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Corso di Informatica Giuridica – Prof. Rossetti


                                          Seminario 23 Marzo 2009


             La Responsabilità dell’Internet Service Provider



                                    Anno Accademico 2008/2009




Avv. Marco Tullio Giordano – Informatica Giuridica – Università degli Studi di Milano – 23 Marzo 2009
Cos’è un Internet Service Provider




Un Internet Service Provider (in sigla ISP), o fornitore d'accesso, è una
struttura commerciale o un'organizzazione che offre agli utenti (residenziali o
imprese) accesso a Internet con i relativi servizi.


Per estensione si usa il termine Internet Service Provider anche per fornitori di
servizi Internet diversi dall'accesso.


Possono quindi considerarsi ISP i gestori di connettività, i fornitori di spazio web, i
grandi portali che producono e diffondono contenuti, ma anche i singoli soggetti
che mettono a disposizione qualsiasi tipo di servizio legato ad internet ed alla
fruizione di contenuti online.




Avv. Marco Tullio Giordano – Informatica Giuridica – Università degli Studi di Milano – 23 Marzo 2009
Internet Service Provider



Definizioni
Tratte dalla sentenza n. 3331 del 2004, Tribunale di Bologna


Access provider:
quot;soggetto che consente all'utente l'allacciamento alla rete telematicaquot;




Avv. Marco Tullio Giordano – Informatica Giuridica – Università degli Studi di Milano – 23 Marzo 2009
Internet Service Provider



Service provider: soggetto che, una volta avvenuto l'accesso in rete, consente
all'utente di compiere determinate operazioni, quali la posta elettronica, la
suddivisione e catalogazione delle informazioni, il loro invio a soggetti
determinati, etc.


Content provider: operatore che mette a disposizione del pubblico informazioni
ed opere di qualsiasi genere (riviste, fotografie, libri, banche dati, versioni
telematiche di quotidiani e periodici, ecc.) caricandole sulle memorie dei
computers server e collegando tali computer alla rete




Avv. Marco Tullio Giordano – Informatica Giuridica – Università degli Studi di Milano – 23 Marzo 2009
Internet Service Provider



Hosting Provider: operatore che offre ospitalità sui propri server a contenuti
caricati dai propri utenti, gli user generated content (UGC) o addirittura veri
e prori siti internet, gestiti da altri in piena autonomia, includendo nel concetto
sia gli access providers che i server providers.




Avv. Marco Tullio Giordano – Informatica Giuridica – Università degli Studi di Milano – 23 Marzo 2009
Ipotesi di Responsabilità civile




    • L’ISP è l’autore dell’illecito (art. 2043 c.c.)


    • L’ISP ha una responsabilità di tipo concorsuale nell’illecito (art. 2055 c.c.)


    • L’ISP ha una responsabilità dovuta a negligenza, non avendo attuato gli
    opportuni controlli che avrebbero potuto impedire lo svolgimento dell’illecito
    (art. 2049 c.c.)




Avv. Marco Tullio Giordano – Informatica Giuridica – Università degli Studi di Milano – 23 Marzo 2009
Fattispecie di rilevanza penale




  • la violazione delle norme sul diritto d'autore
  • la diffamazione
  • la pedopornografia
  • i reati di associazione e di terrorismo
  • la violazione della privacy
  • la concorrenza sleale
  • la violazione delle norme sulla protezione dei marchi




Avv. Marco Tullio Giordano – Informatica Giuridica – Università degli Studi di Milano – 23 Marzo 2009
Direttiva Comunitaria 2000/31/CE




 Direttiva sul commercio elettronico

 Relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in
 particolare il commercio elettronico, nel mercato interno

 Intento:

 regolamentare in maniera organica ed uniforme un comparto commerciale
 particolarmente delicato ed in fase di rapido ed incontrollabile sviluppo,
 adottando e mutuando principi già elaborati dalla giurisprudenza e dalla dottrina
 degli Stati membri




Avv. Marco Tullio Giordano – Informatica Giuridica – Università degli Studi di Milano – 23 Marzo 2009
Direttiva Comunitaria 2000/31/CE




  Art. 14
  Con riferimento all’host provider, la direttiva prevede che colui che presta un
  servizio consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un altro
  soggetto non ne è responsabile, a condizione che non sia a conoscenza che
  l’attività sia illecita o non sia al corrente di fatti o circostanze in base ai quali
  l’illegalità è apparente o, non appena al corrente di tali fatti, agisca
  immediatamente per ritirare le informazioni o per rendere impossibile
  l’accesso


