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Seminario: "Conto Termico "
Ordine degli Ingegneri di Roma – 4/6 febbraio 2015
Il Conto Termico – D.M. 28 dicembre 2012
Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili
ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni
Ennio Ferrero
Responsabile Unità Conto Termico
- 2 -
• Il Conto Termico (DM 28/12/12) e le Regole applicative
• Esempi di interventi
• Portaltermico
• Risultati e conclusioni
INDICE
- 3 -
• Il Conto Termico (DM 28/12/12) e le Regole applicative
• Esempi di interventi
• Portaltermico
• Risultati e conclusioni
INDICE
- 4 -
Direttiva 2009/28/CE
Giugno 2009
D.Lgs. 3 marzo 2011 n.28
Marzo 2011
DM attuativo 28/12/12
(Potenziamento C.B.)
DM attuativo 28/12/12
(Conto Termico)
Dicembre 2012
Il Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012 ha dato attuazione al
cosiddetto “Conto Termico”, un regime di sostegno specifico per
interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia
termica da fonti rinnovabili e l’incremento dell’efficienza
energetica.
Il Conto Termico: DM 28-12-12
- 5 -
• affiancare strumenti di sostegno già operativi rivolti principalmente ad altri target
(detrazioni fiscali e Certificati Bianchi)
• contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Pacchetto 20-20-20, con particolare
riferimento all’obiettivo attribuito alle rinnovabili termiche (2-3 Mtep al 2020), anche
attraverso il contenimento dei consumi di energia agendo il driver dell’efficienza
energetica
• settori : civile (residenziale, PA, servizi), in parte artigianale/industriale e agricolo
• stimolare la trasformazione del mercato nazionale dell’efficienza energetica e delle
rinnovabili termiche verso la realizzazione di edifici a più alte prestazioni, lo sviluppo di
prodotti e servizi più prestazionali (compresi modelli di contratti EPC) e l’induzione di
cambiamenti comportamentali di cittadini e imprese relativamente al consumo
dell’energia
• favorire lo sviluppo e la crescita delle filiere nazionali di settore
• promuovere il ruolo esemplare in materia di efficienza energetica attribuito alla PA
dalle direttive europee
Il Conto Termico: gli obiettivi
- 6 -
Il Conto Termico: Interventi ammessi all’incentivo
L’accesso all’incentivo è consentito per due categorie di interventi:
Solo per le PA
Categoria 2 - interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti
rinnovabili e sistemi ad alta efficienza (art. 4, comma 2 del Decreto):
2.A sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione
invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica,
geotermica o idrotermica;
2.B sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e
dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di
calore alimentato da biomassa;
2.C installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;
2.D sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.
Categoria 1 - interventi di incremento dell’eff. energetica (art. 4, comma 1 del Decreto):
1.A isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
1.B sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
1.C sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione
invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;
1.D installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con
esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili.
- 7 -
I Soggetti Ammessi sono:
• le Amministrazioni pubbliche, relativamente alla realizzazione di uno o più degli
interventi di cui alle successive Categorie 1 e 2 (articolo 4, commi 1 e 2 del Decreto);
• i Soggetti privati, [intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito
di impresa o di reddito agrario, mod. D.Lgs. 102/14] relativamente alla realizzazione di uno
o più degli interventi di cui alla sola Categoria 2 (articolo 4, comma 2 del Decreto).
Il Conto Termico: Soggetti ammessi agli incentivi
Con riferimento al punto 1 si precisa che:
a) ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per Amministrazioni pubbliche si
intendono tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province,
i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici
proprietari o gestori di patrimonio di edilizia residenziale pubblica, le Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le
Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
b) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. o) del Decreto, tra le Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del Decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono compresi gli ex Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati e
trasformati dalle Regioni;
c) fermo restando quanto indicato alle precedenti lettere a) e b), gli enti pubblici economici e le società a regime
privatistico, in qualsiasi misura partecipate o controllate da Amministrazioni pubbliche, non rientrano nella
definizione di Amministrazioni pubbliche.
- 8 -
Il Conto Termico: il Soggetto Responsabile
Il Soggetto Responsabile
Il Decreto prevede la figura del Soggetto Responsabile quale soggetto che:
• che ha sostenuto direttamente le spese per l’esecuzione degli interventi;
• presenta istanza di riconoscimento degli incentivi al GSE, risultandone responsabile in
riferimento alla veridicità, completezza e conformità alla normativa di riferimento,
anche ai fini dell’art. 23 del D.Lgs. 28/11;
• stipula il contratto con il GSE e riceve gli incentivi;
• è tenuto a conservare, per tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni successivi
all’erogazione dell’ultimo importo, garantendone la corretta conservazione al fine del
riscontro, gli originali dei documenti indicati nel D.M. 28 dicembre 2012 e nelle
Regole Applicative del GSE;
• in qualità di responsabile dell’intervento realizzato e, in caso di impianto, anche
dell’esercizio e della manutenzione dello stesso, è tenuto ad assicurare, a pena di
decadenza dall’incentivo, la regolare esecuzione di ogni attività di controllo, anche
mediante sopralluogo, che il GSE o ogni altro soggetto dallo stesso delegato, ritenesse
necessaria ai sensi dell’art. 14 del D.M. 28 dicembre 2012;
• può operare attraverso un Soggetto Delegato per la compilazione della scheda-
domanda e per la gestione dei rapporti contrattuali con il GSE.
- 9 -
Il Conto Termico: ESCO
I soggetti ammessi possono avvalersi del supporto di una ESCO per la realizzazione degli
interventi. In questo caso la ESCO agisce come Soggetto Responsabile siglando con i
soggetti ammessi un contratto di finanziamento tramite terzi, di servizio energia o di
rendimento energetico.
In particolare:
• nel caso in cui l’Amministrazione pubblica intenda avvalersi di una ESCO deve stipulare
con essa un contratto di rendimento energetico (energy performance contract – EPC);
• nel caso in cui il Soggetto privato intenda avvalersi di una ESCO deve stipulare con essa
un contratto di prestazione/servizio energetico (rendimento energetico o di servizio
energia, anche Plus).
In presenza di un contratto di rendimento energetico (EPC) concluso tra la PA e la ESCO, o di un
contratto di prestazione/servizio energetico (EPC o di servizio energia, anche Plus) tra un Soggetto
privato e la ESCO, il Soggetto Responsabile coincide con la ESCO, in qualità di soggetto che ha
sostenuto direttamente le spese per gli interventi.
In caso di finanziamento tramite terzi (es. istituto bancario) degli interventi, il Soggetto Responsabile
è la PA, o il soggetto privato, o la ESCO, se quest’ultima ha sostenuto direttamente le spese per gli
interventi sulla base del contratto di prestazione/servizio energetico con la PA, o con il soggetto
privato.
In riferimento agli interventi per i quali le PA possono accedere al meccanismo incentivante definito
dal Decreto, in qualità di Soggetto Responsabile o avvalendosi di una ESCO, si precisa che l’edificio
deve essere di proprietà della PA.
- 10 -
Il Conto Termico: Novità introdotte dal D.Lgs. 102/14
Art. 14.
Servizi energetici ed altre misure per promuovere l’efficienza energetica
1. I contratti di prestazione energetica stipulati dalla pubblica amministrazione contengono gli
elementi minimi di cui all’allegato 8 al presente decreto.
1. 2. All’articolo 4, comma 1 dell’allegato 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n 115, dopo la
lettera a) è aggiunta la seguente: « aa) per la prima stipula contrattuale, la riduzione stimata
dell’indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 5 per cento rispetto
al corrispondente indice riportato sull’attestato di prestazione energetica, nei tempi
concordati tra le parti e, comunque, non oltre il primo anno di vigenza contrattuale;». […]
- 11 -
Il Conto Termico: Novità introdotte dal D.Lgs. 102/14
Definizioni
Contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC)
Accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il
fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, verificata e
monitorata durante l’intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o
servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza
energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica
concordati, quali i risparmi finanziari
Servizio energetico
La prestazione materiale, l’utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia
con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l’energia, che
possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla
prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in
circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell’efficienza energetica e
a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili
- 12 -
Il Conto Termico: Novità introdotte dal D.Lgs. 102/14
ALLEGATO 8
Elementi minimi che devono figurare nei contratti di rendimento energetico sottoscritti con il
settore pubblico o nel relativo capitolato d’appalto
a) Un elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza da applicare o dei risultati da conseguire in
termini di efficienza;
b) I risparmi garantiti da conseguire applicando le misure previste dal contratto;
c) La durata e gli aspetti fondamentali del contratto, le modalità e i termini previsti;
d) Un elenco chiaro e trasparente degli obblighi che incombono su ciascuna parte contrattuale;
e) Data o date di riferimento per la determinazione dei risparmi realizzati;
f) Un elenco chiaro e trasparente delle fasi di attuazione di una misura o di un pacchetto di misure e, ove
pertinente, dei relativi costi;
g) L’obbligo di dare piena attuazione alle misure previste dal contratto e la documentazione di tutti i
cambiamenti effettuati nel corso del progetto;
h) Disposizioni che disciplinino l’inclusione di requisiti equivalenti in eventuali concessioni in appalto a
terze parti;
i) Un’indicazione chiara e trasparente delle implicazioni finanziarie del progetto e la quota di
partecipazione delle due parti ai risparmi pecuniari realizzati (ad esempio, remunerazione dei prestatori
di servizi);
j) Disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione e la verifica dei risparmi garantiti conseguiti,
controlli della qualità e garanzie;
k) Disposizioni che chiariscono la procedura per gestire modifiche delle condizioni quadro che incidono
sul contenuto e i risultati del contratto (a titolo esemplificativo: modifica dei prezzi dell’energia, intensità
d’uso di un impianto)
l) Informazioni dettagliate sugli obblighi di ciascuna delle parti contraenti e sulle sanzioni in caso di
inadempienza.”
- 13 -
Per l’accesso agli incentivi è necessario rispettare i seguenti requisiti fondamentali:
• accedono agli incentivi solo gli interventi conclusi dopo il 3 gennaio 2013;
• le prestazioni dei componenti/apparecchi da installare devono rispettare le
prescrizioni indicate negli Allegati I e II al Decreto;
• gli interventi di Categoria 1 sono incentivati se effettuati su edifici esistenti di
proprietà delle Amministrazioni pubbliche;
• gli interventi di Categoria 2 prevedono la sostituzione di generatori esistenti, salvo per
gli impianti solari (e generatori a biomassa, se forniscono calore ad aziende agricole), di
cui è possibile l’installazione ex novo;
• con riferimento agli obblighi di copertura dei fabbisogni di acqua calda sanitaria e
climatizzazione con fonti rinnovabili previsti dal D.Lgs. 28/11, è incentivata solo la quota
eccedente tali obblighi.
Il Conto Termico: Requisiti fondamentali
- 14 -
Il Decreto definisce tre diverse modalità di accesso agli incentivi:
1. accesso diretto: è consentito ad interventi realizzati; in tal caso la richiesta di
concessione degli incentivi è presentata dal Soggetto Responsabile al GSE attraverso
l’apposita scheda-domanda (entro 60 giorni dalla fine dei lavori).
2. prenotazione degli incentivi: prevede che i soggetti ammessi (solo le PA) possano
“prenotare” l’incentivo prima dell’avvio dei lavori (i lavori dovranno iniziare entro 60 gg.
dalla data di esito positivo del GSE e concludersi entro 12 mesi dalla stessa data). GSE
erogherà l’incentivo ad interventi realizzati, e comunque nei limiti dei massimali di spesa
previsti a preventivo.
3. iscrizione ai Registri: è consentita anche prima della realizzazione degli interventi, ai
privati o alle amministrazioni pubbliche, nel caso degli interventi che prevedano la
sostituzione di impianti con generatori a biomassa o pompe di calore di potenza nominale
maggiore di 500 kWt ed inferiore o uguale a 1000 kWt, nei limiti dei contingenti di spesa
previsti.
Il Conto Termico: Modalità di accesso agli incentivi
La richiesta di accesso diretto, la prenotazione e l’iscrizione ai registri vengono
effettuate tramite il portale denominato portaltermico accessibile dal sito del GSE.
