre per gli enti che non riuscissero ad adempiere agli obblighi nel tempo stabilito; in tal caso, oltre alla consegna della documentazione mancante, si dovrà versare una sanzione di 250 euro, indicando il codice tributo 8115 nel modello F24. 1.8 Rimborso gasolio per autotrazione primo trimestre 2017 Gli autotrasportatori per fruire dei benefici sul gasolio per uso autotrazione, per il periodo 1° gennaio - 31 marzo 2017, sono chiamati a presentare l’apposita dichiarazione entro il 2 maggio 2017. I chiarimenti arrivano dall’agenzia delle Dogane con nota 38666/RU del 30 marzo 2017. Software a disposizione
  • 10. Circolare FISCO Pagina 10 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia Le Dogane hanno messo a disposizione il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2017. Si trova seguendo il percorso: Dogane – In un click – Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2017. La dichiarazione può essere trasmessa per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. Coloro che non utilizzano tale servizio sono tenuti a riprodurre su supporto informatico (CD - rom, DVD, pen drive USB) il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea. La dichiarazione va inviata: l per le imprese nazionali, all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa (nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative); l per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa; l per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, all’Ufficio delle Dogane di Roma I. Rimborso degli importi La nota 38666 del 30 marzo 2017 rende noto che il beneficio è pari a 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2017. Al fine di ottenere il rimborso, la dichiarazione deve essere inviata entro il 2 maggio 2017. Per l’utilizzo in compensazione della somma, nel modello F24 va inserito il codice tributo 6740, seguendo le indicazioni fornite con nota RU - 57015 del 14.5.2015. Utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre I crediti riguardanti i consumi riguardanti il quarto trimestre 2016 possono essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2018. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2019. 1.9 Pmi vittime mancati pagamenti Partono le istanze Le Pmi in una situazione di potenziale crisi di liquidità a causa dei mancati pagamenti da parte di imprese debitrici possono inviare le domande a valere sul “Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti”, che le sosterrà attraverso la concessione di finanziamenti agevolati. Le Pmi interessate all'istanza sono quelle che presentano un rapporto non inferiore al 20% tra l’ammontare dei crediti non incassati nei confronti delle imprese debitrici imputate e il totale dei “Crediti verso clienti”. Inoltre, devono essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti. L'invio della domanda è possibile già dal giorno 3 aprile 2017 e fino alla chiusura dello sportello disposta con Decreto. Al Fondo sono stati stanziati 10 milioni di euro per ognuno degli anni 2016, 2017 e 2018. La procedura di assegnazione è valutativa a sportello.
  • 11. Circolare FISCO Pagina 11 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia 1.10 Dichiarazioni Visto di conformità Prima circolare-guida Dal tavolo tecnico tra l'agenzia delle Entrate e la Consulta Nazionale dei Caf, arriva la circolare fiume (320 pagine) sulla dichiarazione dei redditi, pubblicata sul sito dell'Agenzia. È una vera e propria guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche 2017, relativa all’anno d’imposta 2016: una trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità. Il documento, che sarà aggiornato annualmente, prende a modello la guida che da tempo la Consulta dei Caf predispone annualmente a beneficio dei propri addetti per l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi da presentare con il modello 730. Deduzioni/detrazioni Irpef: tra istruzioni, chiarimenti ed esempi Sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio: tra le precisazioni, quella sul convivente more uxorio del proprietario; tra gli esempi il caso in cui l’immobile su cui sono stati effettuati degli interventi agevolati venga venduto o donato. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016, la detrazione spetta al convivente more uxorio del proprietario dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato. La disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta, infatti, insita nella convivenza che si esplica ai sensi della legge n. 76/2016. Nel caso in cui l’immobile su cui sono stati effettuati degli interventi agevolati venga venduto o donato, in mancanza di uno specifico accordo nell’atto di trasferimento, la detrazione non utilizzata può essere mantenuta in capo al venditore tramite una semplice scrittura privata autenticata, firmata da entrambe le parti, in cui si dà atto che questo accordo esisteva fin dalla data del rogito. Spese scolastiche: l tra le spese di istruzione universitaria agevolabili rientrano quelle sostenute per la frequenza degli Istituti tecnici superiori (poiché assimilabili alle spese per la frequenza di corsi universitari) e per i relativi canoni di locazione; l la detrazione pari al 19% delle spese per la frequenza scolastica si estende ai costi sostenuti per la mensa e copre anche i servizi integrativi come il pre e il post scuola e l’assistenza al pasto; l non sono agevolabili i costi per il servizio di trasporto scolastico, in quanto si tratta di un servizio alternativo al trasporto pubblico; l si possono detrarre le spese per gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa, come per esempio corsi di lingua, teatro, etc, deliberato dagli organi d’istituto. Per le spese delle gite si specifica che se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti; mentre, va chiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (ad es: all’agenzia di viaggio). Altri chiarimenti: l i contributi previdenziali versati per le badanti possono essere dedotti anche nel caso in cui la persona addetta all’assistenza sia stata assunta tramite un’agenzia interinale e il
  • 12. Circolare FISCO Pagina 12 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia contribuente li abbia quindi rimborsati all’agenzia stessa, a patto che quest’ultima rilasci una idonea certificazione; l non è più necessario conservare la prescrizione medica per poter portare in detrazione le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, anche veterinari; l si possono detrarre anche le spese per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati online da farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle Regioni o delle Province autonome. Apposizione del visto di conformità Con la circolare - n. 7 del 4 aprile 2017 - è fornita un’elencazione “esaustiva” dei documenti da esibire al Caf o al professionista che deve apporre il visto di conformità: in sede di controllo, gli uffici potranno richiedere soltanto quei documenti (esclusi i casi non previsti). Il DLGS n. 175 del 2014 ha modificato la disciplina di riferimento con tutela espressa del legittimo affidamento dei contribuenti che si rivolgono ai Caf o ai professionisti abilitati per la presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello 730. Ma tale impostazione trova applicazione anche se il contribuente si avvale dell’assistenza fiscale al di fuori del sistema della dichiarazione precompilata (art. 1, comma 5, del DLGS n. 175 del 2014). Il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza Fiscale (Raf) e, in solido con quest’ultimo, il Caf saranno tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, ai sensi dell’art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, salvo il caso di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Se il professionista si accorge di aver commesso errori in relazione al visto rilasciato, può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero una comunicazione in rettifica se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, evitando così le citate conseguenze. Si ricorda che, con riferimento al Modello 730, la lettera a) del comma 1 dell'art. 39 del DLGS n. 241 del 1997, commisurando la somma dovuta per visto infedele all’importo pari all’imposta, sanzioni e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter del DPR. n. 600 del 1973, ha limitato le cause di punibilità con applicazione dei menzionati effetti esclusivamente a quelle che conseguono il controllo effettuato ai sensi del citato art. 36-ter. Il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente. 1.11 Dichiarazione precompilata 2017 Online il servizio di assistenza La stagione della dichiarazione precompilata 2017 sta per prendere il via e due sono i primi appuntamenti da tenere a mente: l 18 aprile – data dalla quale è possibile accedere alla dichiarazione precompilata 2017, il termine quest'anno risulta spostato in avanti di tre giorni in quanto il 15 aprile è sabato e il 16 e il 17 sono festivi; l 2 maggio – il giorno dal quale è possibile accettare, modificare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all'Agenzia delle Entrate direttamente tramite l'applicazione web oppure è possibile modificare il modello REDDITI precompilato.