  Art. 15
  esclude inoltre un obbligo di sorveglianza generale a carico del provider o un
  obbligo di ricerca di fatti illeciti, prevedendo, tuttavia, l’obbligo di informare
  l’autorità pubblica di attività o di informazioni ritenute illecite e quello di
  comunicare, su ordine dell’autorità giudiziaria, gli elementi che consentano di
  identificare l’autore dell’immissione



Avv. Marco Tullio Giordano – Informatica Giuridica – Università degli Studi di Milano – 23 Marzo 2009
Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n. 70




 In particolare, la normativa affronta la questione della responsabilità del provider
 dividendoli in tre categorie, a seconda del tipo di attività da essi svolta:

 • attività di semplice trasporto: mere conduit


 • attività di memorizzazione temporanea: caching


 • attività di memorizzazione di informazioni: hosting




Avv. Marco Tullio Giordano – Informatica Giuridica – Università degli Studi di Milano – 23 Marzo 2009
Attività di mere conduit



  si circoscrive alla mera trasmissione, su una rete di comunicazione, di
  informazioni fornite da un destinatario del servizio, o alla mera fornitura di un
  accesso alla rete di comunicazione (access provider)

  In tali casi, il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a
  condizione che:

  •non dia origine alla trasmissione;
  •non selezioni il destinatario della trasmissione;
  •non selezioni, né modifichi le informazioni trasmesse.


  Ad esclusione di queste tre ipotesi, il “mero conduttore”, e cioè l’access Provider
  non è responsabile delle informazioni trasmesse dagli utenti (art. 14 D.lgs.
  70/2003)




Avv. Marco Tullio Giordano – Informatica Giuridica – Università degli Studi di Milano – 23 Marzo 2009
Attività di caching



   Art. 14

   qualora, nel trasmettere su una rete di comunicazione informazioni fornite al
   destinatario del servizio, il prestatore si serve di una memorizzazione
   automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni, effettuata al solo
   scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro
   richiesta

   Tale processo ha dunque la funzione di conservare presso il server del
   prestatore, per un certo periodo, i dati ai quali hanno avuto accesso i fruitori
   del servizio, in modo da consentirne la consultazione in un secondo momento
   anche ad altri utenti




Avv. Marco Tullio Giordano – Informatica Giuridica – Università degli Studi di Milano – 23 Marzo 2009
Attività di caching


 Art. 15 - In tali ipotesi il Provider non è responsabile degli illeciti
 commessi dall’utente a condizione che:

 • non modifichi le informazioni;

 • si adegui alle condizioni di accesso alle informazioni;

 • si adegui alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo
 ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;

 • non interferisca con l’uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e
 utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego delle informazioni;

 • agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per
 disabilitare l’accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto
 che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente
 sulla rete o che l’accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un
 organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o
 la disabilitazione (cfr. il cosiddetto “diritto all’oblio”)

Avv. Marco Tullio Giordano – Informatica Giuridica – Università degli Studi di Milano – 23 Marzo 2009
Attività di hosting




    In tali casi il prestatore non è responsabile delle informazioni
    memorizzate a richiesta del destinatario del servizio, a condizione che:

       non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è
    •
    illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o
    di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’ informazione;

      non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità
    •
    competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per
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      In generale, è previsto (art. 17) che il prestatore non sia assoggettato ad un
    •
    obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza,
    né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che
    indichino la presenza di attività illecite.




Avv. Marco Tullio Giordano – Informatica Giuridica – Università degli Studi di Milano – 23 Marzo 2009
Attività di hosting




   Il Provider è comunque tenuto:

     ad informare senza indugio l’autorità giudiziaria o quella amministrativa
   •
   avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o
   informazioni illecite riguardanti un destinatario del servizio;

      a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le
   •
   informazioni in suo possesso che consentano l’identificazione del destinatario
   dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di
   individuare e prevenire attività illecite;

     ove richiesto dall’Autorità Giudiziaria o dall’Autorità Amministrativa
   •
   competente, ad impedire o a porre fine alle violazioni commesse, anche
   qualora non ne sia responsabile.




