2. NOTE
Friuli Venezia Giulia: Le percentuali sono calcolate sulla somma delle competenze parlamentari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 1261/1965. Le indennità del
Presidente e dei componenti la Giunta non sono a carico del bilancio del Consiglio.
Piemonte: La legge fa riferimento soltanto all'indennità di carica
Sardegna: L'Indennità di Funzione è determinata all'80% sulla corrispondente indennità percepita dal Deputato che ricopre una carica nella Camera dei Deputati.
Toscana: Portavoce dell'opposizione 65 - 10
Trentino Alto Adige: 1) L'indennità Parlamentare presa come riferimento è quella in vigore il 31.01.2005 successivamente rivalutata dell'indice ISTAT.
2) Agli assessori supplenti si applica il 20%. Sono soggetti alla incumulabilità dei compensi.
Umbria: i dati indicati si riferiscono alla disciplina recata dall'art. 1, commi 1 e 2, della L.R. 16/05/2007, n. 17, (pubblicata sul BUR n. 22 del 23.5.2007 e
ripubblicata, a fini notiziali, sul BUR n. 26 del 6.6.2007), con la quale è stata abrogata la precedente L.R. 01/08/1972, n. 15, e rideterminata la misura
dell'indennità dei consiglieri regionali nella misura mensile "pari ad un ventesimo del trattamento complessivo annuo lordo dei magistrati con funzioni di
Presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate", qualifica HH07, classe/scatti 8/16, ovvero pari a mensili lordi € 8.944,05, corrispondente al
76,42% dell'attuale indennità spettante ai membri del Parlamento (€ 11.703,64). L'indennità è corrisposta in eguale misura a tutti i Componenti del Consiglio e
della Giunta.
SICILIA: dati rferiti ai soli componenti l'Assemblea regionale siciliana e non della Giunta di Governo
Veneto: Per il segretario di Commissione consiliare speciale, per i revisori dei conti del Consiglio e per il vice Presidente di Gruppo consiliare è prevista
un'indennità di carica pari al 65% e un'indennità di funzione pari al 10%
Valle d'Aosta* Il presidente della Regione ha inoltre una indennità di funzione prefettizia del 5%
5. TABELLA COMPARATIVA
INDENNITA' di FINE MANDATO
Trattenuta
REGIONE Misura Obbligatoria
(%)
Una mensilità dell'indennità lorda spettante per le funzioni di Consigliere regionale, in godimento nel corso del mese in cui si verifica la
ABRUZZO cessazione dalla carica per ogni anno (o frazione di anno superiore ai 6 mesi di mandato) per i primi 10 anni. Per ogni anno (o frazione di anno) 4%
successivo al decimo anno di mandato tale mensilità viene ridotta al 50%.
Per i Consiglieri della VII legislatura: ultima mensilità dell'indennità di carica lorda per i primi 10 anni + ulteriore mensilità per ogni biennio
BASILICATA superiore 5,5%
all'anno di mandato. 2) Per i Consiglieri dell'VIII legislatura: ultima mensilità dell'indennità di carica lorda per gli anni di effettivo mandato.
CALABRIA Una mensilità dell'indennità di funzione lorda percepita alla data della cessazione della legislatura per ogni anno di mandato. 4%
CAMPANIA Per ogni anno di mandato esercitato una mensilità lorda dell'indennità di carica fino ad un massimo di 16 mensilità. 5%
La misura dell'indennità di fine mandato è stabilita - per ogni anno di mandato esercitato, o frazione di anno, e fino ad un massimo di dieci anni -
EMILIA ROMAGNA in un dodicesimo dell'indennità di carica totale lorda percepita nell'anno dal consigliere regionale. Se l'esercizio del mandato supera i dieci anni,
il calcolo dell'indennità di fine mandato si effettua sui primi dieci anni.
E' pari alla media delle mensilità dell'indennità di presenza lorda percepita nell'ultima legislatura dal Consigliere regionale cessato, moltiplicata
5% su indennità
FRIULI VEN. GIULIA per ogni anno di esecizio del mandato (la frazione di anno va computata in dodicesimi calcolandosi come mese intero la frazione di mese
presenza lorda
superiore a 15 gg.).