  • 13. Circolare FISCO Pagina 13 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia Calendario Le altre scadenze da ricordare relative alla precompilata 2017 sono: l 30 giugno – ultimo giorno per versare il saldo e il primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi; l 24 luglio – ultimo giorno per presentare il modello 730 precompilato direttamente tramite l’applicazione web; l 31 luglio – ultimo giorno per versare, con la maggiorazione dello 0,40%, il saldo e il primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi; l 2 ottobre – ultimo giorno per comunicare al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore; ultimo giorno per presentare il modello Redditi precompilato e per inviare il modello Redditi correttivo del 730 l 25 ottobre – ultimo giorno per presentare, tramite Caf o professionista abilitato, un 730 integrativo, possibile solo se ne scaturisce un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata. Gli interessati e le novità 2017 Dal prossimo 18 aprile, dunque, la dichiarazione precompilata 2017 sarà disponibile e consultabile sia per chi presenta il modello 730 sia per chi presenta il modello REDDITI Persone fisiche. I lavoratori dipendenti e pensionati interessati possono accettare il modello 730 così come proposto oppure possono modificarlo e integrarlo prima dell'invio. I contribuenti interessati al modello REDDITI precompilato, invece, possono modificarlo oppure integrarlo e, poi, inviarlo all'Agenzia delle Entrate. Il contribuente non è, comunque, obbligato a utilizzare la dichiarazione dei redditi precompilata. Può, infatti, presentarla con le modalità ordinarie. Da quest'anno il modello precompilato risulta più ricco e comprende molti più dati rispetto a quelli presenti nel 2016. Molte informazioni già presenti sono aumentate come, per esempio, quelle relative alle spese sanitarie (+34,6), grazie all'introduzione di nuove voci che riguardano le spese per l'acquisto di farmaci presso farmacie e parafarmacie, le spese sanitarie sostenute per le prestazioni degli ottici, degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle strutture autorizzate a fornire i servizi sanitari e non accreditate, a cui si aggiungono anche le spese veterinarie e quelle per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli immobili, comunicate all’Agenzia dagli amministratori di condominio. Altra novità di quest'anno è che possono utilizzare l’applicazione online anche coloro per i quali non è disponibile una “vera” dichiarazione precompilata, ad esempio l’erede che deve provvedere per conto del de cuius o il contribuente per il quale l’Agenzia non dispone di alcun dato. Una volta visualizzata la dichiarazione dei redditi precompilata sarà possibile accettare, modificare e poi inviare il 730 precompilato all'Agenzia direttamente tramite l'applicazione web e modificare il modello REDDITI precompilato.
  • 14. Circolare FISCO Pagina 14 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia Vi sarà, inoltre, anche la possibilità di consultare e, se necessario, correggere la precompilata 2016, purché questa sia stata inviata tramite l’applicazione web. Ciò si potrà fare utilizzando il modello Unico 2016 integrativo, disponibile online. Sito di assistenza Agenzia delle Entrate Per supportare i contribuenti in queste fasi della dichiarazione precompilata, chiarendo tutti i dubbi e i passaggi chiave, l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un sito di assistenza. Dal 4 aprile 2017 è, infatti, entrato in servizio un sito-guida alla visualizzazione, modifica, integrazione e invio della dichiarazione, sia per chi si avvale del 730 sia per chi presenta il modello REDDITI Persone fisiche, all'indirizzo: https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/ Si tratta di un servizio di assistenza, che sarà continuamente arricchito e aggiornato per accompagnare il cittadino nel percorso semplificato della dichiarazione dei redditi. Su tale sito anche una sezione dedicata alle FAQ, con le domande più frequenti poste dagli utenti. 1.12 Scambio di partecipazioni con conferimento soggetto a imposizione ordinaria L'operazione di scambio di partecipazioni mediante conferimento in cui la società conferitaria e la società scambiata sono soggetti non residenti è l'oggetto della risoluzione n. 43/E/2017, che l'Agenzia delle Entrate ha emanato in risposta ad un'istanza di interpello, con la quale si chiedevano delucidazioni in merito all’applicabilità o meno dell’articolo 177, comma 2, Tuir alla fattispecie in questione. Secondo l'istante, infatti, l’operazione, così come programmata, dovrebbe avvenire a valori di libro, ossia al valore di carico della partecipazione, senza l’emersione, quindi, di plusvalori latenti sulla stessa. Considerazioni Agenzia delle Entrate Nella risoluzione n. 43/E, l'Agenzia evidenzia come nell’ordinamento interno lo scambio di partecipazioni è disciplinato dall'articolo 177 del Tuir, che prevede due distinte modalità di realizzazione: permuta e conferimento. In particolare modo, l'Agenzia sottolinea che il regime del realizzo controllato nel conferimento di partecipazioni (secondo comma art. 177) richiede le stesse condizioni soggettive previste in caso di permuta (primo comma art. 177), nonostante la norma non ne faccia menzione. Ciò in quanto l’articolo 177 disciplina lo “scambio di partecipazioni” nel suo insieme e il conferimento e la permuta sono due modalità per realizzare lo scambio. Ne deriva che il principio della neutralità indotta, previsto dal Tuir, si applica solo quando l'operazione di conferimento è effettuata da società di capitali residenti nel territorio dello stato. Pertanto, il regime non si applica in caso di conferimento se il conferitario o la società conferita sono soggetti non residenti, come nel caso di specie, che riguarda due società di diritto inglese residenti in Inghilterra. In più, aggiunge l'Agenzia, nel caso di specie non può essere applicato neanche l’articolo 178 Tuir, che reca la disciplina di fusioni, scissioni conferimenti di attivo, scambi di azioni concernenti società di stati membri diversi.
  • 15. Circolare FISCO Pagina 15 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia Dunque, lo scambio di partecipazioni azionarie con conferimento deve essere assoggettato alle ordinarie regole impositive (articolo 9, Tuir). 1.13 Interessi di mora per ritardato pagamento Riduzione Variazione, a partire dal 15 maggio 2017, per gli interessi di mora che passano dall’attuale 4,13% al 3,50% annuo, con una riduzione, quindi, di 0,63 punti percentuali. L’applicazione del nuovo tasso riguarda il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo (escluse le sanzioni e gli interessi); per quelle versate oltre il limite di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento e fino alla data del pagamento vanno applicati gli interessi di mora in parola. La nuova misura è stata fissata dal provvedimento n. 66826 del 4 aprile 2017 dell’agenzia delle Entrate. Il tasso viene determinato in base alla stima effettuata dalla Banca d’Italia con riferimento alla media dei tassi bancari attivi nell’anno 2016; secondo tale stima l’Amministrazione ha posto la misura al 3,50 per cento. La modifica degli interessi di mora non ha ripercussioni sul tasso dovuto dai contribuenti che, entro il 21 aprile, presentano domanda per rateizzare le somme dovute in caso di rottamazione delle cartelle, tasso che è pari al 4,50%. 1.14 Studi di settore con Gerico, Parametri e correttivi In materia di studi settore si registra la pubblicazione sul sito dell’agenzia delle Entrate dei software Gerico e Parametri 2017; inoltre la Commissione degli esperti ha promosso i correttivi anticrisi per 193 studi di settore. Gerico e Parametri 2017 I software Gerico e Parametri 2017 sono stati resi noti con una settimana di anticipo rispetto all’anno scorso. Il software GERICO 2017 consente il calcolo della congruità, tenuto conto della normalità economica, della coerenza economica e dell'effetto dei correttivi "crisi", per i 193 studi di settore applicabili per il periodo d'imposta 2016. L’agenzia delle Entrate avvisa che il software tiene conto dei correttivi anticrisi per i quali la Commissione degli Esperti per gli studi di settore ha dato parere positivo. L’applicazione è disponibile nella sezione Cosa devi fare > Dichiarare > Studi di settore e parametri > Studi di settore > Software > Gerico 2017. Con il prodotto Parametri 2017 è possibile determinare i ricavi o compensi realizzabili da parte dei contribuenti esercenti attività d'impresa o arti e professioni per le quali non risultano approvati gli studi di settore ovvero, anche se approvati, vigono condizioni di inapplicabilità non estensibili ai parametri. Il software Parametri è raggiungibile attraverso la sezione Cosa devi fare > Dichiarare > Studi di settore e parametri > Parametri. Dovrebbe trattarsi, secondo quanto contenuto nell’articolo 7-bis del DL 193/2016, dell’ultimo anno per l’applicazione degli studi di settore accompagnati dai correttivi congiunturali. Dal prossimo anno vedranno luce i nuovi Isa, Indicatori Sintetici di Affidabilità, attraverso i quali