Avv. Marco Tullio Giordano – Informatica Giuridica – Università degli Studi di Milano – 23 Marzo 2009
I Provider come Gatekeepers




  Art. 17 D. Lgs. 70/2003:

  Pur fissando l’assenza di un obbligo generale di sorveglianza, stabilisce che il
  prestatore è tenuto ad un obbligo di informare l’autorità giudiziaria di
  eventuali illeciti commessi e di fornire tutte le informazioni in suo possesso

    Tali obblighi porterebbero alcuni autori a sostenere che esista, nel
  comportamento del Provider che non abbia analizzato il materiale, una culpa
  in vigilando, delineando una responsabilità analoga a quella editoriale




Avv. Marco Tullio Giordano – Informatica Giuridica – Università degli Studi di Milano – 23 Marzo 2009
Giurisprudenza



  Tribunale Catania, 29 giugno 2004:
  Il Tribunale di Catania ha stabilito, con sentenza 2286 del 29 giugno 2004, che
  la responsabilità dell'hosting/caching provider si configura alla stregua di una
  responsabilità soggettiva: quot;colposa, allorché il fornitore del servizio,
  consapevole della presenza sul sito di materiale sospetto, si astenga
  dall’accertarne l’illiceità e, al tempo stesso, dal rimuoverlo; dolosa, quando egli
  sia consapevole anche della antigiuridicità della condotta dell’utente e, ancora
  una volta, ometta di intervenirequot;.




  Il provider è responsabile per un illecito commesso attraverso il sito da lui
  gestito soltanto quando abbia consapevolezza del carattere antigiuridico
  dell’attività svolta dall’utilizzatore




Avv. Marco Tullio Giordano – Informatica Giuridica – Università degli Studi di Milano – 23 Marzo 2009
Giurisprudenza



  Tribunale Milano, 9 marzo 2006 “Coolstreaming”:


  I provider che agevolano i collegamenti ai siti a mezzo dei quali vengono diffuse
  le partite calcistiche, non sono punibili ai sensi dell’art. 171 bis, lett. a) della
  legge sul diritto d’autore, poiché la loro è una condotta successiva rispetto a
  quella incriminata d’immissione nella rete internet di opere protette che non
  assicura alcun contributo causale o anche solo agevolatore della condotta
  incriminata.


  Sul caso specifico si è poi espressa la Corte di Cassazione, con la pronuncia:


  Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 4 luglio 2006 n. 33945/20




Avv. Marco Tullio Giordano – Informatica Giuridica – Università degli Studi di Milano – 23 Marzo 2009
Editoria Telematica



    • Legge n. 62 del 7 marzo 2001


    • Legge n. 39 del 1 marzo 2002 (art. 31)


    • Caso Blogger (Tribunale di Aosta, 26.5.2006)


    Work in progress:

    • DDL Levi-Prodi “Ammazzablog”     (l'intero web italiano (blog, forum, siti
    culturali, e così via), ricadrebbe nell'obbligo di iscriversi al registro degli
    operatori di comunicazione, di nominare un direttore responsabile di testata, e
    di essere assoggettabile a più severi oneri legali)

    • Emendamento Cassinelli “Salvablog”



Avv. Marco Tullio Giordano – Informatica Giuridica – Università degli Studi di Milano – 23 Marzo 2009
Problematiche aperte



   • Lotta all’anonimato:
   DDL Carlucci Proposta di legge in tema di misure contro la diffusione della
   pedofilia - “Internet territorio della libertà, dei diritti e dei doveri”


   •Possibilità di sequestro di interi portali:
   Emendamento D’Alia al DDL Sicurezza “Repressione di attività di apologia o
   istigazione a delinquere compiuta a mezzo internet”
   Emendamento Cassinelli


   •Monitoraggio degli host provider e controllo UGC:
   Dichiarazioni del Ministro della Giustizia Alfano sul tema Youtube e bullismo




Avv. Marco Tullio Giordano – Informatica Giuridica – Università degli Studi di Milano – 23 Marzo 2009
In Conclusione



   Il quadro normativo non sembra avere sgombrato il campo da
   incertezze interpretative ed applicative:



     da un lato, infatti, il D.lgs. 70/2003 porterebbe ad escludere la
   •
   responsabilità del provider, a meno che non sia riscontrabile un’effettiva
   partecipazione nella commissione del reato od un’oggettiva possibilità di
   impedire la commissione del reato di cui abbia avuto notizia

     dall’altro le normative in tema di editoria telematica e di contrasto alla
   •
   pedo-pornografia presentano aspetti che ampliano il livello di responsabilità
   del provider, rendendolo talvolta costretto ad un obbligo di sorveglianza
   oggettivamente impossibile nel mondo della Rete.