- 15 -
L’impegno di spesa annua cumulata, che non potrà essere superato, è pari a:
• 200 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi in capo a PA (interventi di
Categoria 1 e Categoria 2);
• 700 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati da parte di soggetti
privati (interventi di Categoria 2).
All’interno del contingente di spesa spettante alle PA sono ricompresi i seguenti
contingenti:
• fino a 100 milioni di euro (pari al 50% del contingente di spesa complessivo di 200
milioni di Euro) per la procedura di accesso agli incentivi mediante prenotazione;
• 7 milioni di euro per la procedura di accesso al relativo Registro.
All’interno del contingente di spesa spettante ai soggetti privati sono ricompresi 23
milioni di euro per la procedura di accesso al relativo Registro.
Trascorsi 60 giorni dal raggiungimento di tale impegno di spesa annua cumulata, non
saranno accettate dal GSE ulteriori richieste, fino all’entrata in vigore della revisione
periodica degli incentivi prevista dopo 2 anni dalla pubblicazione del Decreto, e
successivamente ogni 3 anni.
Il Conto Termico: Impegno di spesa
- 16 -
L’incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad
altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in
conto interesse.
Limitatamente agli edifici pubblici ad uso pubblico, tali incentivi sono cumulabili con gli
incentivi in conto capitale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
Nei casi di interventi beneficiari di altri incentivi non statali cumulabili, l’incentivo
previsto dal presente decreto è attribuibile nel rispetto della normativa comunitaria e
nazionale vigente.
Il Conto Termico: Cumulabilità: art. 12 del Decreto
- 17 -
Il Conto Termico: Cumulabilità: precisazioni per l’applicazione del DM
Oltre a quanto già disposto all’art. 12 del DM, si precisa che:
a. per interventi realizzati presso edifici pubblici ad uso pubblico si intendono gli interventi
realizzati dalla PA in qualità di Soggetto Responsabile, o avvalendosi di una ESCO, presso edifici
di proprietà della PA. In tal caso, gli incentivi di cui al Decreto sono cumulabili, oltre che con i
fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse, anche con contributi in
conto capitale, non statali, a integrazione degli incentivi riconosciuti ai sensi del Decreto, nei
limiti di un finanziamento massimo pari al 100% delle spese ammissibili;
b. con riferimento agli interventi realizzati da soggetti privati, gli incentivi di cui al Decreto non
sono cumulabili con altri incentivi statali, tra cui le detrazioni fiscali per gli interventi di
ristrutturazione edilizia previsti dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i., le detrazioni fiscali
del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, di cui
alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., i titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) per
interventi di efficienza energetica negli usi finali dell’energia, di cui al decreto 20 luglio 2004 e
s.m.i., i certificati bianchi per la Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), di cui al decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico del 5 settembre 2011 e s.m.i.; sono invece cumulabili con i
fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse e con altri incentivi non
statali, ad integrazione degli incentivi riconosciuti ai sensi del Decreto, nei limiti di un
finanziamento massimo pari al 100% delle spese ammissibili;
c. con riferimento agli interventi realizzati da soggetti privati titolari di reddito d’impresa o
reddito agrario, gli incentivi di cui al Decreto sono cumulabili con altri incentivi non statali, ad
integrazione degli incentivi riconosciuti ai sensi del Decreto, nel limite del 60% previsto dalla
legislazione sugli aiuti di Stato.
- 18 -
Per gli interventi di incremento dell’efficienza energetica (Categoria 1) l’incentivo:
• consiste in un contributo pari al 40% delle spese ammissibili (art. 5 del Decreto), fermo
restando il rispetto di determinati costi massimi unitari (Cmax);
• deve essere inferiore a massimali stabiliti per ogni tipo di intervento (Imax).
Per quanto riguarda gli interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica
da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza (Categoria 2), gli incentivi sono calcolati
in base a:
• taglia del generatore installato;
• producibilità presunta di energia termica dell’impianto/sistema installato, in funzione
della taglia e della zona climatica;
• coefficienti di valorizzazione dell’energia prodotta, come stabiliti dalle tabelle riportate
in allegato al decreto;
• coefficienti premianti (+20% oppure +50%) nel caso di impianti con generatori a
biomassa con livello di emissioni di particolato ridotte.
Il Conto Termico: Come si calcola l’incentivo
Novità introdotte dal D.Lgs. 102/14 - Art.7
[…] «1 -bis . L’incentivo erogato ai sensi del presente decreto non può eccedere, in nessun caso, il 65
per cento delle spese sostenute, come dichiarate ai sensi dell’articolo 7, comma 6, lettera d) .»
- 19 -
Il Conto Termico: Procedura di accesso all’incentivo – Schema logico
1. CARICAMENTO DATI
• Identificazione edificio
• Sistema edificio-impianto
• Caratteristiche tecniche interventi
2. INVIO SCHEDA-DOMANDA
• Anagrafiche sistema edificio-impianto
• Schede-tecniche interventi
• Richiesta concessione incentivi
DOCUMENTI DA ALLEGARE (*)
• Documentazione specifica minima per ogni
tipologia di intervento;
• Fatture e bonifici relativi agli interventi
realizzati (oppure eventuale copia contratto con
ESCO);
• Copia documento di identità
DOCUMENTI DA COSERVARE (*)
Il Soggetto Responsabile è tenuto a conservare
una specifica e completa documentazione per
ogni tipologia di intervento.
3. EROGAZIONE INCENTIVI
• Lettera avvio incentivi disponibile sul
Portaltermico (e-mail al SR)
• Accettazione informatica della
Scheda-Contratto
• Erogazione incentivi
Applicativo informatico
(*) L’indicazione puntuale della documentazione da
predisporre, suddivisa in “da allegare alla Richiesta” e
“da conservare” è riportata, per ciascuna tipologia di
intervento, al capitolo 5 delle Regole Applicative e
riassunta nell’allegato 11 alle stesse RA.
- 20 -
COMUNICAZIONE
ESITO
PRENOTAZIONE
GSE
3° fase
INIZIO LAVORI
DICHIARAZIONE
INIZIO LAVORI
entro 60 gg dalla
comunicazione di
esito prenotazione
Comunicazione a
cura del SR secondo
modello GSE
1° fase
CARICAMENTO DATI
(1a)
Informazioni generali
Sistema
edificio – impianto
(1b)
Tipologie
interventi
preventivati
Compilazione dal
portale a cura del
SR
Eventuale delega
allegata
4° fase
CONCLUSIONE
INTERVENTO
DICHIARAZIONE
CONCLUSIONE
INTERVENTO
entro 12 mesi
dalla comunicazione
di esito prenotazione
Comunicazione a
cura del SR secondo
modello GSE
SCHEDA-DOMANDA AD
ACCESSO DIRETTO
2° fase
SCHEDA-DOMANDA A PREVENTIVO
INVIO RICHIESTA
Anagrafica
semplificata sistema
edificio - impianto
Informazioni
generali Interventi
per calcolo incentivo
Conferma a cura
del SR dal modello
generato in
automatico dal
sistema che
riporta la sintesi
della scheda
tecnica
semplificata
(2 a)
SCHEDA-TECNICA
Autodichiarazioni
del Soggetto
Responsabile
+
con copia
documento identità
Stampa, firma e
caricamento sul
portale a cura del
SR da modello
precompilato
+
copia del contratto
della PA (art. 7,
comma 3)
(2 b)
RICHIESTA
CONCESSIONE
INCENTIVI
L’opzione di prenotazione, prevede che i soggetti ammessi (solo le Amministrazioni pubbliche) possano “prenotare”
l’incentivo prima dell’avvio dei lavori attraverso la compilazione della scheda-domanda a preventivo sul Portaltermico.
I lavori dovranno iniziare entro 60 gg dalla data di esito positivo del GSE e concludersi entro 12 mesi dalla stessa data.
GSE erogherà l’incentivo ad intervento realizzato a seguito della compilazione della scheda-domanda ad accesso
diretto.
Il Conto Termico: Procedura di prenotazione – Schema logico
- 21 -
Il Conto Termico: D.Lgs. 102/14 - modalità specifiche per le PA
Il GSE ha definito le modalità per l’accesso agli incentivi da parte delle Amministrazioni Pubbliche, come
previsto dall’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 102/2014:
“[…] Il GSE predispone specifiche modalità che consentano, alle Pubbliche Amministrazioni, di optare per
l’erogazione dell’incentivo attraverso un acconto e successivi pagamenti per stato di avanzamento lavori. […]”
Tali modalità sono valide a decorrere dal 19 dicembre 2014 (data di pubblicazione delle stesse), e si
applicano anche alle richieste di prenotazione degli incentivi ancora in corso di valutazione.
Prenotazione dell’incentivo (art. 7, comma 3 del D.M. 28 dicembre 2012)
Nel caso della prenotazione dell’incentivo per interventi ancora da realizzare, fermo restando l’ammontare
complessivo dell’incentivo e le relative modalità di calcolo, il GSE eroga alle Pubbliche Amministrazioni:
• una “rata di acconto” a seguito dell’avvenuta comunicazione, da parte del Soggetto Responsabile al
GSE, dell’avvio dei lavori, inteso come movimentazione del cantiere all’atto della fornitura dei materiali
a piè d’opera. Si specifica che è necessario allegare alla comunicazione la fattura dei materiali forniti a
piè d’opera;
• una “rata di saldo” dopo la sottoscrizione della scheda contratto, a seguito della richiesta di concessione
degli incentivi (da presentare al GSE ad intervento ultimato ed entro 60 gg. dalla data di conclusione
degli interventi).
Accesso diretto agli incentivi (art. 7, comma 1 del D.M. 28 dicembre 2012)
L’incentivo è erogato in un’unica rata, a seguito della sottoscrizione della scheda contratto. E’ data
comunque facoltà alla Pubblica Amministrazione di optare per il pagamento rateale, secondo le modalità
già previste.
- 22 -
Il Conto Termico: Struttura delle Regole Applicative
CAPITOLO 5
criteri ammissibilità e
calcolo incentivi per
tipologia intervento
Soggetti ammessi
- Requisiti per
l’accesso
- Spese
ammissibili
- Calcolo incentivo
- Documentazione
necessaria
ALLEGATI
fac-simile e modelli
- Definizioni
- Sintesi scheda
tecnica
- Fac-simile richiesta
incentivi
- Modelli per la
dichiarazione di
inizio e conclusione
intervento
- Fac-simile scheda
contratto
CAPITOLO 6
controlli e le verifiche
Controlli in capo al GSE in
attuazione al DM e al D.Lgs. 28/11
CAPITOLI 2-3-4
procedura per l’accesso
agli incentivi
- Accesso diretto
- Prenotazione
- Registri
REGOLE APPLICATIVE
testo integrato
CAPITOLO 1
inquadramento generale
- Schema di
sintesi del DM
- Precisazioni e
definizioni per
l’applicazione
del DM
Testo centrale
- 23 -
Il Conto Termico: Regole Applicative - PRECISAZIONI E DEFINIZIONI
PRECISAZIONI E DEFINIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO
• Data di conclusione dell’intervento
• Asseverazione
• Potenza termica nominale dell’impianto
• Intervento di piccole dimensioni di produzione di energia termica da FER
• Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
• Obbligo d’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici
• ESCO
• Multi-intervento
• Cumulabilità
• Fatture e bonifici
SINTESI DECRETO
- 24 -
Il Conto Termico: Regole Applicative - PRECISAZIONI E DEFINIZIONI
DATA DI CONCLUSIONE DELL’INTERVENTO
La data di effettuazione dell’intervento o di ultimazione dei lavori attesta la conclusione dei
lavori dell’intervento per cui è richiesto l’incentivo, ivi inclusi tutti i lavori e le attività
correlate all’intervento medesimo e per i quali sono state sostenute spese ammissibili agli
incentivi ai sensi dell’articolo 5 del Decreto.
Le prestazioni professionali, comprese le diagnosi e certificazioni energetiche, anche
quando espressamente previste dal Decreto per l’intervento, non rientrano tra le attività da
considerare ai fini dell’individuazione della data di conclusione dell’intervento.
La data di conclusione dell’intervento deve essere univocamente individuata
nell’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato o dal direttore lavori sulla conformità al
progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 2 del D.Lgs. 192/05,
ovvero attraverso un auto-dichiarazione dello stesso Soggetto Responsabile nei casi in cui
tale asseverazione non risulti necessaria. Il modello di dichiarazione è riportato in allegato
4 alle presenti Regole Applicative.