  • 16. Circolare FISCO Pagina 16 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia l’amministrazione finanziaria verrà a conoscenza sia dei ricavi/compensi del singolo contribuente ma anche di un’analisi più completa della situazione reddituale. Correttivi anticrisi: ok della Commissione Il comunicato stampa del 4 aprile 2017 dell’agenzia delle Entrate rende noto che la Commissione degli esperti ha dato parere positivo ai correttivi anticrisi per 193 studi di settore. Il via libera è giunto anche per effetto delle analisi effettuate da Sose sui dati Iva e dalle organizzazioni di categoria, che hanno inviato oltre 100mila esempi. I correttivi, utili per adattare gli studi di settore alla situazione di crisi economica del 2016, sono riconducibili a queste cinque categorie: l correttivi congiunturali di settore l correttivi congiunturali territoriali l correttivi congiunturali individuali l interventi relativi all’analisi di normalità economica l interventi relativi all’analisi di coerenza economica Tali correttivi saranno oggetto di un decreto che troverà posto sulla “Gazzetta Ufficiale”. 1.15 Aree di crisi industriale non complessa Chiusura sportello di presentazione domande Il ministero dello Sviluppo Economico dispone, con decreto, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione di cui alla legge n. 181/1989, concernenti i programmi d’investimento nei Comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale non complessa (decreto direttoriale 19 dicembre 2016). Il decreto del 5 aprile 2017 spiega che la chiusura è dovuta all’esaurimento delle risorse finanziarie stanziate. Infatti Invitalia, soggetto gestore degli interventi, ha fatto recapitare una nota al MiSE in cui comunica che, dalla data di apertura dello sportello ossia il 4 aprile 2017, e fino alle ore 10.00 del 5 aprile 2017, sono state inviate 208 domande, che equivalgono alla richiesta di agevolazioni per 634,6 milioni di euro. Tale cifra supera ampiamente la dotazione finanziaria fissata con decreto ministeriale 31 gennaio 2017. Si è reso quindi necessario procedere all’immediata chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazioni. Il decreto sarà pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale”. 1.16 Nuova Sabatini Ter Al via le erogazioni con guida e modulistica E' stato pubblicato sul sito MiSE un vademecum sulla Nuova Sabatini Ter. Reca la procedura operativa per effettuare le richieste di erogazione delle quote di contributo. Nella sezione dedicata del sito si trovano gli allegati con i modelli per la dichiarazione ultimazione investimento, per la richiesta erogazione prima quota, per la Dichiarazione liberatoria fornitore e per la richiesta erogazione quote successive. Tutto sull'erogazione
  • 17. Circolare FISCO Pagina 17 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia La “Guida alla trasmissione delle richieste di erogazione delle quote di contributo Nuova Sabatini Ter - v.3” del 3 aprile 2017, spiega che: l l'erogazione del contributo è prevista al completamento dell’investimento autocertificato dall’impresa, attestata con Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio, sottoscritta dal legale rappresentante e resa al Ministero entro 60 giorni dalla data di ultimazione e, comunque, non oltre 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento, pena la revoca del contributo; l è effettuata in quote annuali secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di concessione; l dopo la ricezione del decreto di concessione, l’impresa beneficiaria dovrà compilare la richiesta di erogazione della prima quota e i relativi allegati esclusivamente in formato digitale e inoltrarli al Mise attraverso l’accesso alla piattaforma (https://benistrumentali.incentivialleimprese.gov.it/Imprese), inserendo le credenziali che vengono trasmesse via Pec dal Mise all’indirizzo Pec dell’impresa. Su quest'ultimo punto è precisato che, contestualmente all'invio delle credenziali, è trasmessa all’indirizzo e-mail del “referente da contattare per eventuali comunicazioni”, indicato nel modulo di domanda, una comunicazione informativa circa l’avvenuto invio delle suddette credenziali. 1.17 Distributori automatici Tabacchi e gratta e vinci senza invio telematico corrispettivi L’Agenzia delle Entrate torna sulle vending machine. Con la risposta ad una consulenza giuridica, sugli obblighi di memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi per le operazioni tramite distributori automatici, l'Agenzia precisa che i distributori automatici di tabacchi, ricariche telefoniche e “gratta e vinci” (lotterie istantanee) sono esclusi dall’adempimento ex Dlgs n. 127/2015. Il motivo: erogano beni sui quali l’imposta è già stata assolta in una fase precedente, come le operazioni che ricadono nel regime dell’Iva “monofase” dell’articolo 74 del Dpr n. 633/1972 (vi è un unico soggetto debitore d’imposta individuato dalla norma – ossia, il primo cedente – mentre le ulteriori cessioni risultano escluse dal campo di applicazione dell’Iva). Distributori misti In caso di distributori misti - che erogano sia beni soggetti a Iva ordinaria che beni esclusi dall’obbligo di memorizzazione elettronica e d’invio telematico dei corrispettivi – i rivenditori devono trasmettere i dati relativi ai soli servizi e prodotti non esclusi dall’obbligo (“merce varia”). Pertanto, spiega la risoluzione 44 del 5 aprile 2017, i rivenditori non sono tenuti a trasmettere in relazione alle cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di ricariche telefoniche e di biglietti delle lotterie istantanee (“gratta e vinci”). L'adempimento in breve Si ricorda che l'adempimento, della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, parte dal 1° aprile 2017 per i soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici aventi le caratteristiche individuate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016, ossia per le vending machine dotate di porta di comunicazione.
  • 18. Circolare FISCO Pagina 18 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia Per le regole si rimanda ai provvedimenti in merito del Direttore dell’Agenzia delle entrate (prot. n. 102807/2016 del 30 giugno 2016 e prot. n. 61936/2017 del 30 marzo 2017). Sono esenti gli apparecchi che non erogano beni o servizi, ma soltanto un attestato di pagamento (ad esempio i pedaggi autostradali e le biglietterie automatiche per il trasporto e la sosta), ed appunto i distributori automatici di tabacchi, ricariche telefoniche e “gratta e vinci”.. 1.18 Costo medio orario settore edilizia, anno 2017 Con una news del 5 aprile 2017, il Ministero del Lavoro ha comunicato la pubblicazione, sul sito, del Decreto direttoriale con cui è stato determinato, con decorrenza maggio 2016, il costo del lavoro per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e attività affini. Con il Decreto direttoriale n. 23 del 3 aprile 2017 della Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali è determinato il costo medio orario del lavoro, a livello provinciale, per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini, con decorrenza maggio 2016. Le tabelle allegate al decreto rilevano, distintamente, il costo del lavoro per gli operai e per gli impiegati. 1.19 Regione Lazio avvia nuovi bandi a sostegno delle aree colpite dal sisma La regione Lazio emana tre bandi per sostenere i 15 comuni (Accumoli, Amatrice, Borbona, Cantalice, Cittaducale, Cittareale, Leonessa, Micigliano, Posta, Rieti, Antrodoco, Borgo Velino, Castel S. Angelo, Poggio Bustone, Rivodutri) colpiti dal sisma degli ultimi mesi. Le misure - contributi a fondo perduto, prestiti a tasso agevolato e a tasso zero – sono dirette a rilanciare e rafforzare l’economia, il lavoro e il territorio. Bando per il recupero della produttività delle imprese Stanziati 2,5 milioni di euro per contributi a fondo perduto, con il limite di 20.000 euro, per il recupero della produttività delle imprese. A beneficiarne le aziende con non più di 10 dipendenti e fatturato e attivo patrimoniale non superiori a 2 milioni di euro. Si richiede l’ubicazione della sede operativa in uno dei 15 Comuni del cratere sismico e l’iscrizione al registro delle imprese. E’ possibile avere un finanziamento pari all’80% delle spese effettivamente sostenute e rendicontate. Le domande dovranno essere presentate a sportello a partire da maggio. Bando per nuovi progetti Ammontano a 5 milioni di euro le risorse previste dal bando “Fondo Futuro”, che offre finanziamenti alle imprese dell’area del cratere sismico per sostenere nuovi progetti e nuove esperienze imprenditoriali. I beneficiari sono le microimprese nuove o già esistenti, in forma di giuridica di ditte individuali, società di persone, società di capitali, cooperative e titolari di partita iva con sede operativa nei comuni del cratere con particolari difficoltà o impossibilità di accesso al credito ordinario. Le spese oggetto di finanziamento devono essere tra i 5mila e i 25mila euro, con un tasso di interesse fisso all’1 per cento.