LAZIO
Una mensilità dell'indennità lorda spettante per le funzioni di Consigliere regionale, in godimento nel corso del mese in cui si verifica la
cessazione dalla
LIGURIA carica per ogni anno (o frazione di anno superiore ai 6 mesi di mandato) per i primi 10 anni ed in una ulteriore mensilità per ogni biennio (o 3%
frazione di
biennio superiore all'anno di mandato), sino ad un massimo complessivo di 15 mensilità.
Un' indennità lorda nella misura dell'ultima indennità di funzione annuale lorda percepita per ogni legislatura (in caso di frazione della medesima
LOMBARDIA il conteggio è determinato proporzionalmente).
25%
Una mensilità dell'indennità lorda spettante per le funzioni di Consigliere regionale, in godimento nel corso del mese in cui si verifica la 5% per un periodo
MARCHE cessazione dalla carica per ogni anno (o frazione di anno superiore ai 6 mesi) di mandato esercitato, fino ad un massimo di 10 mensilità. massimo di 10 anni
MOLISE PARI A 1 MENSILITA' PER OGNI ANNO DI MANDATO SINO AD UN MASSIMO DI 10 ANNI 6%
Per ogni anno di effettivo esercizio di mandato: 1 volta l'ultima mensilità dell'indennità consiliare lorda percepita in carica dal Consigliere
PIEMONTE cessato dal 5%
mandato.
art. 11 L.R. n. 8/2003. La misura dell'assegno di fine mandato è calcolata sull'ultima indennità annuale lorda di mandato corrisposta ai
consiglieri regionali, moltiplicata per il numero di legislature effettivamente svolte. La frazione di legislatura è calcolata proporzionalmente.Al
PUGLIA consigliere regionale cui sia stato già corrisposto l'assegno di fine mandato e che si trovi a ricoprire di nuovo la carica di consiliere, è liquidata la
3%
differenza tra la nuova misura dell'assegno di fine mandato e l'importo precedentemente corrisposto.
SARDEGNA
6. SICILIA
Una mensilità, per ogni anno (o frazione di anno superiore ai 6 mesi di mandato), dell'indennità lorda spettante per la carica di Consigliere
TOSCANA regionale, in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione. L'indennità di carica è calcolata senza tener conto della riduzione del 5%
10 per cento dell'indennità mensile di carica dei consiglieri, di cui all'art.1, comma 54, della L.266/2005
TRENTINO ALTO Indennità quantificata esclusivamente in base alla contribuzione effettuata e ai risultati della gestione. Viene liquidata al termine di ogni
10%
ADIGE legislatura e non comporta nessun onere a carico del Consiglio regionale. Non è prevista nessuna anticipazione
E' pari ad una indennità lorda mensile per ogni anno di carica fino ad un massimo di dieci. .L'indennità lorda mensile è calcolata sulla media
UMBRIA delle ultime 5%
dodici indennità lorde mensili .
Una mensilità dell'indennità di carica lorda, in godimento all'atto della cessazione della carica, per ogni anno di mandato esercitato, fino ad un
3,5% su indennità di
VALLE D'AOSTA massimo di dieci mensilità. La frazione di anno inferiore o pari a 6 mesi non viene computata, mentre quella superiore a sei mesi viene
carica lorda
considerata anno intero.
ricompresa nel
Una mensilità dell'indennità consiliare lorda (pari all'80% dell'indennità parlamentare vigente al momento della cessazione) per ogni anno (o
VENETO frazione di anno superiore ai 6 mesi) di effettivo esercizio del mandato, per un massimo di dieci mensilità.
contributo obbligatorio
per assegno vitalizio
NOTE:
ABRUZZO La trattenuta obbligatoria ai fini dell'indennità di fine mandato è pari al 4% dell'indennità consiliare di carica.
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
E. ROMAGNA
F.V. GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE Ridotta da 2 a 1 mensilità con emendamento alla finanziaria 2010 del 26.05.10.
7. PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
Ritenuta del 5% sull'indennità di carica lorda calcolata senza tener conto della riduzione del 10 per cento dell'indennità mensile di carica dei consiglieri,
TOSCANA di cui all'art.1, comma 54, della L.266/2005.
TRENTINO A.A. La trattenuta è calcolata sull'indennità consiliare lorda.
UMBRIA Gli assessori regionali esterni non maturano l'indennità di fine mandato.
V. D'AOSTA
VENETO