In caso di multi-intervento, per data di conclusione dell’intervento, si intende quella
relativa alla conclusione dell’ultimo intervento.
Per data di entrata in esercizio, di cui all’Allegato IV del Decreto, si intende la data di
conclusione dell’intervento.
PRECISAZIONI E DEFINIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO
- 25 -
ASSEVERAZIONE
L’asseverazione deve essere redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 481 del codice
Penale e sottoscritta in originale da un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed
impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente.
L’asseverazione deve contenere la data di conclusione dell’intervento, unitamente alla
descrizione degli interventi ed al rispetto, per essi, dei requisiti tecnici indicati nel Decreto,
nelle Regole Applicative e nelle pertinenti normative.
In particolare, il tecnico abilitato deve riportare nell’asseverazione:
- la localizzazione dell’intervento, intesa come ubicazione dell’edificio/immobile presso cui è realizzato
l’intervento;
- le caratteristiche tecniche e funzionali degli interventi e dei principali componenti installati;
- il corretto dimensionamento degli interventi, compresa la giustificazione dell’eventuale potenziamento
dell’impianto, e la corretta installazione dei componenti nel rispetto delle normative vigenti;
- la conformità dell’intervento al DM 28 dicembre 2012 e alle Regole Applicative del GSE;
- la data di conclusione dell’intervento (vedi paragrafo 1.3.1);
- timbro e firma del tecnico abilitato.
In caso di multi-intervento, in alternativa a singole asseverazioni per ogni intervento, può
essere predisposta un’unica asseverazione per tutti gli interventi effettuati; in tal caso, per
data di conclusione dell’intervento si intende quella relativa alla conclusione dell’ultimo
intervento.
Un modello di asseverazione utilizzabile dal tecnico abilitato è riportato in Allegato 15.
PRECISAZIONI E DEFINIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO
Il Conto Termico: Regole Applicative - PRECISAZIONI E DEFINIZIONI
- 26 -
POTENZA TERMICA NOMINALE DELL’IMPIANTO
La potenza termica nominale dell’impianto, così come definita nell’articolo 2, comma 1,
lettera a), del Decreto, è la somma delle potenze nominali, come dichiarate dal costruttore,
degli impianti oggetto dell’intervento.
Ai fini dell’applicazione del Decreto, per potenza termica nominale si deve intendere la
potenza termica nominale utile (salvo quando specificato diversamente), ovvero la potenza
termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire
in condizioni nominali di riferimento (DM 22 novembre 2012 “Modifica dell'Allegato A del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell'edilizia”). Le condizioni di prova sono definite dalla
normativa tecnica.
Per gli interventi che riguardano la sostituzione di generatori di calore si utilizza come
grandezza di riferimento la potenza termica nominale utile, con l’esclusione degli interventi
di installazione di generatori a condensazione di cui all’art. 4, comma 1, lettera c), del
Decreto, per cui si fa riferimento alla potenza termica nominale al focolare.
PRECISAZIONI E DEFINIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO
Il Conto Termico: Regole Applicative - PRECISAZIONI E DEFINIZIONI
- 27 -
INTERVENTO DI PICCOLE DIMENSIONI DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI
RINNOVABILI E CON SISTEMI AD ALTA EFFICIENZA
Il Decreto all’art. 2 comma 1, lettera c), definisce gli interventi di piccole dimensioni di
produzione di energia termica da fonti rinnovabili e con sistemi ad alta efficienza: interventi
di installazione di impianti termici di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a) e lettera b), con
potenza termica nominale complessiva, con riferimento al singolo edificio, unità
immobiliare, fabbricato rurale o serra, inferiore a 1000 kW.
Per gli interventi di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), si intendono esclusivamente gli
interventi di installazione di impianti solari termici con superficie solare lorda inferiore a
1000 metri quadrati.
La tabella A del Decreto, con riferimento alle stesse tipologie di intervento, include i limiti
di soglia, pertanto, ai fini dell’attuazione del Decreto, i limiti di soglia sono da intendersi
inclusi come segue:
• sono ammessi interventi di installazione di generatori o gruppi di generazione di calore,
in impianti di potenza termica nominale complessiva, post operam, inferiore o uguale a
1000 kW;
• è consentita l’installazione d’impianti solari termici con superficie solare lorda inferiore
o uguale a 1000 metri quadrati connesso allo stesso impianto termico.
PRECISAZIONI E DEFINIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO
Il Conto Termico: Regole Applicative - PRECISAZIONI E DEFINIZIONI
- 28 -
SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
Ferme restando le definizioni riportate nell’Allegato 1 delle presenti Regole Applicative, si
precisa che i generatori di calore sostituiti secondo quanto previsto dall’art 4, comma 1,
lettera c), e comma 2, lettere a) e b), del Decreto, possono essere destinati, oltre
all’impiego prevalente per climatizzazione invernale , anche alla produzione di acqua calda
sanitaria. Non sono invece ammessi altri impieghi dell’energia termica, né la sola
produzione di acqua calda sanitaria.
Si precisa, inoltre, che il termine sostituzione riferito ai generatori di calore, come riportato
nelle definizioni in Allegato 1, è da intendersi la rimozione di un vecchio generatore e
l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della
potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime
utenze.
Gli interventi che comportano un incremento della potenza superiore al 10% rispetto a
quella del sistema di generazione ante-operam non sono ammessi in quanto configurano il
potenziamento dell’impianto esistente. Tuttavia, qualora l’impianto sostituito risulti
insufficiente per coprire i fabbisogni di climatizzazione invernale richiesti, è possibile
accedere agli incentivi anche per un impianto potenziato oltre la soglia del 10% (fermi
restando i limiti di potenza previsti dal Decreto), purché il corretto dimensionamento del
nuovo impianto potenziato sia adeguatamente giustificato nell’asseverazione del tecnico, di
cui dall’art. 7, comma 6, lettera c) del Decreto.
PRECISAZIONI E DEFINIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO
Il Conto Termico: Regole Applicative - PRECISAZIONI E DEFINIZIONI
- 29 -
OBBLIGO D’INTEGRAZIONE DELLE FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI
Nel caso di realizzazione di nuovi edifici o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ,
per i quali la richiesta del titolo autorizzativo e/o abilitativo è presentata successivamente
al 30 maggio 2012, è necessaria l’installazione, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs.
28/11, sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, di impianti alimentati da
fonte rinnovabile.
Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Decreto, nei casi in cui sia applicabile l’obbligo di cui
all’articolo 11, del D.Lgs. 28/11, gli interventi di cui all’art. 4, comma 1 e comma 2, del
Decreto, accedono agli incentivi previsti limitatamente alla quota eccedente quella
necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi.
Il Soggetto Responsabile, in questi casi, dovrà predisporre un’apposita relazione, redatta da
tecnico abilitato, attestante la quota d’obbligo e, conseguentemente, la quota rinnovabile
eccedente l’obbligo, che ha diritto agli incentivi previsti dal Decreto. Le fatture dovranno
riportare, in modo evidente, solo le voci di costo della parte degli interventi che ha diritto
agli incentivi.
PRECISAZIONI E DEFINIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO
Il Conto Termico: Regole Applicative - PRECISAZIONI E DEFINIZIONI
- 30 -
ESCO
Ai fini del Decreto, si considerano ESCO:
a. i soggetti in possesso di certificazione ai sensi della norma UNI CEI 11352;
b. i soggetti che riportano, nel proprio statuto societario, la fornitura di servizi energetici e che sono presenti
nell’elenco delle SSE* che accedono al meccanismo dei certificati bianchi, predisposto dall’AEEG ed attualmente
gestito dal GSE;
c. i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 115/08, ovvero le persone fisiche o giuridiche che
forniscono servizi energetici o altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei
locali dell'utente e, ciò facendo, accettano un certo margine di rischio finanziario.
Le ESCO possono richiedere gli incentivi, in relazione agli interventi di cui all’art. 4 del Decreto, in ragione della stipula,
con una PA o con un soggetto privato (in questo caso per i soli interventi di cui all’art. 4 comma 2 – categoria 2), di un
contratto per il finanziamento tramite terzi o di un contratto di rendimento energetico ovvero di una convenzione per
il servizio energia. In particolare:
• nel caso in cui l’Amministrazione pubblica intenda avvalersi di una ESCO deve stipulare con essa un contratto di
rendimento energetico (energy performance contract – EPC);
• nel caso in cui il Soggetto privato intenda avvalersi di una ESCO deve stipulare con essa un contratto di
prestazione/servizio energetico (rendimento energetico o di servizio energia, anche Plus).
* Società di Servizi Energetici: società, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che alla data di avvio del progetto
hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi energetici integrati per la realizzazione e l’eventuale
successiva gestione di interventi. Decorsi due anni dall’emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui
all’articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 115/08, a tali soggetti è richiesta la certificazione di cui alla norma UNI CEI 11352, in accordo
con il Decreto interministeriale 28 dicembre 2012 relativo al potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi.
PRECISAZIONI E DEFINIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO
Il Conto Termico: Regole Applicative - PRECISAZIONI E DEFINIZIONI
- 31 -
MULTI-INTERVENTO
Per multi-intervento si intende (come riportato in Allegato 1) la realizzazione contestuale di più interventi di differente
tipologia (con riferimento alle tipologie di cui all’art. 4 del Decreto), relativi allo stesso edificio o unità immobiliare.
Si precisa che, in questo caso:
• il Soggetto Responsabile deve presentare al GSE una sola scheda-domanda (scheda “multi-intervento”) entro 60
giorni dalla conclusione dell’intervento;
• la data di conclusione dell’intervento corrisponde a quella della conclusione lavori dell’ultimo intervento
realizzato;
• in alternativa a singole asseverazioni per ogni intervento, può essere predisposta un’unica asseverazione per tutti
gli interventi effettuati, che dettagli, adeguatamente e comunque, tutti gli N interventi;
• la valutazione della richiesta di concessione degli incentivi, operata dal GSE, prevede un procedimento istruttorio
unico; qualora, anche con riferimento ad un singolo intervento (degli N costituenti il “multi-intervento”), fossero
rilevate delle non-conformità tali da richiedere integrazioni di natura documentale al SR, l’intero procedimento
verrà sospeso;
• la tabella inserita nella richiesta di concessione degli incentivi riassume gli importi indicativi specifici per ciascun
intervento, le relative ripartizioni in rate nonché i totali annui previsti come erogazione a favore del SR;
l’ammontare dell’incentivo è da intendersi pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli interventi.
PRECISAZIONI E DEFINIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO
Il Conto Termico: Regole Applicative - PRECISAZIONI E DEFINIZIONI
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MULTI-INTERVENTO – Impianti integrati in opera e ibridi compatti (assemblati in fabbrica) (1)
In caso di multi-intervento rappresentato dall’integrazione funzionale in opera di impianti per la climatizzazione
invernale ed eventualmente per la produzione di acqua calda sanitaria (impianto termico integrato), l’ammontare
dell’incentivo è pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli interventi, nel rispetto dei valori massimi degli
incentivi indicati dal Decreto. I costi di ciascun impianto devono essere evidenziati separatamente nella
documentazione da presentare al GSE.
In caso di impianti per la climatizzazione invernale ed eventualmente per la produzione di acqua calda sanitaria,
costituiti dall’integrazione funzionale di singoli sub-impianti assemblati in fabbrica (impianto termico ibrido compatto)
e dotati di specifica certificazione di prodotto (c.d. factory made), l’ammontare dell’incentivo è pari alla somma degli
incentivi relativi ai singoli sub-impianti. I costi potranno essere presentati al GSE anche come unica fattura e relativa
ricevuta di bonifico.
Tali sub-impianti, sia in caso di impianto termico integrato sia in caso di impianto termico ibrido compatto, possono
appartenere alle tipologie 1.C, 2.A, 2.B, 2.C e 2.D (la tipologia 1.C è riservata alle PA). In ogni caso, nessuno dei sub-
impianti può svolgere la funzione di backup del sistema, o altra funzione diversa dalla climatizzazione invernale ed
eventuale contemporanea produzione di ACS.