  • 19. Circolare FISCO Pagina 19 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia Sarà possibile accedere all’iniziativa tramite sportello dedicato a partire da giugno 2017. Bando per esigenze di liquidità delle imprese Un altro avviso stanzia 3,5 milioni da utilizzare per forme di finanziamento agevolato. Le microimprese già esistenti alla data del primo evento sismico del 24 agosto 2016 e operative alla data di presentazione domanda possono beneficiare del tasso zero fino a 10mila euro. Il bando sarà pubblicato a breve. 1.20 Spesometro 2016 Ultimo alla vecchia maniera Ultimo appuntamento con lo spesometro “vecchia maniera”, quello riferito alle operazioni rilevanti ai fini Iva poste in essere nel 2016, così come concepito dall'articolo 21 del Dl n. 78/2010. Le date da ricordare sono: l il 10 aprile per i contribuenti, soggetti passivi ai fini Iva, con liquidazione Iva mensile l il 20 aprile per tutti gli altri contribuenti, che effettuano le liquidazioni periodiche Iva trimestralmente. Dal prossimo anno, con riferimento alle operazioni effettuate nel 2017 rilevanti ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto, cambierà la frequenza dell’invio. Infatti, a seguito delle modifiche apportate alla disciplina istitutiva dal Dl n. 193/2016, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, l'adempimento cambierà radicalmente per contenuti, modalità e frequenza. Ultimo invio con le vecchie regole Con riferimento allo spesometro 2017, relativo alle operazioni Iva 2016, la comunicazione dei dati deve essere effettuata con il modello polivalente, che contiene una serie di quadri destinati ad accogliere le varie tipologie di operazioni. La spedizione deve avvenire esclusivamente in modalità telematica. Sono interessati all'invio tutti i soggetti passivi ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto, che pongono in essere operazioni rilevanti ai fini Iva, ossia quelle operazioni che possiedono i requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali stabiliti dal Dpr 633/72 e che risultano rilevanti non solo tra soggetti Iva (operazioni B2B), ma anche tra un soggetto Iva e un consumatore finale (operazioni B2C). Per tale motivo le fatture devono sempre indicare il codice fiscale di cessionario e committente. Sono esclusi dall'adempimento i contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio, cosiddetto dei “minimi” o il forfetario, le amministrazioni pubbliche e quelle autonome. Per quanto riguarda i dati che non vanno inseriti nel modello polivalente, perchè non rilevanti ai fini Iva, si devono ricordare, oltre alle esportazioni e alle importazioni, anche le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario, le operazioni effettuate con soggetti black list, gli acquisti di carburante effettuati tramite carta di credito oltre che i dati relativi ai passaggi interni di beni tra attività separate. Semplificazioni per la Pa, dettaglianti e tour operator
  • 20. Circolare FISCO Pagina 20 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia Anche quest'anno, come già accaduto negli anni passati, l'Agenzia delle Entrate ha confermato alcune semplificazioni inerenti lo spesometro. Come disposto con provvedimento del 6 aprile 2017, anche con riferimento ai dati del 2016, è sancita l’esclusione dall’obbligo di trasmissione delle operazioni rilevanti ai fini Iva per le Amministrazioni pubbliche e quelle autonome e una limitazione dell’obbligo di comunicazione delle operazioni Iva per i commercianti al dettaglio ed i tour operator. Il provvedimenti n. 68495/2017, infatti, dispone, oltre all'esclusione dall'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, per l'anno 2016, per le amministrazioni pubbliche e le amministrazioni autonome, anche che sono esclusi dalla suddette comunicazioni: l i commercianti al minuto relativamente alle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3mila euro al netto dell'Iva, ovviamente anche se effettuate con emissione di fattura e l i tour operator limitatamente alle operazioni attive, ancorché fatturate, di importo inferiore a 3.600 euro al lordo dell'imposta. La finalità del provvedimento è quella di muoversi in un’ottica di progressiva semplificazione degli adempimenti di natura tributaria e di non gravare di ulteriori incombenze gli enti pubblici, così come per alcune categorie di contribuenti si è voluto tener conto delle difficoltà segnalate dagli operatori per il tramite delle associazioni di categoria e non aggravarli di ulteriori adempimenti. 1.21 Beni estratti dai depositi Iva Codici tributo per il versamento dell’imposta Sono stati resi noti, con risoluzione n. 45/E/2017, i codici tributo per consentire il versamento dell’imposta, tramite il modello F24 ELIDE, da parte del gestore del deposito IVA, in nome e per conto del soggetto estrattore dei beni. In base al nuovo regime relativo all’estrazione dei beni dai depositi Iva, in vigore dal 1° aprile 2017, l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è il responsabile solidale dell’imposta. La risoluzione n. 45 del 7 aprile 2017 ricorda che il versamento va eseguito entro il 16 del mese successivo alla data di estrazione, e, a tal proposito, fissa i codici tributo da riportare nell’F24 Elide, uno per ogni mese: l “6301” gennaio l “6302” febbraio l “6303” per marzo l “6304” per aprile l “6305” maggio l “6306” giugno l “6307” luglio l “6308” agosto l “6309” settembre l “6310” ottobre l “6311” novembre
  • 21. Circolare FISCO Pagina 21 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia l “6312” dicembre. Istruzioni per la compilazione del modello. Nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, va inserito il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto estrattore dei beni dal deposito IVA, mentre nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del gestore del deposito IVA, insieme al codice identificativo “50”, da indicare nel campo “codice identificativo” del modello di pagamento. I campi “codice ufficio”, “codice atto” ed “elementi identificativi”, non vanno compilati. 1.22 Ocse Pubblicata la guida sullo scambio automatico di informazioni L'Ocse, in data 7 aprile 2017, ha pubblicato la “Guida per l'implementazione dello scambio automatico di informazioni" (Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting), che illustra le linee guida per la redazione del documento Country-by-country report che fa parte delle azioni del progetto Beps (Base Erosion and Profit Shifting). Tra i chiarimenti contenuti nel documento Ocse, quelli riguardanti: l la contabilizzazione degli oneri straordinari; l la definizione delle parti correlate, cioè delle imprese che partecipano alla definizione del fatturato della casa madre; l i principi contabili che determinano la partecipazione di un soggetto imprenditoriale ad un gruppo; l la valutazione delle partecipazioni azionarie nel calcolo delle revenues; l la definizione del fatturato complessivo di un gruppo consolidato. Entrate straordinarie nel Cbcr Il progetto Ocse/G20 Beps indica 15 azioni chiave per riformare il quadro normativo fiscale internazionale. Tra queste azioni vi è espressamente menzionata l'azione n. 13, riguardante il Country-by- country report (Cbcr), secondo il quale la capogruppo di holding multinazionali con ricavi consolidati superiori ai 750 milioni di euro dovrà inviare su base annuale all'organo preposto un documento contenente alcune informazioni rilevanti, tra cui l'ammontare dei ricavi, gli utili lordi o le perdite, le imposte sul reddito pagate e maturate, il numero di addetti, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti e le immobilizzazioni materiali. In Italia, tale organo addetto a ricevere le informazioni è l'Agenzia delle Entrate, che – a sua volta – provvederà a scambiare i dati ricevuti con i corrispettivi organi esteri entro il 30 giugno 2018. I dati esposti nel Cbr vengono utilizzati per analizzare possibili rischi di transfert pricing e per effettuare analisi economiche e statistiche. Si ricorda che il suddetto scambio automatico di informazioni tra le autorità dei diversi Stati membri, previsto dalla direttiva 2016/881/Ue, è entrato in vigore in Italia con il decreto MEF del 23 febbraio 2017 e che gli Stati membri hanno tempo fino al 4 giugno 2017 per adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla nuova direttiva.