Avv. Marco Tullio Giordano – Informatica Giuridica – Università degli Studi di Milano – 23 Marzo 2009
Contatti



  Email: marco.giordano@studiovaciago.it                                    Skype: m.giordano




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Marco Tullio Giordano, La responsabilità dell'internet Service Provider

  • 1. Corso di Informatica Giuridica – Prof. Rossetti Seminario 23 Marzo 2009 La Responsabilità dell’Internet Service Provider Anno Accademico 2008/2009 Avv. Marco Tullio Giordano – Informatica Giuridica – Università degli Studi di Milano – 23 Marzo 2009
  • 2. Cos’è un Internet Service Provider Un Internet Service Provider (in sigla ISP), o fornitore d'accesso, è una struttura commerciale o un'organizzazione che offre agli utenti (residenziali o imprese) accesso a Internet con i relativi servizi. Per estensione si usa il termine Internet Service Provider anche per fornitori di servizi Internet diversi dall'accesso. Possono quindi considerarsi ISP i gestori di connettività, i fornitori di spazio web, i grandi portali che producono e diffondono contenuti, ma anche i singoli soggetti che mettono a disposizione qualsiasi tipo di servizio legato ad internet ed alla fruizione di contenuti online. Avv. Marco Tullio Giordano – Informatica Giuridica – Università degli Studi di Milano – 23 Marzo 2009
  • 3. Internet Service Provider Definizioni Tratte dalla sentenza n. 3331 del 2004, Tribunale di Bologna Access provider: quot;soggetto che consente all'utente l'allacciamento alla rete telematicaquot; Avv. Marco Tullio Giordano – Informatica Giuridica – Università degli Studi di Milano – 23 Marzo 2009
  • 4. Internet Service Provider Service provider: soggetto che, una volta avvenuto l'accesso in rete, consente all'utente di compiere determinate operazioni, quali la posta elettronica, la suddivisione e catalogazione delle informazioni, il loro invio a soggetti determinati, etc. Content provider: operatore che mette a disposizione del pubblico informazioni ed opere di qualsiasi genere (riviste, fotografie, libri, banche dati, versioni telematiche di quotidiani e periodici, ecc.) caricandole sulle memorie dei computers server e collegando tali computer alla rete Avv. Marco Tullio Giordano – Informatica Giuridica – Università degli Studi di Milano – 23 Marzo 2009
  • 5. Internet Service Provider Hosting Provider: operatore che offre ospitalità sui propri server a contenuti caricati dai propri utenti, gli user generated content (UGC) o addirittura veri e prori siti internet, gestiti da altri in piena autonomia, includendo nel concetto sia gli access providers che i server providers. Avv. Marco Tullio Giordano – Informatica Giuridica – Università degli Studi di Milano – 23 Marzo 2009
  • 6. Ipotesi di Responsabilità civile • L’ISP è l’autore dell’illecito (art. 2043 c.c.) • L’ISP ha una responsabilità di tipo concorsuale nell’illecito (art. 2055 c.c.) • L’ISP ha una responsabilità dovuta a negligenza, non avendo attuato gli opportuni controlli che avrebbero potuto impedire lo svolgimento dell’illecito (art. 2049 c.c.) Avv. Marco Tullio Giordano – Informatica Giuridica – Università degli Studi di Milano – 23 Marzo 2009
  • 7. Fattispecie di rilevanza penale • la violazione delle norme sul diritto d'autore • la diffamazione • la pedopornografia • i reati di associazione e di terrorismo • la violazione della privacy • la concorrenza sleale • la violazione delle norme sulla protezione dei marchi Avv. Marco Tullio Giordano – Informatica Giuridica – Università degli Studi di Milano – 23 Marzo 2009
  • 8. Direttiva Comunitaria 2000/31/CE Direttiva sul commercio elettronico Relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno Intento: regolamentare in maniera organica ed uniforme un comparto commerciale particolarmente delicato ed in fase di rapido ed incontrollabile sviluppo, adottando e mutuando principi già elaborati dalla giurisprudenza e dalla dottrina degli Stati membri Avv. Marco Tullio Giordano – Informatica Giuridica – Università degli Studi di Milano – 23 Marzo 2009