PRECISAZIONI E DEFINIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO
Il Conto Termico: Regole Applicative - PRECISAZIONI E DEFINIZIONI
- 33 -
MULTI-INTERVENTO – Impianti integrati in opera e ibridi compatti (assemblati in fabbrica) (2)
In caso di impianto termico ibrido compatto, l’asseverazione, o la dichiarazione del Soggetto Responsabile , da
presentare al GSE insieme con la richiesta di concessione degli incentivi, dovrà essere corredata da una relazione
tecnica, indipendentemente dalla taglia dell’impianto, che illustri, anche attraverso elaborati grafici e schemi a blocchi
dell’impianto, le caratteristiche tecniche del sistema ibrido nel suo complesso e dei singoli sub-impianti, garantendo
che nessuno dei sub-impianti svolga la funzione di backup del sistema, o altra funzione diversa dalla climatizzazione
invernale ed eventuale contemporanea produzione di ACS. Alla relazione tecnica dovranno essere allegate le
certificazioni di prodotto (factory made). Tale relazione potrà anche essere predisposta dal produttore del sistema
prefabbricato.
Non sono ammessi impianti ibridi per la produzione di calore di processo o per la sola produzione di ACS, con
l’esclusione della combinazione di interventi 2.D e 2.C per la produzione di ACS, che è ammessa.
Ogni singolo sub-impianto, sia in caso di impianto termico integrato sia in caso di impianto termico ibrido compatto,
deve rispettare i requisiti previsti dal Decreto e dalle presenti Regole Applicative, in modo indipendente. Qualora
dall’integrazione funzionale, in opera o in fabbrica, alcuni componenti d’impianto risultino comuni a più sub-impianti
(es. i sistemi di accumulo, componenti elettrici/elettronici, ecc.), devono essere rispettati, comunque, i requisiti più
stringenti. Qualora dall’integrazione funzionale alcuni componenti d’impianto risultino superflui, la relazione tecnica a
corredo dell’asseverazione/dichiarazione dovrà illustrare dettagliatamente tale aspetto tecnico.
PRECISAZIONI E DEFINIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO
Il Conto Termico: Regole Applicative - PRECISAZIONI E DEFINIZIONI
- 34 -
LE CONDIZIONI DI CUMULABILITÀ DEGLI INCENTIVI
Oltre a quanto già disposto all’art. 12 del DM, si precisa che:
a. per interventi realizzati presso edifici pubblici ad uso pubblico si intendono gli interventi realizzati dalla PA in
qualità di Soggetto Responsabile, o avvalendosi di una ESCO, presso edifici di proprietà della PA. In tal caso, gli
incentivi di cui al Decreto sono cumulabili, oltre che con i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in
conto interesse, anche con contributi in conto capitale, non statali, a integrazione degli incentivi riconosciuti ai
sensi del Decreto, nei limiti di un finanziamento massimo pari al 100% delle spese ammissibili;
b. con riferimento agli interventi realizzati da soggetti privati, gli incentivi di cui al Decreto non sono cumulabili con
altri incentivi statali, tra cui le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dalla legge 27
dicembre 1997, n. 449 e s.m.i., le detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica del
patrimonio edilizio esistente, di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., i titoli di efficienza energetica
(certificati bianchi) per interventi di efficienza energetica negli usi finali dell’energia, di cui al decreto 20 luglio
2004 e s.m.i., i certificati bianchi per la Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), di cui al decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico del 5 settembre 2011 e s.m.i.; sono invece cumulabili con i fondi di garanzia, i fondi di
rotazione e i contributi in conto interesse e con altri incentivi non statali, ad integrazione degli incentivi
riconosciuti ai sensi del Decreto, nei limiti di un finanziamento massimo pari al 100% delle spese ammissibili;
c. con riferimento agli interventi realizzati da soggetti privati titolari di reddito d’impresa o reddito agrario, gli
incentivi di cui al Decreto sono cumulabili con altri incentivi non statali, ad integrazione degli incentivi
riconosciuti ai sensi del Decreto, nel limite del 60% previsto dalla legislazione sugli aiuti di Stato.
PRECISAZIONI E DEFINIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO
Il Conto Termico: Regole Applicative - PRECISAZIONI E DEFINIZIONI
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FATTURE E BONIFICI (1)
Ai fini dell’ammissione all’incentivo è necessario produrre copia delle fatture attestanti il costo sostenuto e la ricevuta
del bonifico bancario o postale con cui tali spese sono state pagate.
Sono esentati dalla presentazione di fatture e ricevute dei bonifici gli interventi realizzati su edifici delle
Amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del Decreto, per i quali è stato stipulato un contratto di
rendimento energetico (EPC) tra PA e ESCO, quest’ultima in qualità di Soggetto responsabile dell’intervento, integrato
con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati.
Sono inoltre esentati dalla presentazione di fatture e ricevute dei bonifici gli interventi realizzati su edifici di privati, di
cui all’art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto, per i quali è stato stipulato un contratto di prestazione/servizio
energetico (rendimento energetico o di servizio energia, anche Plus) tra Soggetto privato e ESCO, quest’ultima in
qualità di Soggetto responsabile dell’intervento, integrato con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati.
In caso di multi-intervento è necessario che ciascun intervento sia fatturato separatamente.
Solo in caso di impianto termico ibrido compatto (vedi paragrafo 1.3.8), dotati di specifica certificazione di prodotto
(c.d. factory made), i costi potranno essere presentati al GSE anche come unica fattura e relativa ricevuta di bonifico.
FATTURE:
• le fatture devono descrivere con chiarezza la tipologia d’intervento oggetto d’incentivazione;
• le fatture devono riportare la Partita IVA del soggetto emittente beneficiario del pagamento e il nominativo del
Soggetto Responsabile, compreso il codice fiscale e/o la Partita IVA;
• le fatture devono essere intestate al Soggetto Responsabile;
• nel caso in cui il soggetto abbia fatto ricorso alla locazione finanziaria, la fattura sarà intestata alla società di leasing
e dovrà essere allegata anche una copia del contratto di leasing;
• la somma degli importi deve coincidere con la spesa totale consuntivata indicata nella scheda d’ammissione.
PRECISAZIONI E DEFINIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO
Il Conto Termico: Regole Applicative - PRECISAZIONI E DEFINIZIONI
- 36 -
FATTURE E BONIFICI (2)
Ricevute dei BONIFICI effettuati:
• la causale deve riportare il riferimento al Decreto Ministeriale del 28/12/2012;
• la causale deve riportare il riferimento al numero della fattura e relativa data;
• se non già presenti in altro punto della ricevuta del bonifico, la causale deve riportare Partita IVA e codice fiscale del
Soggetto beneficiario del pagamento e del Soggetto Responsabile;
• in caso di locazione finanziaria, la causale del bonifico effettuato dalla società di leasing deve riportare i riferimenti
del Soggetto Responsabile (nominativo e Partita IVA e/o codice fiscale);
• in caso di finanziamento tramite terzi diverso dal leasing (ad es. il credito al consumo tramite società finanziaria), la
causale del bonifico deve riportare i riferimenti del Soggetto Responsabile (nominativo e Partita IVA e/o codice
fiscale);
• in caso di pagamento effettuato da un soggetto diverso dal Soggetto Responsabile e non riconducibile alle
fattispecie suddette (leasing, credito al consumo), la causale deve riportare la frase: ”pagamento effettuato per conto
di … (nominativo e codice fiscale del Soggetto Responsabile)”.
Nei casi in cui i flussi di fatturazione non consentano l’emissione della fattura al momento del pagamento, nel bonifico
potranno essere indicati gli estremi dell’ordinativo (N. d’ordine); dovrà essere comunque inviata al GSE anche la copia
della fattura, insieme con la copia della ricevuta del bonifico, entrambe riportanti gli estremi dell’ordinativo (N.
d’ordine).
Si segnala di NON UTILIZZARE i modelli standard di bonifico che fanno riferimento alle detrazioni fiscali per la
riqualificazione energetica (65% - 55%) o per la ristrutturazione edilizia (50% - 36%). L’indicazione nella causale di
riferimenti a norme di legge inerenti le suddette detrazioni fiscali determinerà la non accettazione della richiesta.
PRECISAZIONI E DEFINIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO
Il Conto Termico: Regole Applicative - PRECISAZIONI E DEFINIZIONI
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FATTURE E BONIFICI (3)
Esempio di compilazione di una causale(/i):
“DM 28/12/2012 FATTURA 1120/2013 SR VFEFCN81L21H471Y P.iva 12345678910 BENEFICIARIO VFEFCN81L21H471Y
P.iva 12345678910”
“(rif. Decreto) [DM 28/12/2012] + (rif. fattura) [FATTURA 1120/2013] + (Codice Fiscale Soggetto Responsabile) [SR
VFEFCN81L21H471Y] + (Codice Fiscale/Partita IVA/Identificativo fiscale beneficiario) [BENEFICIARIO
VFEFCN81L21H471Y]”
Nota: l’utilizzo dei separatori nell’indicazione delle date, ecc. (/ - ; ...) è discrezionale e dipende dalle funzionalità
dell’applicativo utilizzato dagli Istituti bancari.
L’opzione Identificativo fiscale è riservata agli operatori esteri privi di Partita IVA o Codice Fiscale.
PRECISAZIONI E DEFINIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO
Il Conto Termico: Regole Applicative - PRECISAZIONI E DEFINIZIONI
- 38 -
FAQ D-10 - In caso di installazione di impianti solari termici anche abbinati a solar
cooling (art. 4, comma 2, lettera c, del DM 28 dicembre 2012), un soggetto che
acquisisce un diritto reale o personale di godimento relativo alla sola superficie di posa
del “campo solare” (es. lastrico solare di un edificio) può configurarsi come Soggetto
Ammesso e/o Soggetto Responsabile ai fini del Conto Termico?
Il D.M. 28 dicembre 2012 individua, ai fini dell’accesso ai relativi meccanismi d’incentivazione, due
specifiche tipologie di soggetti:
• i cd. “Soggetti Ammessi”, in qualità di soggetti beneficiari degli interventi oggetto di
incentivazione;
• i cd. “Soggetti Responsabili”, in qualità di soggetti che hanno sostenuto direttamente le spese per
l’esecuzione degli interventi.
In particolare, nelle Regole Applicative (edizione 4 dicembre 2013) si specifica che per Soggetti
Ammessi si intendono:
• i soggetti titolari di diritto di proprietà (anche nuda proprietà) dell’edificio/immobile;
• i soggetti che hanno la disponibilità dell’edificio/immobile, perché titolari di diritto reale o
personale di godimento. Tali soggetti potranno accedere agli incentivi o in qualità di Soggetto
Responsabile, o avvalendosi di una ESCO, in alternativa al proprietario.
[…]
Non è […] ammessa la realizzazione di un intervento da parte di un soggetto che intenda
configurarsi come Soggetto Ammesso e/o Responsabile acquisendo un diritto reale o personale di
godimento relativo alla sola superficie di posa del campo solare termico (es. lastrico solare di un
edificio).
Il Conto Termico: FAQ
- 39 -
FAQ D-11 - Può una ESCO che realizza una impianto solare termico stipulare con il
cliente un contratto di Servizio Energia o di Rendimento energetico senza però
garantire la fornitura del vettore energetico?
Una ESCO che intenda stipulare con un cliente un contratto per la fornitura di un servizio energetico
avente ad oggetto la realizzazione di un impianto solare termico e, al tempo stesso, richiedere, per
il medesimo intervento, l’ammissione agli incentivi previsti dal DM 28 dicembre 2012, deve
necessariamente stipulare un contratto di servizio energia o di rendimento energetico che abbia
tutti i requisiti previsti dall’Allegato II del D.Lgs. 115/2008, tra cui anche la fornitura del vettore
energetico.
Tuttavia, qualora l’impianto solare termico sia destinato alla sola produzione di acqua calda
sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale, la ESCO, ai fini
dell’ammissione agli incentivi previsti dal DM 28 dicembre 2012, può presentare un contratto che
rispetti i requisiti previsti dall’Allegato II del D.Lgs. 115/2008 per il servizio energia con esclusione
degli obblighi di cui al paragrafo 4, punto 1, lettere c) “fornitura del vettore energetico”, e)
“determinazione dei gradi-giorno”, p) “tecnico di controparte” (escluso solo per committenti
Soggetti privati) e r) “aggiornamento libretto di centrale”.