  • 22. Circolare FISCO Pagina 22 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia 1.23 Come accedere alla Dichiarazione 730 precompilata L’agenzia delle Entrate, con provvedimento del 7 aprile 2017, ha fornito le indicazioni per accedere alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati. I destinatari della dichiarazione 730 precompilata sono i lavoratori dipendenti, i pensionati e i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. La data a partire dalla quale è possibile accedere ai dati è il 18 aprile (martedì) in quanto il 15 aprile, data prevista, cade di sabato, ed il 16 e il 17 sono giornate festive. Dati che si trovano nella precompilata A partire dall’anno di imposta 2016, sono inseriti nella precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili, comunicati da soggetti terzi: l quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso l premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni l contributi previdenziali e assistenziali l contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare l spese sanitarie e relativi rimborsi l spese veterinarie l spese universitarie e relativi rimborsi l contributi versati alle forme di previdenza complementare l spese funebri l spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico. All’interno del 730 precompilato si trovano, inoltre, i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità ricavabili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente. Per quanto riguarda gli oneri portati in detrazione o deduzione sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, è importante il chiarimento contenuto nel provvedimento secondo cui l’individuazione dei familiari da considerare fiscalmente a carico avviene esclusivamente sulla base delle informazioni che sono comunicate dai sostituti d’imposta con le Certificazioni Uniche trasmesse all’Agenzia. Modalità di accesso al 730 precompilato Il provvedimento prot. 69483 del 7 aprile 2017 stabilisce che le modalità per accedere alle dichiarazioni precompilate sono: accesso diretto da parte del contribuente accesso da parte del sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, del Caf o del professionista abilitato. L’accesso diretto può avvenire: • tramite le credenziali dispositive Fisconline; • con la Carta nazionale dei servizi (Cns); • usando l’identità Spid (Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale);
  • 23. Circolare FISCO Pagina 23 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia • con le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps o dalla Guardia di finanza o dal sistema informativo di gestione e amministrazione del personale della pubblica amministrazione (NoiPa); • con le credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Dopo aver effettuato l’accesso, il contribuente può muoversi nelle seguenti direzioni: l visualizzare e stampare il documento l accettare o modificare, anche integrando, i dati contenuti nella dichiarazione, ed effettuare l’invio l versare le somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire l indicare le coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l’eventuale rimborso (nei casi di presentazione della dichiarazione in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio) l consultare le comunicazioni, le ricevute e la dichiarazione presentata nonché dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione precompilata l indicare un indirizzo di posta elettronica presso cui ricevere eventuali comunicazioni. I contribuenti che non desiderano accedere direttamente alla propria dichiarazione precompilata possono avvalersi del sostituto d’imposta, del Caf e di un professionista abilitato. E’ però necessario che tali soggetti si muniscano della delega specifica del contribuente, che deve contenere i seguenti dati: • codice fiscale e dati anagrafici del contribuente; • anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata; data di conferimento della delega; • indicazione che la delega si estende, oltre all’accesso alla dichiarazione, anche alla consultazione dell’elenco delle informazioni relative alla stessa. I sostituti d’imposta possono accedere alla dichiarazione avvalendosi dei soggetti incaricati della presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi (quali dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro). I Caf e i professionisti abilitati possono nominare propri dipendenti come operatori incaricati di effettuare l’accesso alle dichiarazioni precompilate. Invio della dichiarazione Il contribuente che ha effettuato l’accesso alla precompilata può inviare telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata a partire dal 2 maggio. L’Agenzia entro cinque giorni fornisce un’apposita ricevuta contenente la data di presentazione della dichiarazione ed il riepilogo dei principali dati contabili.
  • 24. Circolare FISCO Pagina 24 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia 1.24 Quesiti della stampa specializzata Il Fisco risponde Il 7 aprile 2017 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la consueta circolare omnibus, quella con la quale si riepilogano, ogni anno, i chiarimenti resi alle domande formulate in occasione di incontri organizzati con la stampa specializzata. La circolare n. 8/E/2017, nella forma di domanda e riposta, raggruppa in ventuno argomenti i principali chiarimenti interpretativi sui più recenti interventi normativi. Vengono trattati molteplici aspetti, dalla cedolare secca ai bonus per la casa, dal regime per cassa alle dichiarazioni integrative, dalla rottamazione delle cartelle Equitalia alla Voluntary disclosure, fino alla dichiarazione precompilata. Di seguito alcune delle precisazioni riportate nel documento agenziale. Cedolare secca Anche ai contratti transitori (ossia di durata da un minimo di un mese ad un massimo di diciotto mesi) è applicabile la cedolare secca con l'aliquota ridotta al 10%, prevista per gli affitti a canone concordato, purché relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa. Il Dl 193/2016 (Collegato fiscale) ha disposto che la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione per il quale si è scelta la cedolare secca non comporta la decadenza dall'opzione. Tale disposizione è applicabile anche alle comunicazioni che andavano presentate prima del 3 dicembre 2016, data di entrata in vigore del suddetto decreto, a condizione che il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con l'applicazione del regime sostitutivo, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione. Analogamente, anche la nuova sanzione per la tardiva comunicazione della proroga del contratto (100 euro, ridotti a 50 in caso di ritardo non superiore a 30 giorni) si applica alle comunicazioni omesse alla data del 3 dicembre 2016 di entrata in vigore del Decreto collegato alla legge di bilancio 2017. Bonifico utilizzato per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico Le spese per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica di edifici esistenti devono essere pagate mediante bonifico "parlante"; qualora vi fosse qualche anomalia nella sua compilazione, non si decade dal beneficio se la ditta destinataria dell'accredito attesti con dichiarazione sostitutiva che i corrispettivi siano stati inclusi nella contabilità perché concorrono alla corretta determinazione del reddito d'impresa. Con la risoluzione n. 64/E/2016, l'Agenzia aveva esteso alcuni diritti spettanti ai coniugi anche ai conviventi di fatto, riconoscendo loro la possibilità di fruire della detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal convivente ancorché non possessore o non detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, alla stregua di quanto previsto per i familiari conviventi. Viene ora precisato che, in base al principio della unitarietà del periodo d'imposta, tale orientamento trova applicazione per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016. Regime per cassa Dal 1° gennaio 2017, entra in vigore per le imprese minori il regime riservato dal nuovo articolo 66 del TUIR, che è un regime "improntato alla cassa". Pertanto, le imprese minori abbandonano il
  • 25. Circolare FISCO Pagina 25 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia regime di competenza e iniziano ad applicare lo stesso regime previsto per i professionisti, anche se di fatto si tratterà di un regime misto. La circolare 8/E/2017 conferma che il criterio di cassa riguarderà solo le principali operazioni attive e passive dell'impresa (come vendite, prestazioni e acquisti di beni e servizi), mentre per le altre operazioni resterà ancora applicabile il criterio della competenza. Ne deriva che il metodo di determinazione del reddito ai fini delle imposte dirette, e di conseguenza anche della base imponibile Irap, di fatto risulterà differenziato, dal momento che le plusvalenze, minusvalenze sopravvenienze attive o passive restano imponibili/deducibili per competenza. Analogamente, rilevano per competenza anche le quote di ammortamento, i leasing (compreso il maxi canone), le spese per prestazioni di lavoro, gli oneri di utilità sociale, i componenti derivanti dalla assegnazione dei beni ai soci o dalla destinazione dei medesimi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Relativamente alla contabilizzazione delle rimanenze finali, nel primo periodo di imposta di applicazione del regime di cassa per le imprese minori, l'Agenzia delle Entrate specifica che le rimanenze finali, che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza, siano portate interamente in deduzione del reddito del primo periodo di applicazione del regime. Dato il richiamo generico alle "rimanenze finali", ritiene l'Agenzia che tale locuzione faccia riferimento tanto alle tipiche rimanenze di merci e di lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale, quanto alle rimanenze di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale e le rimanenze dei titoli. Regole semplificate per le dichiarazioni integrative La circolare agenziale prevede anche una disciplina uniforme e semplificata per le dichiarazioni integrative, siano esse a favore e/o a sfavore dei contribuenti, anche in presenza di errori di natura contabile. Inoltre viene ribadita anche la possibilità di compensare il credito emergente dalla dichiarazione integrativa a favore, utilizzando il modello di delega «F24». Voluntary disclosure Si ricorda che possono accedere alla procedura di collaborazione volontaria, beneficiando della riapertura dei termini, solo i contribuenti che non abbiano già presentato istanza in relazione alla precedente edizione. Pertanto, il beneficiario economico di un rapporto bancario estero, che ha già presentato istanza di collaborazione volontaria nel 2015 esclusivamente in qualità di delegato a operare su un conto corrente estero intestato ad un soggetto terzo, non può accedere alla Voluntary bis, dal momento che lo stesso soggetto risulta essere stato non collaborativo in relazione alla procedura di Voluntary disclosure già esperita, avendo regolarizzato la sola relazione bancaria di cui era titolare in qualità di soggetto delegato alla firma. Circa il versamento spontaneo, si chiarisce che il contribuente che, nell'ambito della procedura di VD, intende provvedere spontaneamente al versamento delle sanzioni dovute per le violazioni degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale, ai fini del cumulo giuridico deve applicare gli aumenti nelle misure minime stabilite dai commi 1 e 5 dell'articolo 12, Dlgs 472/1997, pari rispettivamente a un quarto e alla metà.