  • 9. Direttiva Comunitaria 2000/31/CE Art. 14 Con riferimento all’host provider, la direttiva prevede che colui che presta un servizio consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un altro soggetto non ne è responsabile, a condizione che non sia a conoscenza che l’attività sia illecita o non sia al corrente di fatti o circostanze in base ai quali l’illegalità è apparente o, non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per ritirare le informazioni o per rendere impossibile l’accesso Art. 15 esclude inoltre un obbligo di sorveglianza generale a carico del provider o un obbligo di ricerca di fatti illeciti, prevedendo, tuttavia, l’obbligo di informare l’autorità pubblica di attività o di informazioni ritenute illecite e quello di comunicare, su ordine dell’autorità giudiziaria, gli elementi che consentano di identificare l’autore dell’immissione Avv. Marco Tullio Giordano – Informatica Giuridica – Università degli Studi di Milano – 23 Marzo 2009
  • 10. Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n. 70 In particolare, la normativa affronta la questione della responsabilità del provider dividendoli in tre categorie, a seconda del tipo di attività da essi svolta: • attività di semplice trasporto: mere conduit • attività di memorizzazione temporanea: caching • attività di memorizzazione di informazioni: hosting Avv. Marco Tullio Giordano – Informatica Giuridica – Università degli Studi di Milano – 23 Marzo 2009
  • 11. Attività di mere conduit si circoscrive alla mera trasmissione, su una rete di comunicazione, di informazioni fornite da un destinatario del servizio, o alla mera fornitura di un accesso alla rete di comunicazione (access provider) In tali casi, il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: •non dia origine alla trasmissione; •non selezioni il destinatario della trasmissione; •non selezioni, né modifichi le informazioni trasmesse. Ad esclusione di queste tre ipotesi, il “mero conduttore”, e cioè l’access Provider non è responsabile delle informazioni trasmesse dagli utenti (art. 14 D.lgs. 70/2003) Avv. Marco Tullio Giordano – Informatica Giuridica – Università degli Studi di Milano – 23 Marzo 2009
  • 12. Attività di caching Art. 14 qualora, nel trasmettere su una rete di comunicazione informazioni fornite al destinatario del servizio, il prestatore si serve di una memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni, effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta Tale processo ha dunque la funzione di conservare presso il server del prestatore, per un certo periodo, i dati ai quali hanno avuto accesso i fruitori del servizio, in modo da consentirne la consultazione in un secondo momento anche ad altri utenti Avv. Marco Tullio Giordano – Informatica Giuridica – Università degli Studi di Milano – 23 Marzo 2009
  • 13. Attività di caching Art. 15 - In tali ipotesi il Provider non è responsabile degli illeciti commessi dall’utente a condizione che: • non modifichi le informazioni; • si adegui alle condizioni di accesso alle informazioni; • si adegui alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; • non interferisca con l’uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego delle informazioni; • agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l’accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l’accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione (cfr. il cosiddetto “diritto all’oblio”) Avv. Marco Tullio Giordano – Informatica Giuridica – Università degli Studi di Milano – 23 Marzo 2009
  • 14. Attività di hosting In tali casi il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta del destinatario del servizio, a condizione che: non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è • illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’ informazione; non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità • competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso (art. 16); In generale, è previsto (art. 17) che il prestatore non sia assoggettato ad un • obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. Avv. Marco Tullio Giordano – Informatica Giuridica – Università degli Studi di Milano – 23 Marzo 2009
  • 15. Attività di hosting Il Provider è comunque tenuto: ad informare senza indugio l’autorità giudiziaria o quella amministrativa • avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un destinatario del servizio; a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le • informazioni in suo possesso che consentano l’identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite; ove richiesto dall’Autorità Giudiziaria o dall’Autorità Amministrativa • competente, ad impedire o a porre fine alle violazioni commesse, anche qualora non ne sia responsabile. Avv. Marco Tullio Giordano – Informatica Giuridica – Università degli Studi di Milano – 23 Marzo 2009