Il Conto Termico: FAQ
- 40 -
FAQ D-12 - Il possesso del certificato di conformità Solar Keymark garantisce il rispetto
dei requisiti richiesti dal D.M. 28 dicembre 2012, con riferimento alle previste
certificazioni e prestazioni minime?
Il Solar Keymark è un marchio per la certificazione su base volontaria dei prodotti del solare
termico.
[…]
Il possesso del certificato Solar Keymark garantisce, pertanto, il rispetto del requisito, previsto
dall’Allegato II, art. 1, comma 1.3, lettera a) del decreto 28 dicembre 2012, della conformità del
prodotto alla norma UNI EN 12975 o UNI EN 12976, rilasciata da laboratorio accreditato, mentre il
rispetto dei valori minimi di rendimento termico dei collettori solari o di producibilità specifica
dei sistemi solari (requisito richiesto dall’Allegato II, art. 1, comma 1.3, lettera b del decreto 28
dicembre 2012 e dalle Regole Applicative) va verificato sulla base della scheda tecnica allegata al
Certificato Solar Keymark. Per i collettori solari piani, qualora i parametri della curva di efficienza
riportati nella scheda tecnica fossero definiti in base alla superficie di apertura, la verifica del
rispetto dei valori minimi di rendimento termico riferiti alla superficie dell’assorbitore (prevista dal
decreto) potrà essere eseguita convertendo i parametri in base al rapporto delle aree di apertura e
dell'assorbitore, come previsto dalla norma EN12975-2 (clausola 6.1.4.8.4.3 - Conversion of thermal
performance test characteristics).
Il Conto Termico: FAQ
- 41 -
• Il Conto Termico (DM 28/12/12) e le Regole applicative
• Esempi di interventi
• Portaltermico
• Risultati e conclusioni
INDICE
- 42 -
Il Conto Termico: Esempi di interventi
Categoria 1: sostituzione di chiusure trasparenti
Caratteristiche dell’intervento
- sostituzione di chiusure trasparenti
di superficie complessiva S = 100 m2
- edificio pubblico localizzato a Torino
Caso 1 - costo indicativo dell’intervento: 40.000 € (C = 400 €/m2)
Caso 2 - costo indicativo dell’intervento: 70.000 € (C = 700 €/m2)
- costo specifico massimo ammissibile (zona climatica E): Cmax 450 €/m2
L’incentivo è corrisposto dal GSE in 5 rate annuali:
- da 3.200 € per il Caso 1 (400 €/m2 x 40% x100 m2 /5 )
- da 3.600 € per il Caso 2 (450 €/m2 x 40% x100 m2 /5 )
NOTA: i valori riportati negli esempi sono al lordo dei corrispettivi richiesti per la gestione del
meccanismo di incentivazione (1% del valore dell’incentivo, con un massimo di 150 €).
- 43 -
Il Conto Termico: Esempi di interventi
Categoria 2: Installazione di collettori solari per produzione di
acqua calda sanitaria
Caratteristiche dell’impianto installato
- collettori solari piani vetrati
- superficie lorda dei collettori: 4 m2
L’incentivo è corrisposto dal GSE in 2 rate annuali di 680 €
- 44 -
Categoria 2: Sostituzione di una stufa a legna con una stufa a pellet
Caratteristiche del generatore installato
- stufa a pellet
- potenza termica utile: 10 kW
- emissioni in atmosfera entro i limiti previsti ma non tali da accedere ai
coefficienti premianti
Incentivo corrisposto dal GSE in 2 rate annuali:
- rata annua, se in Zona E (es. Torino): 524 €
- rata annua, se in Zona D (es. Roma): 431 €
- rata annua, se in Zona C (es. Bari): 339 €
Il Conto Termico: Esempi di interventi
- 45 -
Categoria 2: Sostituzione di una caldaia a gas naturale con una
pompa di calore geotermica
Caratteristiche del generatore installato
- pompa di calore elettrica salamoia/acqua
- COP: 4,5
- potenza termica utile: 25 kW
Incentivo corrisposto dal GSE in 2 rate annuali:
- rata annua, se in Zona E (es. Torino): 2.380 €
- rata annua, se in Zona D (es. Roma): 1.960 €
- rata annua, se in Zona C (es. Bari): 1.540 €
Il Conto Termico: Esempi di interventi
- 46 -
Isolamento esterno copertura
Sostituzione impianto termico con caldaia di tipo a condensazione
Il Conto Termico: Esempi di interventi realizzati
- 47 -
Caldaia alimentata a biomassa
Stufa alimentata a biomassa (pellet)
Il Conto Termico: Esempi di interventi realizzati
- 48 -
Installazione impianto solare termico per acs
Certificazione Solar keymark
Il Conto Termico: Esempi di interventi realizzati
- 49 -
• Il Conto Termico (DM 28/12/12) e le Regole applicative
• Esempi di interventi
• Portaltermico
• Risultati e conclusioni
INDICE
- 50 -
CICLO DI VITA DEI MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE
​GSE promuove la sostenibilità ambientale attraverso l’incentivazione e lo sviluppo delle fonti di
energia rinnovabile. Attraverso processi consolidati e tecnologie all’avanguardia il GSE si occupa di
seguire i propri clienti in tutto il ciclo di vita dell’incentivo con l’obiettivo di garantire il sostegno
economico per l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
ISTRUTTORIA
INVIA RICHIESTA
CONTRATTUALIZZAZIONE
EROGAZIONE INCENTIVO
REGISTRAZIONE
A
B
C
D
E
• Acquisizione Dati Anagrafici
• Rilascio Credenziali
• Acquisizione Dati Tecnici
• Acquisizione Dati Commerciali
• Acquisizione Documentazione
• Verifica Contenuti
• Verifica Documentazione
• Integrazione
• Accettazione Richiesta di Incentivo
• Contratto
• Generazione Benestare
• Erogazione Incentivi
- 51 -
REGISTRAZIONE – FASI DEL PROCESSO
OPERATORE ENERGETICO
L’utente accede in GWA ed
inserisce i dati dell’OE per
cui sta operando.
Tali dati differiscono a
seconda della tipologia
giuridica dell’OE.
L’area clienti del GSE è il punto unico di accesso a tutti i servizi web erogati dal
GSE . Le funzionalità operative sono:
• Gestione dell’Anagrafica del Cliente (Operatore Energetico )
• Gestione dell’Anagrafica dell’Utente che opera per conto dell’Operatore
Energetico
• Rilascio credenziali di accesso all’utente e del PIN Operatore
• Abilitazione ai servizi web erogati dal GSE
• Accesso ai servizi web
UTENTE
L’utente inserisce i dati
personali (Cognome,
Nome, Codice Fiscale).
Il sistema provvederà a
generare una password
personale per accedere
nell’area clienti.
SERVIZI
L’utente richiede di essere
sottoscritto / abilitato ad
accedere ad uno o più
servizi erogati dal GSE.
Uno tra questi servizi sarà
il
GWA – GESTIONE WEB ACCESS
- 52 -
–- HOME PAGE
Il portale gestisce il meccanismo di incentivazione per interventi di incremento dell’efficienza
energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Conto Termico).
- 53 -
MENU PER ACCESSO ALLE FUNZIONALITA’
L’utente attraverso tale menù può accedere facilmente e velocemente alle funzionalità
presenti all’interno dell’applicazione web.
- HOME PAGE
Il portale gestisce il meccanismo di incentivazione per interventi di incremento dell’efficienza
energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Conto Termico).
- 54 -
Sezione dedicata alle Comunicazioni e alle News personali
dell’utente che sta operando nel sito. Tali informazioni
riguarderanno lo stato di avanzamento delle richieste con il
dettaglio di eventuali azioni richieste per completare l’iter
approvativo (es. Integrazioni documentali, ecc. ).
- HOME PAGE
Il portale gestisce il meccanismo di incentivazione per interventi di incremento dell’efficienza
energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Conto Termico).
- 55 -
Sezione dedicata
all’inserimento
della richiesta.
Identificazione
Soggetto
Gestione
Immobile
Selezione
Interventi
Compilazione
Richiesta
Invio
Richiesta
FASI DELLA RICHIESTA
- HOME PAGE
Il portale gestisce il meccanismo di incentivazione per interventi di incremento dell’efficienza
energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Conto Termico).
- 56 -
Identificazione
Soggetto
Gestione
Immobile
Selezione
Interventi
Compilazione
Richiesta
Invio
Richiesta
Il Soggetto
Responsabile deve
inserire i dati
tecnici dell’edificio
prima
dell’intervento. Tali
dati riguardano i
dati degli impianti
pre esistenti e i
dati caratterizzanti
l’involucro opaco
(Coperture, Solai,
Pareti) e
l’Involucro
Trasparente
dell’edificio.
IMPIANTO INVOLUCRO
Impianti di Climatizzazione
Coperture ,
Pavimenti , Pareti
Impianti di Climatizzazione Chiusure Trasparenti
Impianti di Climatizzazione
Impianti di Climatizzazione Chiusure Trasparenti
Impianti di Climatizzazione
Impianti di Climatizzazione
Fonti Rinnovabili
Produzione Acqua Calda
Produzione Acqua Calda
INTERVENTI
- NUOVA RICHIESTA - FASI DELLA RICHIESTA
- 57 -
Identificazione
Soggetto
Gestione
Immobile
Selezione
Interventi
Compilazione
Richiesta
Invio
Richiesta
INVIO DELLA RICHIESTA
In questa fase viene eseguito
l’invio della richiesta di
incentivazione che si compone
dei seguenti passi operativi di
seguito illustrati.
RICHIESTA
- NUOVA RICHIESTA - FASI DELLA RICHIESTA
- 58 -
• Il Conto Termico (DM 28/12/12) e le Regole applicative
• Esempi di interventi
• Portaltermico
• Risultati e conclusioni
INDICE
- 59 -
Il Conto Termico: Attività sviluppate e situazione attuale
 Regole Applicative del D.M. 28 dicembre 2012
 ((procedimento amministrativo dematerializzato)
e relativo manuale utente
 Sezione dedicata del sito istituzionale del GSE
 Contact Center
 FAQ sugli aspetti normativi e tecnici
 Modelli per dichiarazioni
 Rispetto dei 60 gg. previsti per l’istruttoria del GSE
Negli ultimi mesi è migliorata la qualità delle Richieste presentate dagli operatori
Si può quindi considerare superato il periodo di prova
- 60 -
Quadro d’insieme dei risultati al 02/02/2015
RICHIESTE INVIATE AL GSE
ACCESSO DIRETTO PRENOTAZIONE
AMMESSE AI
REGISTRI
TOTALE
10.208 125 29 * 10.362
Accesso Diretto – Istruttoria (dati 03/12/2014)
Con riferimento ai dati del 03/12/2014:
• le 7.613 Richieste Concessione Incentivi
(RCI) accolte sono ripartite rispettivamente in
2% PA (130 RCI) e 98% Soggetti privati (7.483
RCI)
• in termini di incentivi associati alle 7.613 RCI
(circa 23,4 mln di incentivo complessivo), la
ripartizione è invece 16% PA (3,7 mln di €) e
84% Soggetti privati (19,7 mln di €)
• 130 RCI da parte di PA accolte  3,7 mln di
€ complessivi (0,74 mln di € annui) di cui 89
inviate direttamente da Comuni (3 mln di €
complessivi)
Il Conto Termico: Risultati
* di cui 10 (3 PA e 7 Soggetti
privati) iscritti nei Registri 2013 e
19 (tutti PR) nel Registro 2014
+1.200 in 2 mesi
- 61 -
Distribuzione per tipologia dei 7.948 interventi riconosciuti (al 03/12/2014)
Nota: Il totale degli interventi riconosciuti (7.948) è
sempre maggiore del totale delle richieste di
concessione dell'incentivo accolte (7.613) in quanto
alcune delle richieste sono "multintervento"
Distribuzione incentivi totali riconosciuti
(circa 23,4 M€)
Il Conto Termico: Risultati
- 62 -
Novità Legge n. 164/2014 (“Sblocca Italia”)
• Semplificazione procedurale dello strumento attraverso l’utilizzo di modulistica predeterminata
• Potenziamento dello strumento, anche attraverso la diversificazione e l’innovazione tecnologica
• Ampliamento del perimetro dei Soggetti ammessi (edilizia popolare e a cooperative di abitanti)
per le categorie di incentivi della Pubblica Amministrazione
Il Conto Termico - Lavori in corso: Evoluzione del meccanismo
Linee di sviluppo futuro del meccanismo
• Armonizzazione del Conto Termico con gli altri strumenti incentivanti vigenti (principalmente TEE)
• Complessiva semplificazione tecnica e gestionale per la presentazione delle richieste da parte
degli operatori (razionalizzazione e riduzione delle informazioni da fornire)
• Maggior semplificazione per apparecchi di piccola taglia per uso domestico e piccolo terziario
• Promozione dello strumento, in particolare verso la Pubblica Amministrazione
Prevista l’emanazione di nuovo DM per l’aggiornamento, la semplificazione e
il potenziamento del Conto Termico
- 63 -
Grazie per l’attenzione
- 64 -
Il Conto Termico
Appendice 1 - Focus interventi categoria 1
- 65 -
Il Conto Termico: Intervento 1.A – Isolamento termico di superfici opache
Isolamento di coperture, pavimenti/solai e pareti perimetrali di edifici esistenti o unità
immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione.