  • 26. Circolare FISCO Pagina 26 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia 1.25 Conversione del Dl Terremoto in Gazzetta La legge di conversione – n. 45 del 7 aprile 2017 - del Dl “terremoto” – n. 8 del 9 febbraio 2017 – recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017” ha trovato posto nella “Gazzetta Ufficiale” n. 84 del 10 aprile 2017. Il provvedimento entra in vigore il 10 aprile 2017. Tra le norme contenute nella Legge n. 45/2017 vi sono anche i contributi per consentire la ripresa delle imprese insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. La lettura del testo del decreto convertito è agevolata dalla pubblicazione del Testo coordinato. 1.26 Rottamazione delle cartelle anche con Bancomat Si ampliano le possibilità a disposizione dei contribuenti per pagare i bollettini della definizione agevolata (rottamazione delle cartelle esattoriali). Equitalia comunica che il pagamento potrà essere effettuato anche con il bancomat attraverso il progetto Equipay che consente di pagare i bollettini per rottamare i debiti direttamente agli sportelli bancomat degli istituti di credito che hanno aderito ai servizi di pagamento del nodo CBILL del Consorzio CBI (Customer to Business Interaction). Coloro che hanno aderito alla rottamazione delle cartelle – vi è tempo fino al 21 aprile prossimo – troveranno sui bollettini i dati riguardanti l’importo, la scadenza del pagamento e il codice RAV da utilizzare presso il bancomat abilitato per saldare la rata. Il comunicato dell’8 aprile 2017 di Equitalia ricorda che tale modalità di pagamento si aggiunge a quelle già operative come la domiciliazione bancaria, gli sportelli bancari, internet banking, gli uffici postali, i tabaccai, i circuiti Sisal e Lottomatica, il portale www.gruppoequitalia.it e la App Equiclick (PagoPa) e i 200 sportelli di Equitalia. 1.27 Documenti analogici Produzione e archiviazione Modalità corrette L'agenzia delle Entrate spiega che la corretta procedura da seguire per la conservazione dei documenti informatici, ex DM 17 giugno 2014, prevede che il termine per la stampa dei documenti analogici o per la conservazione dei documenti informatici coincida con il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Dunque non più entro il 28 maggio 2017, ma entro il termine di presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi, valido anche per i documenti rilevanti ai fini Iva: • per i periodi d’imposta coincidenti con l’anno solare (in ipotesi 1° gennaio - 31 dicembre 2016), a legislazione vigente, il termine ultimo di conservazione coinciderà con il 31 dicembre successivo (31 dicembre 2017); • per i periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare, tipici degli esercizi “a cavallo” (ad esempio, 1° luglio 2015 - 30 giugno 2016), andranno conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva alla fine dell’anno solare.
  • 27. Circolare FISCO Pagina 27 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia Niente stampa dei documenti ricevuti in formato digitale Inoltre, sempre nella risoluzione 46 del 10 aprile 2017, l'agenzia delle Entrate chiarisce che il documento informatico – qualsiasi documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti – come fatture e bolle doganali ricevuti in formato digitale, non ricade tra i documenti con obbligo di materializzazione su supporti fisici per la considerazione giuridica di esistente ai fini delle disposizioni tributarie. Ciò alla luce del D.M. 17 giugno 2014, che ha abrogato le previsioni del D.M. 23 gennaio 2004. 1.28 Dal MiSE le risorse per Start up e Agenda digitale Con riferimento alle agevolazioni riguardanti Agenda digitale e industria sostenibile, imprese già confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata, Start up innovative, il ministero dello Sviluppo Economico ha elaborato alcune misure. Agenda digitale e industria sostenibile Con decreto dell’8 marzo 2017 viene implementata la dotazione finanziaria del bando riferito ai grandi progetti di ricerca e sviluppo PON I&C nelle regioni meno sviluppate. Si tratta di euro 150.000.000,00, a valere sulle risorse dell’Asse I, Azione 1.1.3 del Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2010 FESR, che consentono di finanziare tutte le domande pervenute il primo giorno di apertura dello sportello. Ammonta a 3 milioni di euro l’incremento previsto per lo strumento di garanzia per la copertura del rischio legato alla mancata restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile. Imprese già confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata Il MiSE comunica che, con riferimento alla misura agevolativa per le imprese già confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata, è possibile presentare dalle ore 10 dell’11 aprile 2017 l’apposita domanda, tramite procedura informatica all’indirizzo https://agevolazionidgiai.invitalia.it - sezione “Accoglienza Istanze DGIAI”. L’agevolazione riguarda la concessione di un finanziamento a tasso zero di importo non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 700.000, per una copertura fino al totale dell’ammontare del programma di sviluppo presentato. La durata deve essere non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di due anni. Start up innovative Invitalia rende noto che per le Start up innovative ad altro contenuto tecnologico il ministero dello Sviluppo Economico ha rifinanziato 95 milioni di euro per il biennio 2017-2018. Possono beneficiarne tutte le Start up innovative che vogliono sviluppare prodotti, servizi o soluzioni innovative nel mondo dell’economia digitale, oppure che sono coinvolte in progetti di valorizzazione della ricerca pubblica o privata. I programmi di spesa devono oscillare tra 100mila e 1,5 milioni di euro. E’ previsto un mutuo senza interessi e senza richiesta di garanzie per la copertura dei costi di investimento e di gestione legati all'avvio del progetto, inclusi i costi del personale dipendente.