  • 16. I Provider come Gatekeepers Art. 17 D. Lgs. 70/2003: Pur fissando l’assenza di un obbligo generale di sorveglianza, stabilisce che il prestatore è tenuto ad un obbligo di informare l’autorità giudiziaria di eventuali illeciti commessi e di fornire tutte le informazioni in suo possesso Tali obblighi porterebbero alcuni autori a sostenere che esista, nel comportamento del Provider che non abbia analizzato il materiale, una culpa in vigilando, delineando una responsabilità analoga a quella editoriale Avv. Marco Tullio Giordano – Informatica Giuridica – Università degli Studi di Milano – 23 Marzo 2009
  • 17. Giurisprudenza Tribunale Catania, 29 giugno 2004: Il Tribunale di Catania ha stabilito, con sentenza 2286 del 29 giugno 2004, che la responsabilità dell'hosting/caching provider si configura alla stregua di una responsabilità soggettiva: quot;colposa, allorché il fornitore del servizio, consapevole della presenza sul sito di materiale sospetto, si astenga dall’accertarne l’illiceità e, al tempo stesso, dal rimuoverlo; dolosa, quando egli sia consapevole anche della antigiuridicità della condotta dell’utente e, ancora una volta, ometta di intervenirequot;. Il provider è responsabile per un illecito commesso attraverso il sito da lui gestito soltanto quando abbia consapevolezza del carattere antigiuridico dell’attività svolta dall’utilizzatore Avv. Marco Tullio Giordano – Informatica Giuridica – Università degli Studi di Milano – 23 Marzo 2009
  • 18. Giurisprudenza Tribunale Milano, 9 marzo 2006 “Coolstreaming”: I provider che agevolano i collegamenti ai siti a mezzo dei quali vengono diffuse le partite calcistiche, non sono punibili ai sensi dell’art. 171 bis, lett. a) della legge sul diritto d’autore, poiché la loro è una condotta successiva rispetto a quella incriminata d’immissione nella rete internet di opere protette che non assicura alcun contributo causale o anche solo agevolatore della condotta incriminata. Sul caso specifico si è poi espressa la Corte di Cassazione, con la pronuncia: Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 4 luglio 2006 n. 33945/20 Avv. Marco Tullio Giordano – Informatica Giuridica – Università degli Studi di Milano – 23 Marzo 2009
  • 19. Editoria Telematica • Legge n. 62 del 7 marzo 2001 • Legge n. 39 del 1 marzo 2002 (art. 31) • Caso Blogger (Tribunale di Aosta, 26.5.2006) Work in progress: • DDL Levi-Prodi “Ammazzablog” (l'intero web italiano (blog, forum, siti culturali, e così via), ricadrebbe nell'obbligo di iscriversi al registro degli operatori di comunicazione, di nominare un direttore responsabile di testata, e di essere assoggettabile a più severi oneri legali) • Emendamento Cassinelli “Salvablog” Avv. Marco Tullio Giordano – Informatica Giuridica – Università degli Studi di Milano – 23 Marzo 2009
  • 20. Problematiche aperte • Lotta all’anonimato: DDL Carlucci Proposta di legge in tema di misure contro la diffusione della pedofilia - “Internet territorio della libertà, dei diritti e dei doveri” •Possibilità di sequestro di interi portali: Emendamento D’Alia al DDL Sicurezza “Repressione di attività di apologia o istigazione a delinquere compiuta a mezzo internet” Emendamento Cassinelli •Monitoraggio degli host provider e controllo UGC: Dichiarazioni del Ministro della Giustizia Alfano sul tema Youtube e bullismo Avv. Marco Tullio Giordano – Informatica Giuridica – Università degli Studi di Milano – 23 Marzo 2009
  • 21. In Conclusione Il quadro normativo non sembra avere sgombrato il campo da incertezze interpretative ed applicative: da un lato, infatti, il D.lgs. 70/2003 porterebbe ad escludere la • responsabilità del provider, a meno che non sia riscontrabile un’effettiva partecipazione nella commissione del reato od un’oggettiva possibilità di impedire la commissione del reato di cui abbia avuto notizia dall’altro le normative in tema di editoria telematica e di contrasto alla • pedo-pornografia presentano aspetti che ampliano il livello di responsabilità del provider, rendendolo talvolta costretto ad un obbligo di sorveglianza oggettivamente impossibile nel mondo della Rete. Avv. Marco Tullio Giordano – Informatica Giuridica – Università degli Studi di Milano – 23 Marzo 2009
  • 22. Contatti Email: marco.giordano@studiovaciago.it Skype: m.giordano Avv. Marco Tullio Giordano – Informatica Giuridica – Università degli Studi di Milano – 23 Marzo 2009