Per ogni tipologia di superficie opaca (copertura, pavimento o parete) è definito un valore
limite massimo di trasmittanza in funzione della zona climatica.
[Tabella 3 – Allegato I - DM 28.12.12]
Tipologia di intervento
Costo
massimo
(Cmax)
Valore
massimo
dell'incentivo
Imax [€]
a) Strutture opache orizzontali(*): isolamento
coperture
(a+b+c)
≤250.000
Esterno 200 €/m2
Interno 100 €/m2
Copertura ventilata 250 €/m2
b) Strutture opache orizzontali: isolamento
pavimenti
Esterno 120 €/m2
Interno 100 €/m2
c) Strutture opache verticali: isolamento pareti
perimetrali
Esterno 100 €/m2
Interno 80 €/m2
Parete ventilata 150 €/m2
(*) Sono incluse le superfici comunque inclinate, se relative a copertura.
- 66 -
Il Conto Termico: Intervento 1.B – Sostituzione di chiusure trasparenti
Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi, in edifici esistenti o unità
immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione.
Le chiusure trasparenti possono anche essere chiusure assimilabili, quali porte vetrate,
finestre e vetrate, anche se non apribili. Sono ammessi anche interventi di miglioramento
delle caratteristiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.
Le chiusure trasparenti sostituite devono rispettare i valori limite massimi di trasmittanza in
funzione della zona climatica.
[Tabella 3.d) - Allegato I - DM 28.12.12]
Tipologia di intervento
Costo
massimo
(Cmax)
Valore
massimo
dell'incentivo
Imax [€]
d) Sostituzione di chiusure
trasparenti, comprensive di
infissi se installate
congiuntamente a sistemi di
termoregolazione o valvole
termostatiche ovvero in presenza
di detti sistemi al momento
dell'intervento
350 €/m2
per le zone
climatiche
A, B, C
45.000
450 €/m2
per le zone
climatiche
D, E, F
60.000
- 67 -
Il Conto Termico: Intervento 1.C – Caldaie a condensazione
Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale, in edifici
esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, con impianti
utilizzanti generatori a condensazione. Sono ammessi anche i generatori di calore (caldaie)
a condensazione ad aria, purché rispettanti tutti i requisiti previsti dal Decreto.
[Tabella 3 – Allegato I - DM 28.12.12]
Costo massimo ammissibile
Cmax
Valore massimo dell'incentivo
Imax [€]
Generatori di calore a condensazione con Pn int ≤ 35 kWt 160 €/kWt 2.300
Generatori di calore a condensazione con Pn int > 35 kWt 130 €/kWt 26.000
- 68 -
Il Conto Termico: Intervento 1.D – Installazione di sistemi di schermatura
Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con
esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili, in edifici esistenti o
unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di
climatizzazione.
[Tabella 4 - Allegato I - DM 28.12.12]
Tipologia di Intervento
Costo massimo ammissibile
(Cmax)
Valore massimo dell'incentivo
Imax [€]
Installazione di sistemi di schermatura e/o
ombreggiamento fissi, anche integrati, o mobili
150 €/m2 20.000
Installazione di meccanismi automatici di
regolazione e controllo delle schermature
30 €/m2 3.000
- 69 -
Il Conto Termico
Appendice 2 – Schede di sintesi e casi esempio
- 70 -
Il Conto Termico: Interventi categoria 1
L’incentivo per gli interventi di categoria 1, riconosciuto alle sole Amministrazioni pubbliche, è
calcolato in funzione della spesa sostenuta fino a un massimo del 40% delle spese ammissibili,
nei limiti definiti in termini di massimali di incentivo (Imax) e di costo specifico (Cmax).
L’incentivo, così calcolato, viene ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti.
- 71 -
Il Conto Termico: Interventi categoria 2
La tabella riporta, con
riferimento ai diversi tipi di
intervento di categoria 2, la
durata degli incentivi, il costo
massimo ammissibile e il valore
massimo dell’incentivo
riconosciuto alle PA ed ai
Soggetti privati.
* Per classi di Potenza nominale (Pn),
Superficie solare lorda (SL) o Capacità (Q)
** In caso installazione di pompe di calore
geotermiche l’incentivo viene incrementato
circa del 30%
*** In caso installazione di apparecchi che
garantiscono livelli di emissioni di
particolato inferiori a determinati valori,
l’incentivo si incrementa del 20% o del 50%
- 72 -
Il Conto Termico: Esempi di interventi
Esempio 1 – Palazzetto dello sport: generatore a
condensazione e solare termico
Esempio 2 – Palazzo comunale: involucro opaco, chiusure
trasparenti e generatore a condensazione
Esempio 3 – Complesso scolastico: involucro opaco e chiusure
trasparenti
- 73 -
Caratteristiche dell’edificio:
• Edificio utilizzato per attività sportive
• Superficie utile: 1.800 m2 circa
• Volume netto riscaldato: 15.000 m3 circa
Caratteristiche dell’intervento incentivato:
• Sostituzione del generatore preesistente (ad olio
combustibile, da 640 kW) con generatore a
condensazione a gas naturale da 540 kW;
• Installazione 14 m2 di collettori solari termici per
integrazione alla produzione di acqua calda sanitaria;
• Diagnosi e certificazione energetica.
Dettaglio spese sostenute:
 Generatore a condensazione: 65.000 €
 Solare termico: 7.500 €
 Diagnosi e certificazione energetica: 4.700 €
 Spesa totale: 77.200 €
Dettaglio incentivo riconosciuto:
 Generatore a condensazione: 26.000 €
 Solare termico: 4.700 €
 Diagnosi e certificazione energetica: 4.700 €
 Incentivo totale lordo: 35.400 € (46% spesa)
ES. 1 - Interventi: generatore a condensazione (1.C) e solare termico (2.C)
Il Conto Termico: Esempio 1 – Palazzetto dello sport
- 74 -
Caratteristiche dell’edificio:
• Edificio ad uso uffici
• Superficie utile: 470 m2 circa
• Volume netto riscaldato: 1.335 m3 circa
ES. 2 - Interventi: coibentazione involucro opaco (1.A), chiusure trasparenti (1.B) e
generatore a condensazione (1.C)
Sottotetto pre intervento
Sottotetto post intervento Solaio verso esterno post intervento
Caratteristiche dell’intervento incentivato (1):
• Coibentazione involucro opaco: coibentazione sottotetto
(190 m2) e solaio verso esterno su cantina non riscaldata (172 m2);
Il Conto Termico: Esempio 2 – Palazzo comunale
- 75 -
Caratteristiche dell’intervento incentivato (2):
• Sostituzione chiusure trasparenti (48 m2);
• Sostituzione del generatore preesistente (a gasolio, da 58 kW) con generatore
a condensazione a gas naturale da 52 kW;
• Diagnosi e certificazione energetica.
Dettaglio chiusure trasparenti Generatore di calore a condensazione Valvole termostatiche
Dettaglio spese sostenute:
 Involucro opaco: 49.000 €
 Chiusure trasparenti: 60.500 €
 Generatore a condensazione: 30.000 €
 Diagnosi e certificazione energetica: 1.800 €
 Spesa totale: 141.300 €
Dettaglio incentivo riconosciuto:
 Involucro opaco: 16.000 €
 Chiusure trasparenti: 8.500 €
 Generatore a condensazione: 2.700 €
 Diagnosi e certificazione energetica: 1.200 €
 Incentivo totale lordo: 28.400 € (20% spesa)
Il Conto Termico: Esempio 2 – Palazzo comunale
- 76 -
Caratteristiche dell’edificio:
• Edificio adibito ad attività scolastiche
• Periodo di costruzione: anni 80
• Superficie utile: 2.630 m2 ca.
• Volume netto riscaldato: 10.300 m3 ca.
ES. 3 - Interventi: coibentazione involucro opaco (1.A) e chiusure trasparenti (1.B)
Caratteristiche dell’intervento incentivato:
• Coibentazione involucro opaco: coibentazione copertura (1.990 m2) e pareti (1.275 m2);
• Sostituzione chiusure trasparenti: 660 m2;
• Diagnosi e certificazione energetica.
Il Conto Termico: Esempio 3 – Complesso scolastico
Contestualmente alla coibentazione dell’involucro opaco e alla sostituzione delle chiusure trasparenti,
si è intervenuto anche sui ponti termici e sulla regolazione dell’impianto termico ed è stato eseguito
l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento cittadino.
Risultati rilevanti
 Dimezzamento delle perdite per trasmissione (da 424.631 kWh a 192.199 kWh)
 Riduzione del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione (-70%)
 Miglioramento dell’indice di prestazione energetica globale (da 42 KWh/m3 a 12 kWh/m3,
passando dalla classe energetica C alla A)
- 77 -
Il Conto Termico: Esempio 3 – Complesso scolastico
Dettagli tecnici coibentazione involucro opaco – PARETE 1
Situazione ante operam: U = 0,67 W/m2K Situazione post operam: U = 0,21 W/m2K.
Isolante utilizzato: polistirene espanso sinterizzato con
aggiunta di grafite (10 cm)
- 78 -
Il Conto Termico: Esempio 3 – Complesso scolastico
Dettagli tecnici coibentazione involucro opaco – PARETE 2
Situazione ante operam: U = 1,69 W/m2K Situazione post operam: U = 0,21 W/m2K.
Isolante utilizzato: polistirene espanso sinterizzato con
aggiunta di grafite (10 cm)
- 79 -
Dettaglio spese sostenute:
 Involucro opaco: 335.000 €
 Chiusure trasparenti: 200.000 €
 Diagnosi e certificazione energetica: 5.700 €
 Spesa totale: 540.700 €
Dettaglio incentivo riconosciuto:
 Involucro opaco: 135.000 €
 Chiusure trasparenti: 60.000 €
 Diagnosi e certificazione energetica: 5.265 €
 Incentivo totale lordo: 200.265 € (37% spesa)
Il Conto Termico: Esempio 3 – Complesso scolastico
Coibentazione copertura
Coibentazione pareti
- 80 -
Il Conto Termico
Appendice 3 - Focus generatori a biomassa
- 81 -
Il Conto Termico: Intervento 2.B – Generatori alimentati a biomassa
Interventi ammissibili agli incentivi
Sostituzione (1) di impianti di climatizzazione invernale in edifici esistenti, parti di edifici
esistenti o unità immobiliari esistenti, o di riscaldamento di serre esistenti e fabbricati rurali
esistenti, alimentati a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio, con i seguenti
generatori di calore:
a) caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kWt;
b) caldaie a biomassa di potenza termica nominale > 500 kWt e ≤ a 1000 kWt
(2);
c) stufe e termocamini a pellet;
d) termocamini a legna;
e) stufe a legna.
(1)La sostituzione parziale è ammessa solo nel caso di un impianto pre-esistente dotato di più generatori di calore.
(2) Sono ammessi interventi di installazione di generatori o gruppi di generazione di calore in impianti di potenza
termica nominale complessiva post-operam, intesa come somma delle potenze termiche nominali dei generatori di
calore appartenenti allo stesso impianto (nuovi, non sostituiti ed eventuale backup) a valle dell’intervento, inferiore o
uguale a 1000 kWt.