  • 28. Circolare FISCO Pagina 28 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia Per le imprese localizzate in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è prevista una quota di finanziamenti a fondo perduto (20%). Le domande di finanziamento vanno presentate esclusivamente sul sito www.smartstart.invitalia.it in modalità paperless e sono valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione. 1.29 Redditi Persone fisiche 2017 Modello corretto Con il provvedimento n. 72741 dell'11 aprile, l'Agenzia delle Entrate apporta alcune modifiche al modello REDDITI 2017- PF e alle relative istruzioni per la compilazione, al fine di correggere alcuni errori materiali riscontrati dopo la loro pubblicazione sul sito web dell'Agenzia. Il modello dedicato alle persone fisiche era stato approvato con provvedimento del 31 gennaio 2017. Ora, sono intervenuti alcuni cambiamenti con riferimento soprattutto a refusi o rinvii a disposizioni non pertinenti, anche se non mancano alcuni chiarimenti utili alla compilazione. Contratti di locazione E' stata modificata la sezione II del quadro B, dove è necessario indicare il contratto di locazione per il quale è stato dichiarato il reddito. Infatti, solo per le locazioni con cedolare o a canone convenzionato è necessario riportare gli estremi di registrazione o l'identificativo del contratto all'interno del modello: nello specifico, vanno compilati i righi da RB21 a B29. Altre modifiche sono state apportate alle istruzioni al modello Redditi PF 2017: a pagina 37 del fascicolo 2 è stato rimosso l’errore nell’esempio riguardante il calcolo dell’Ivafe. Si ricorda che il contribuente è chiamato a compilare il quadro RW ai soli fini degli obblighi di monitoraggio, unicamente qualora i depositi e i conti correnti bancari costituiti all’estero abbiano un valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta superiore a 15mila euro (tale limite è stato alzato dal precedente 10mila). Unioni civili Il modello REDDITI Persone fisiche - come si legge nel provvedimento n. 72741/2017 - non poteva non tener conto delle novità introdotte dalla legge n. 76/2016 sulle "Unioni civili". Per tali ragioni è stata apportata una modifica che equipara, ai fini fiscali, i diritti riconosciuti al coniuge anche ad "ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. La precisazione che è contenuta anche nella pagina 9 delle istruzioni al Modello REDDITI PF, si è resa necessaria al fine di rendere operative le modifiche introdotte dall'articolo 20 della citata legge. In tal modo, anche nel caso di unioni civili sarà possibile avvalersi: l della detrazione per coniugi a carico; l degli sconti fiscali per alcune tipologie di oneri sostenute nell'interesse del familiare a carico. Mentre per ciò che concerne la detrazione per i figli a carico, questa continuerà ad essere riconosciuta esclusivamente al genitore naturale, adottivo, o affidatario.
  • 29. Circolare FISCO Pagina 29 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia 1.30 Intermediari Entratel Documenti delle dichiarazioni fiscali all’Ufficio Gestione tributi della DRE L’agenzia delle Entrate avvisa gli intermediari Entratel che per effettuare segnalazioni, richiedere informazioni e trasmettere documentazione riguardante l’invio telematico delle dichiarazioni fiscali devono avvalersi dell’Ufficio Gestione tributi della Direzione regionale competente. Però se la documentazione riguarda le Direzioni regionali di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Sardegna, Umbria e Valle d’Aosta e le Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano il destinatario è l’Ufficio Servizi e Consulenza. L'informativa pubblicata sul sito da parte dell’agenzia delle Entrate contiene gli indirizzi e-mail a cui effettuare l’invio. Viene ricordato, inoltre, che dal 1° aprile 2017 le competenze degli Uffici Audit delle Direzioni Regionali sono trasferite alla Direzione Centrale Audit. 1.31 Società cooperative: fissato il contributo per l’attività di vigilanza E’ stata determinata, con decreto MiSE, la misura del contributo dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperative e dalle società di mutuo soccorso per il biennio 2017/2018 per le spese relative all'attività di vigilanza. Società cooperative Per quanto riguarda le società cooperative, il contributo varia da 280,00 a 2.380,00 euro a seconda dei seguenti parametri: numerosi dei soci, capitale sottoscritto e fatturato. I contributi indicati sono aumentati del 50%, per le società cooperative assoggettabili a revisione annuale e per le società cooperative iscritte all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, nel caso in cui le stesse abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio, mentre sono aumentati del 30% per le società cooperative di cui all'art. 3 della legge n. 381/1991. Banche cooperative e società di mutuo soccorso Il contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo va da € 1.980,00 a € 6.660.00, in base a numero dei soci e totale attivo. Quello delle società di mutuo soccorso va da un minimo di 280 euro ad un massimo di 840 euro, tenendo conto del numero dei soci e dei contributi mutualistici. Calcolo Il decreto del 3 marzo 2017, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 85 dell'11 aprile 2017, specifica che gli enti che superino anche uno solo dei parametri indicati devono versare il contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto, riferendosi ai dati rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2016 ovvero dal bilancio chiuso nel corso dell’esercizio 2016. Versamento Il termine per effettuare il versamento del contributo è fissato in 90 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, vale a dire il 10 luglio 2017.
  • 30. Circolare FISCO Pagina 30 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia Il versamento va eseguito utilizzando il modello F24 inserendo i seguenti codici tributo: l 3010 - contributo biennale ‐ maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie) ‐ interessi per ritardato pagamento; l 3011 - maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie - interessi per ritardato pagamento; l 3014 - sanzioni. 1.32 Interventi riqualificazione energetica e sostituzione autocaravan con codici tributo Con due risoluzione del 10 aprile 2017 – la n. 47 e la n. 48 – l'Agenzia delle Entrate ha istituito due codici tributo per l'utilizzo in compensazione, mediante modello F24, del credito d'imposta relativo agli incentivi riconosciuti per i lavori di riqualificazione energetica sulle parti comuni dei condomìni e per lo sconto sull’acquisto di autocaravan nuovi. Si tratta di due bonus “verdi” che sono stati previsti dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) e che sono fruibili sotto forma di credito d’imposta solamente in compensazione, utilizzando nel modello F24 un apposito codice tributo che l'Agenzia ha, ora, provveduto ad emanare. Riqualificazione energetica su parti comuni di edifici condominiali Il codice “6876” è dedicato a coloro che hanno effettuato interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di edifici condominiali e hanno accettato di ricevere, a titolo di pagamento, il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ai condòmini relativa alle spese sostenute per i suddetti lavori. Dal 13 aprile tale codice è utilizzabile in compensazione, con F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline dell'Agenzia delle Entrate. La quota di credito non fruita nell’anno può essere riportata nei periodi d’imposta successivi, ma non può essere chiesta a rimborso. Risoluzione n. 47/E del 10 aprile 2017. Incentivi per la sostituzione di autocaravan Il codice “6875” è invece utilizzato dai concessionari di camper che devono recuperare l’incentivo statale offerto, per la salvaguardia dell’ambiente, a chi ha sostituito autocaravan di classe “euro 0, 1 e 2”, con altri nuovi, aventi classi di emissione non inferiore alla categoria “euro 5”. Si ricorda che la Legge n. 208/2015 riconosce un contributo, fino ad un massimo di 8mila euro, per gli acquisti effettuati nel 2016 e con immatricolazione non oltre il 31 marzo 2017. Lo sconto è stato applicato direttamente dal venditore, che ora può recuperarlo con un credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite F24. Anche in questo caso, il modello andrà trasmesso esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Risoluzione n. 48/E del 10 aprile 2017. 1.33 Imprese minori con regime "per cassa" misto Con la circolare n. 11 del 13 aprile 2017 l'Agenzia delle Entrate illustra la nuova disciplina di determinazione del reddito ai fini Irpef e Irap, che a partire dal periodo d’imposta 2017 è divenuta operativa per le imprese minori in contabilità semplificata.