Registri
- 82 -
Eccezioni
Per le sole aziende agricole è incentivata oltre la sostituzione, l’installazione di impianti di
climatizzazione invernale dotati di generatori di calore tra quelli previsti dal D.M.
In tali casi è consentita l’installazione anche come integrazione di un impianto esistente
previa presentazione di un’asseverazione redatta da tecnico abilitato che, tenuto conto del
fabbisogno energetico, ne giustifichi l’intervento.
Per i soli interventi effettuati in aree non metanizzate, esclusivamente dalle aziende
agricole che effettuino attività agroforestale, è ammessa agli incentivi la sostituzione di
generatori di calore alimentati a GPL che abbiano i requisiti tali da ottenere un coefficiente
premiante riferito alle emissioni di polveri pari a 1,5. Le Regioni possono limitare
l’applicazione di tale deroga nel rispetto dell’articolo 3 quinques del D.Lgs. 152/06.
Il Conto Termico: Intervento 2.B – Generatori alimentati a biomassa
- 83 -
Requisiti tecnici per accedere all’incentivo:
• installazione su tutti i corpi scaldanti di elementi di regolazione di tipo modulante
agente sulla portata, tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica. Sono esclusi da
questo obbligo gli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie
del fluido termovettore inferiori a 45°C, i locali in cui è presente una centralina di termoregolazione
che agisce sull’intero impianto o parte di esso, nonché i termocamini e le stufe e gli impianti di
produzione di calore a servizio di piccole reti di teleriscaldamento;
• messa a punto e l’equilibratura del sistema di distribuzione e del sistema di regolazione
e controllo, ove applicabile;
• installazione di sistemi di contabilizzazione individuale dell’energia, nel caso
l’intervento riguardi un impianto centralizzato a servizio di molteplici unità immobiliari;
• il rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal D.Lgs. 152/06, art. 290, comma 4,
e di quelli specifici previsti da D.M. per di interventi di cui alle lettere da a) a e) (vedi slide
successive) oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti. Il rispetto
di tali requisiti energetici ed emissivi stabiliti deve essere certificato mediante
l’acquisizione, da parte del produttore, della classificazione prevista dal provvedimento
stesso.
Il Conto Termico: Intervento 2.B – Generatori alimentati a biomassa
- 84 -
Requisiti specifici per ogni tipologia di generatore di calore a biomassa
CALDAIE A BIOMASSA DI Pn ≤ 500 kWt
• certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN
303-5 classe 5;
• rendimento termico utile (%) non inferiore a 87+log(Pn) dove Pn è la potenza nominale
dell’apparecchio;
• emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella Tabella 28 delle RA, come
certificate da un organismo accreditato e calcolate secondo i metodi di misura riportati
nelle norme indicate in Tabella 27 delle RA;
• installazione di un sistema di accumulo termico dimensionato secondo quanto segue:
• per le caldaie con alimentazione manuale del combustibile, in accordo con quanto
previsto dalla norma EN 303-5:2012;
• per le caldaie con alimentazione automatica del combustibile, prevedendo un
volume di accumulo non inferiore a 20 dm3/kWt.
• il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo accreditato che ne attesti la
conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe A1 oppure A2;
• possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle
indicate dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte quinta, Allegato X, parte II, Sezione 4, solo nel
caso in cui siano ugualmente rispettati i succitati limiti di emissione in atmosfera (Tab. 28).
Il Conto Termico: Intervento 2.B – Generatori alimentati a biomassa
- 85 -
Requisiti specifici per ogni tipologia di generatore di calore a biomassa
CALDAIE A BIOMASSA DI Pn ≤ 500 kWt (FAQ 15/07/2013)
Fermo restando il rispetto dei requisiti di rendimento e di emissioni previsti dal D.M. 28 dicembre
2012, oppure i più restrittivi limiti alle emissioni fissati da norme regionali, se presenti, la
certificazione di conformità alla norma UNI EN 303‐5:2012 classe 5, di cui al punto 9), pag. 71, delle
Regole Applicative del GSE, può essere dimostrata, per interventi conclusi entro il 30 settembre 2014,
anche attraverso la certificazione di conformità alla norma UNI EN 303-5:2004 (versione nazionale
della norma EN 303-5:1999) unitamente ad un attestato rilasciato da un laboratorio accreditato UNI
CEI EN ISO/IEC 17025 che, sulla base dell’analisi dei rapporti di prova (test report), convalidi il rispetto
dei requisiti di prestazione indicati ai punti 4.4 Performance requirements - 4.4.2 Boiler efficiency(1) -
4.4.7 Emission limits, (Table 6) della norma UNI EN 303-5:2012 in riferimento alla classe 5. La
conformità alla norma UNI EN 303-5:2012 classe 5 va certificata secondo il principio espresso al punto
5.1.4 Type test della norma stessa, ovvero, nel caso di prodotti dello stesso modello, possono essere
testate unicamente le potenze nominali minore e maggiore, garantendo un rapporto inferiore o
uguale a 2:1.
(1) Il punto 4.4.2 Boiler efficiency della norma UNI EN 303-5:2012 specifica che il rendimento minimo per la classe 5 deve essere
ŋk = 87 + log Q , per Q < 100 kW
dove Q è da intendersi la potenza nominale PN di cui al D.M. 28 dicembre 2012;
per potenze nominali 100 ≤ Q < 500 kW deve essere ŋk ≥ 89%.
Il Conto Termico: Intervento 2.B – Generatori alimentati a biomassa
- 86 -
Requisiti specifici per ogni tipologia di generatore di calore a biomassa
CALDAIE A BIOMASSA DI Pn > 500 kWt
• rendimento termico utile non inferiore all'89% attestato da una dichiarazione del
produttore del generatore nella quale deve essere indicato il tipo di combustibile
utilizzato;
• emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella Tabella 28 delle RA, come
certificate da un laboratorio accreditato secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025 misurate
in sede di impianto;
• il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo accreditato che ne attesti la
conformità alla norma UNI EN 14961 - 2 classe A1 oppure A2;
• possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle
indicate dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte quinta, Allegato X, parte II, Sezione 4, solo nel
caso in cui siano ugualmente rispettati i succitati limiti di rendimento e di emissione in
atmosfera della Tabella 28 delle RA.
Il Conto Termico: Intervento 2.B – Generatori alimentati a biomassa
- 87 -
Requisiti specifici per ogni tipologia di generatore di calore a biomassa
STUFE E TERMOCAMINI A PELLET
• certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN
14785;
• rendimento termico utile maggiore dell’85%;
• emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella Tabella 28 delle RA, come
certificate da un organismo accreditato e calcolate secondo i metodi di misura riportati
nelle norme indicate in Tabella 27 delle RA;
• il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo accreditato che ne attesti la
conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe A1 oppure A2.
Il Conto Termico: Intervento 2.B – Generatori alimentati a biomassa
- 88 -
Requisiti specifici per ogni tipologia di generatore di calore a biomassa
TERMOCAMINI A LEGNA
• siano installati esclusivamente in sostituzione di camini aperti;
• certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN
13229;
• rendimento termico utile maggiore dell’85%;
• emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella Tabella 28 delle RA, come
certificate da un organismo accreditato e calcolate secondo i metodi di misura riportati
nelle norme indicate in Tabella 27;
• possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle
indicate dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte quinta, Allegato X, parte II, Sezione 4, solo nel
caso in cui siano ugualmente rispettati i succitati limiti di emissione in atmosfera della
Tabella 28 delle RA.
Il Conto Termico: Intervento 2.B – Generatori alimentati a biomassa
- 89 -
Requisiti specifici per ogni tipologia di generatore di calore a biomassa
STUFE A LEGNA
• certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN
13240;
• rendimento termico utile maggiore dell’85%;
• emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella Tabella 28, come certificate
da un organismo accreditato e calcolate secondo i metodi di misura riportati nelle norme
indicate in Tabella 27;
• possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle
indicate dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte quinta, Allegato X, parte II, Sezione 4, solo nel
caso in cui siano ugualmente rispettati i succitati limiti di emissione in atmosfera della
Tabella 28 delle RA.
Il Conto Termico: Intervento 2.B – Generatori alimentati a biomassa
- 90 -
Il Conto Termico: Intervento 2.B – Generatori alimentati a biomassa
Coefficienti premianti riferiti alle emissioni di polveri
- 91 -
(*) Il particolato primario (PPBT) deve essere determinato mediante un metodo di campionamento definito in una norma tecnica UNI applicabile ai generatori di calore
oggetto del Decreto. In mancanza di tale norma tecnica, è consentita la determinazione indiretta attraverso la correlazione di seguito riportata e utilizzando i metodi di
misura indicati in Tabella 27 (Tabella 12 Allegato II del Decreto):
PPBT (mg/Nm3) = PP (mg/Nm3) + 0,42*OGC (mg/Nm3)
Dove:
[PPBT] è la concentrazione di particolato primario presente nei fumi di combustione, campionati a una temperatura compresa tra 20°C e 50°C, espressa in mg/m3 alle
condizioni normali e riferita al gas secco e ad una concentrazione volumetrica di O2 residuo pari al 13%;
[PP] è la concentrazione di particolato primario presente nei fumi di combustione, campionati direttamente allo scarico del generatore di calore secondo quanto
previsto dal metodo di campionamento indicato nella Tabella 27 (Tabella 12 Allegato II del Decreto), espressa in mg/m3 alle condizioni normali e riferita al gas secco e ad
una concentrazione volumetrica di O2 residuo pari al 13%. Per la metodica di campionamento riferirsi al metodo austriaco/tedesco indicato dalla CEN/TS 15883;
[OGC] è la concentrazione di composti organici gassosi, espressi in termini di carbonio totale, presente nei fumi di combustione, campionati secondo quanto previsto dal
metodo di campionamento indicato nella Tabella 27 (Tabella 12 Allegato II del Decreto), espressa in mg/m3 alle condizioni normali e riferita al gas secco e ad una
concentrazione volumetrica di O2 residuo pari al 13%.
Il Conto Termico: Intervento 2.B – Generatori alimentati a biomassa
[Tabella 12 – Allegato II - DM 28.12.12]
Particolato primario
(PP/PPBT)
OGC CO
Stufa e
termocamino
UNI CEN/TS 15883
UNI
CEN/TS
15883
UNI/EN
13229:2006
UNI/EN
13240:2006
Stufa e
termocamino
(alimentazione a
pellets)
UNI CEN/TS 15883
UNI
CEN/TS
15883
UNI/EN
14785:2006
Caldaia a biomassa
≤ 500 kWt
UNI CEN/TS 15883
o UNI EN 13284-1
UNI
CEN/TS
15883
UNI EN 303-5
Caldaia a biomassa
> 500 kWt
UNI EN 13284-1
UNI EN
12619
UNI EN 15058
[Tabella 11 – Allegato II - DM 28.12.12]
Particolato primario totale
comprensivo della frazione
condensabile (*)
(PPBT) (mg/Nm3 rif. al 13% O2)
CO
(g/Nm3 rif. al 13% O2)
Caldaia a biomassa
solida (escluso il
pellet)
40 0,3
Caldaia a pellets 30 0,25
Stufe e termocamini
a legna
80 1,25
Stufe e termocamini
a pellets
40 0,25
Tabella 28 RA - Generatori a biomasse:
emissioni in atmosfera
Tabella 27 RA - Generatori a biomasse: metodi di
misura per la determinazione delle emissioni in
atmosfera
- 92 -
Biomasse ammesse 1/2
Per i casi in cui è previsto l’impiego di diverse biomasse combustibili, queste devono
comunque essere tra quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte quinta, Allegato X,
parte II, Sezione 4 e riportate di seguito:
1. materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;
2. materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con
acqua o essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate;
3. materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da
potatura;
4. materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal
trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da
cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di
legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da
inquinanti;
5. materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con
acqua o essiccazione di prodotti agricoli;
6. liquor nero ottenuto nelle cartiere dalle operazioni di lisciviazione del legno e sottoposto
ad evaporazione al fine di incrementarne il residuo solido, purché la produzione, il
trattamento e la successiva combustione siano effettuate nella medesima cartiera e purché
l'utilizzo di tale prodotto costituisca una misura per la riduzione delle emissioni e per il
risparmio energetico individuata nell'autorizzazione integrata ambientale;
Il Conto Termico: Intervento 2.B – Generatori alimentati a biomassa
- 93 -
Biomasse ammesse 2/2
7. sansa di oliva disoleata avente le caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenuta dal
trattamento delle sanse vergini con n-esano per l'estrazione dell'olio di sansa destinato
all'alimentazione umana, e da successivo trattamento termico, purché i predetti trattamenti siano
effettuati all'interno del medesimo impianto; tali requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori
dell'impianto stesso di produzione, devono risultare da un sistema di identificazione conforme a
quanto stabilito dallo stesso D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
La biomassa impiegata come combustibile può essere autoprodotta, a condizione che il Soggetto
Responsabile appartenga ad una delle seguenti categorie:
• imprenditore agricolo professionale (IAP);
• conduttore di boschi o terreni agricoli (in proprietà, affitto o usufrutto);
• impresa nel settore boschivo iscritta negli elenchi regionali/provinciali (provvista di patentino
forestale);
• assegnatario di uso civico di legnatico.