  • 31. Circolare FISCO Pagina 31 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia Si tratta del cosiddetto criterio di determinazione del reddito “per cassa”, che è stato introdotto dalla Legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi da 17 a 23, legge 232/2016) con il fine di evitare alle imprese minori gli effetti negativi derivanti dal ritardo dei pagamenti e dal credit crunch. Allo stesso tempo, il nuovo criterio di determinazione del reddito ha anche lo scopo di avvicinare il momento dell’obbligazione tributaria alla disponibilità di mezzi finanziari, evitando che le imprese siano costrette a pagare imposte su proventi non ancora incassati. La circolare n. 11/E/2017, sottolineando che il nuovo regime si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e, quindi, dal periodo di imposta 2017, analizza gli aspetti salienti della nuova disciplina, soffermandosi in particolar modo: sui soggetti interessati, sulle modalità di determinazione del reddito (secondo il criterio per cassa e il criterio per competenza), sulle regole per il cambio di regime e sui nuovi adempimenti contabili. L'Amministrazione finanziaria ha voluto, al contempo, risolvere anche alcuni dubbi interpretativi, sebbene su alcuni temi sui quali si aspettava una soluzione, data la criticità esistente – si veda il caso della perdita che può generarsi per effetto della cancellazione del "magazzino", in quanto non riportabile in avanti - non si è giunti ad alcuna conclusione, ma si resta in attesa di una modifica normativa che ancora non è arrivata. Serve, infatti, proprio un intervento del legislatore per uniformare la disciplina delle perdite di tutte le imprese, a prescindere dalla natura e dal regime contabile. Soggetti interessati L'ambito soggettivo di applicazione del regime di determinazione del reddito riservato alle imprese minori non è stato mutato dalla Legge di bilancio 2017. Quest'ultimo, infatti, è il regime naturale dei soggetti in contabilità semplificata in base al combinato disposto degli articoli 18 e 20 del Dpr n. 600/72, a condizione che gli stessi non optino per la tenuta della contabilità ordinaria. Così come modificato il suddetto articolo 18, Dpr n. 600/72 sancisce che sono ammessi alla contabilità semplificata, a partire dall'anno 2017, i seguenti soggetti: l persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 55 del TUIR; l imprese familiari e aziende coniugali; l società di persone commerciali (società in nome collettivo e società in accomandita semplice); l società di armamento e le società di fatto; l enti non commerciali, con riferimento all'eventuale attività commerciale esercitata qualora i ricavi percepiti (imputati per cassa) in un anno ovvero conseguiti (rilevanti per competenza) nell’esercizio precedente a quello di ingresso nel regime semplificato non abbiano superato l’ammontare di 400mila euro, per le imprese aventi a oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700mila euro, per le imprese aventi a oggetto altre attività. Criterio misto: cassa-competenza Come si legge nella relazione illustrativa che accompagna la Legge di bilancio 2017, per le imprese minori è stato previsto "un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa" che "determina una revisione delle regole di tassazione dei redditi delle piccole imprese, nell'ottica della semplificazione". Di fatto, però, non è un regime di cassa puro, ma un regime "misto" cassa – competenza. In altri termini, si deroga al criterio della competenza per i ricavi percepiti e le spese sostenute, ferme restando, come evidenziato nella relazione illustrativa, "le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali le plusvalenze, minusvalenze,
  • 32. Circolare FISCO Pagina 32 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti" previste dal TUIR ed espressamente richiamate dallo stesso articolo 66. Pertanto, in base alle nuove disposizioni, rilevano per cassa quei componenti positivi e negativi che, fisiologicamente ed ordinariamente, costituiscono elementi tipici dell'attività di impresa. Si tratta di dividendi e interessi, nonché le spese per i beni-merce, condominiali, per utenze, materiali di consumo, assicurazioni, imposte comunali deducibili, interessi passivi, di manutenzione ordinaria, di rappresentanza, di pubblicità, di ricerca, oneri fiscali e contributivi e interessi di mora. Allo stesso tempo, però, trattandosi di un criterio improntato alla casa, per alcuni componenti del reddito continua ad applicarsi il criterio di competenza. Continuano a concorrere a formare il reddito per competenza, tra gli altri: l le plusvalenze e le minusvalenze, l le sopravvenienze attive/passive, l gli ammortamenti, l i canoni di leasing, l le perdite di beni strumentali e su crediti, l gli accantonamenti di quiescenza e previdenza, l le spese per prestazioni di lavoro, l gli oneri di utilità sociale, l le spese relative a più esercizi Gestione delle rimanenze La circolare n. 11/E/2017 si sofferma in particolar modo sul problema della gestione delle rimanenze. Per il primo periodo di imposta di applicazione del nuovo regime delle imprese minori, è previsto che le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza siano portate interamente in deduzione del reddito. Specifica l'Agenzia che tale disposizione trova applicazione, oltre che in sede di prima applicazione del regime, anche nel caso di passaggio dal regime di contabilità ordinaria a quella semplificata. Inoltre, nell'ambito delle rimanenze finali rientrano sia le rimanenze di merci e di lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale sia quelle di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale nonché le rimanenze dei titoli. Il fatto che le rimanenze finali dovranno essere "cancellate" per effetto dell'ingresso nel nuovo regime, che è quello naturale per i soggetti in contabilità semplificata, fa sì che questo componente negativo “straordinario” vada portato in diminuzione del reddito minimo delle società non operative e in perdita sistematica e queste ultime non ne devono tenere conto se il primo periodo di applicazione del regime di cassa è compreso nel "periodo di osservazione" . In altri termini, dalle precisazioni delle Entrate emerge che le rimanenze finali del 2016 devono essere integralmente dedotte dal reddito del 2017, ma queste non rilevano ai fini dell’applicazione della disciplina delle società di comodo. 1.34 Bonus Sud sui beni strumentali Nuove indicazioni Arrivano dall'Agenzia delle Entrate, con la circolare 12 del 13 aprile 2017, le nuove indicazioni sulla fruibilità e applicabilità del bonus Sud (legge n. 208 del 28 dicembre 2015, Stabilità 2016).
  • 33. Circolare FISCO Pagina 33 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia Sarà necessario approvare un nuovo modello di comunicazione Il credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, ha subìto aggiustamenti con il Decreto Mezzogiorno (Dl 243/2016, convertito dalla legge 18/2017). Nuova disciplina alla luce del decreto Mezzogiorno La circolare spiega che il credito viene esteso all’intero territorio della regione Sardegna solo dal 1° gennaio 2017, pertanto: per gli investimenti effettuati nell’intero territorio della Regione Sardegna dal 1° gennaio 2017 al 28 febbraio 2017, il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti previsti dalla disciplina originaria e per quelli effettuati a partire dal 1° marzo 2017 il credito d’imposta è determinato con le nuove maggiorazioni. A decorrere dal 1° marzo 2017 il credito: l viene incrementato nella misura spettante; l per le piccole e medie imprese viene raddoppiato da 3 a 10 milioni di euro il limite massimo dei costi agevolabili relativi a ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d’imposta (per le grandi imprese resta a 15 milioni); l è determinato sulla base del costo complessivo dei beni acquisiti; l diventa cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea. La disciplina non ha efficacia retroattiva Per effetto dell'eliminazione del riferimento agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2016, il credito d’imposta risulta disciplinato da due differenti regimi normativi: l le acquisizioni di beni effettuate dal 1° gennaio 2016 al 28 febbraio 2017 sono assoggettate alla disciplina previgente, la quale trova applicazione anche nell’ipotesi in cui la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta venga presentata all’Agenzia successivamente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni; l le acquisizioni di beni effettuate a partire dal 1° marzo 2017 e fino al 31 dicembre 2019 sono, invece, interamente assoggettate alla disciplina vigente. Per l’individuazione del limite massimo dei costi ammissibili all’agevolazione, per ciascun progetto d’investimento iniziato prima del 1° marzo 2017 e concluso dopo tale data, trova applicazione il nuovo limite sull’intero progetto. Nuova comunicazione rettificativa Sull'irretroattività si precisa che non rileva la circostanza che sia stata o meno presentata all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta, in quanto la norma non dispone nulla al riguardo. Pertanto, nel caso in cui un impresa abbia già inviato la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta, secondo le misure originariamente previste, qualora intenda avvalersi delle nuove disposizioni può presentare all’Agenzia delle Entrate una nuova comunicazione rettificativa di quella precedentemente trasmessa.
  • 34. Circolare FISCO Pagina 34 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia Agevolazione a seconda della dimensione dell'impresa I requisiti di accesso sono indicati nella circolare 34/E/2016. La misura dell’agevolazione è diversa in relazione alla dimensione aziendale: l il 20% per le piccole imprese; l il 15% per le medie imprese; l il 10% per le grandi imprese. Per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, il beneficio è concesso nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato del relativo settore.