Il Conto Termico: Intervento 2.B – Generatori alimentati a biomassa
Caratteristica Unità Valori minimi/massimi Metodi di analisi
Ceneri % (m/m) ≤ 4% ASTM D 5142-98
Umidità % (m/m) ≤ 15% ASTM D 5142-98
N-esano mg/kg ≤ 30% UNI 22609
Solventi organici clorurati assenti [*]
Potere calorifico inferiore MJ / kg ≤ 15,700 ASTM D 5865-01
[*] Nel certificato di analisi deve essere indicato il metodo impiegato per la rilevazione dei solventi organici clorurati.
- 94 -
Calcolo dell’incentivo
caldaie a biomassa:
Ia tot = Pn* hr * Ci * Ce
stufe e i termocamini a pellets o a legna:
Ia tot = 3,35 * ln(Pn) * hr * Ci * Ce
dove
Ia tot: è l’incentivo annuo in euro
Ci: è il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica
prodotta espresso in €/kWht distinto per tecnologia installata
Pn: è la potenza termica nominale dell’impianto
Ce: è il coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri
distinto per tipologia installata
Il Conto Termico: Intervento 2.B – Generatori alimentati a biomassa
[Tabella 5 – Allegato II - DM 28.12.12]
Tipologia di
intervento
Ci per gli impianti con potenza
termica nominale inferiore o
uguale a 35 kWt
Ci per gli impianti con potenza
termica nominale maggiore di
35 kWt e inferiore o uguale a
500 kWt
Ci per gli impianti con
potenza termica nominale
maggiore di 500 kWt
Caldaie a biomassa 0,045 (€/kWht) 0,020 (€/kWht) 0,018 (€/kWht)
Termocamini e
stufe a legna
0,040 (€/kWht) - -
Termocamini e
stufe a pellets
0,040 (€/kWht) - -
[Tabella 6 – Allegato II - DM 28.12.12]
ZONA CLIMATICA hr
A 600
B 850
C 1100
D 1400
E 1700
F 1800
- 95 -
Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivazione (art. 5 del D.M.)
Le spese ammesse ai fini del calcolo dell’incentivo dovranno essere riportate, quando
pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:
1. smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale
o totale;
2. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche
ed elettroniche, dei sistemi di contabilizzazione individuale;
3. opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto
di climatizzazione invernale preesistente;
4. interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi
di controllo e regolazione, sui sistemi di emissione;
5. prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell’intervento.
Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto
rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.
Il Conto Termico: Intervento 2.B – Generatori alimentati a biomassa
- 96 -
Documentazione generale da allegare alla Richiesta (da caricare su Portaltermico a cura
del Soggetto Responsabile)
• delega del Soggetto Responsabile al Soggetto Delegato (solo nel caso in cui il SR abbia delegato un
soggetto terzo ad operare sul Portaltermico in proprio nome e per proprio conto);
• nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCO che opera per una PA, copia del contratto di
rendimento energetico (EPC) concluso tra la PA e la ESCO, o, nel caso in cui il Soggetto
Responsabile sia una ESCO che opera per un Soggetto privato, copia di un contratto di
prestazione/servizio energetico (EPC o di servizio energia, anche Plus) tra il Soggetto privato e la
ESCO, integrati con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati, recante l’eventuale
finanziamento tramite terzi, da cui si evinca il dettaglio delle spese sostenute (di cui all’art. 5 del
Decreto e precisate al Capitolo 5 delle presenti Regole Applicative); le copie degli accordi
contrattuali devono essere corredate:
- della dichiarazione di rispondenza del contratto ai requisiti del contratto di rendimento energetico
(EPC) e delle spese sostenute (allegato 13 delle RA), SR ESCO con contratto con PA;
- della dichiarazione di rispondenza del contratto ai requisiti del contratto di servizio energia o di
servizio energia Plus/contratto di rendimento energetico (EPC) e delle spese sostenute (allegato 13
delle RA), SR ESCO con contratto con Soggetto privato;
• documentazione specifica per ogni tipologia di intervento (Capitolo 5 delle RA);
• fatture e ricevute dei bonifici, ad esclusione del caso di cui al precedente punto b);
• autorizzazione del proprietario, per interventi realizzati da Soggetti Responsabili diversi dai
proprietari degli edifici/immobili.
Il Conto Termico: Intervento 2.B – Generatori alimentati a biomassa
- 97 -
Documentazione da conservare alla richiesta di incentivo
o per gli apparecchi a biomassa (stufe e termocamini), certificazione rilasciata da
un organismo accreditato37 che attesti la conformità alla normativa di prodotto
applicabile al generatore di calore oggetto di intervento;
o per i casi previsti nell’allegato II del Decreto38, qualora come combustibile sia
utilizzata la sansa esausta disoleata, di cui alla lettera f) del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i., Parte quinta, allegato X, parte II, sezione 4, documenti di
accompagnamento della biomassa impiegata;
o nel caso in cui il Soggetto Responsabile, in alternativa ai successivi punti 14, 15
e 16, sia un’azienda agricola, idonea documentazione attestante il rilascio da
parte dell’Amministrazione competente della qualifica di IAP (Imprenditore
Agricolo Professionale), ovvero visura catastale dell’edificio oggetto di intervento
dalla quale si evinca l’attribuzione del requisito di ruralità;
o nel caso in cui il Soggetto Responsabile, in alternativa ai punti 13, 15 e 16, sia
proprietario, affittuario o usufruttuario, di boschi o terreni agricoli, idonea
documentazione che attesti la proprietà (visura catastale) o il diritto reale di
godimento (contratto di locazione o accordo di usufrutto);
INTERVENTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FER E DI SISTEMI AD ALTA EFFICIENZA
Sigla
Rif. DM
Tipologia di
intervento
DOCUMENTAZIONE
da allegare da conservare
2.B
Art. 4.2.b
Sostituzione di
impianti di
climatizzazione
invernale con
generatori di calore
alimentati da
biomassa
1. asseverazione tecnico abilitato
(Allegato 4 RA) o, in alternativa,
solo se Pn ≤ 35kW, dichiarazione
del Soggetto Responsabile
(Allegato 15 RA) che attesti il
rispetto puntuale dei requisiti
minimi e la data di conclusione
intervento;
2. relazione tecnica di progetto
per l’installazione di generatori di
calore ≥ di 100 kW;
2. documentazione fotografica
(PDF).
1. certificato del corretto smaltimento del generatore sostituito, o documento equivalente;
2. dichiarazione di conformità dell’impianto;
3. libretto di centrale/d’impianto, come da legislazione vigente;
4. relazione tecnica di progetto per generatori di calore ≥ di 35 kW e < di 100 kW;
5. titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto;
6. certificati di manutenzione dell’impianto e della canna fumaria;
7. schede tecniche componenti e apparecchiature installate, fornite dal produttore;
8. certificazione attestante i livelli di emissione, rilasciata da organismo accreditato;
9. certificazione di conformità alla UNI EN 303-5: 2012 classe 5 per generatori con Pn < di 500 kW;
10. per generatori con Pn > di 500 kW e ≤ di 1000 kW, dichiarazione del produttore del rendimento
termico utile, con tipo di combustibile utilizzato;
11. per stufe e termocamini, certificazione di conformità alla normativa di prodotto;
12. documenti di accompagnamento del combustibile utilizzato se sansa esausta disoleata;
13. in alternativa ai punti 14, 15 e 16 documentazione attestante qualifica IAP, dove previsto;
14. in alternativa ai punti 13, 15 e 16, se il SR è proprietario, affittuario o usufruttuario, di boschi o
terreni agricoli, idonea documentazione attestante: la proprietà, o il diritto reale di godimento;
15. in alternativa ai punti 13, 14 e 16, se il SR è titolare di impresa nel settore boschivo, idonea
documentazione che attesti l’iscrizione negli elenchi regionali/provinciali;
16. in alternativa ai punti 13, 14 e 15, se il SR è assegnatario di uso civico di legnatico,
documentazione che attesti il diritto al beneficio di una proprietà collettiva o di un diritto pubblico
consistente nell’assegnazione annua di biomassa;
17. fatture di acquisto delle biomasse finalizzate all’alimentazione degli impianti incentivati, ad
esclusione di quelle autoprodotte;
18. autodichiarazione, per i casi di cui ai punti 13, 14 e 16, indicante la quantità di biomassa
autoprodotta impiegata come combustibile e la tipologia; auto fatturazione della quantità di
biomassa, per i casi di cui al punto 15;
20. relazione attestante la quota d’obbligo, se necessaria, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs.
28/11;
21. ACE e DE (*)
22. in caso di sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL (ove previsto), attestazione dello
stato di area non metanizzata da parte della amministrazione competente.
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  • 1. Seminario: "Conto Termico " Ordine degli Ingegneri di Roma – 4/6 febbraio 2015 Il Conto Termico – D.M. 28 dicembre 2012 Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni Ennio Ferrero Responsabile Unità Conto Termico
  • 2. - 2 - • Il Conto Termico (DM 28/12/12) e le Regole applicative • Esempi di interventi • Portaltermico • Risultati e conclusioni INDICE
  • 3. - 3 - • Il Conto Termico (DM 28/12/12) e le Regole applicative • Esempi di interventi • Portaltermico • Risultati e conclusioni INDICE
  • 4. - 4 - Direttiva 2009/28/CE Giugno 2009 D.Lgs. 3 marzo 2011 n.28 Marzo 2011 DM attuativo 28/12/12 (Potenziamento C.B.) DM attuativo 28/12/12 (Conto Termico) Dicembre 2012 Il Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012 ha dato attuazione al cosiddetto “Conto Termico”, un regime di sostegno specifico per interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e l’incremento dell’efficienza energetica. Il Conto Termico: DM 28-12-12
  • 5. - 5 - • affiancare strumenti di sostegno già operativi rivolti principalmente ad altri target (detrazioni fiscali e Certificati Bianchi) • contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Pacchetto 20-20-20, con particolare riferimento all’obiettivo attribuito alle rinnovabili termiche (2-3 Mtep al 2020), anche attraverso il contenimento dei consumi di energia agendo il driver dell’efficienza energetica • settori : civile (residenziale, PA, servizi), in parte artigianale/industriale e agricolo • stimolare la trasformazione del mercato nazionale dell’efficienza energetica e delle rinnovabili termiche verso la realizzazione di edifici a più alte prestazioni, lo sviluppo di prodotti e servizi più prestazionali (compresi modelli di contratti EPC) e l’induzione di cambiamenti comportamentali di cittadini e imprese relativamente al consumo dell’energia • favorire lo sviluppo e la crescita delle filiere nazionali di settore • promuovere il ruolo esemplare in materia di efficienza energetica attribuito alla PA dalle direttive europee Il Conto Termico: gli obiettivi
  • 6. - 6 - Il Conto Termico: Interventi ammessi all’incentivo L’accesso all’incentivo è consentito per due categorie di interventi: Solo per le PA Categoria 2 - interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza (art. 4, comma 2 del Decreto): 2.A sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica; 2.B sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa; 2.C installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling; 2.D sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore. Categoria 1 - interventi di incremento dell’eff. energetica (art. 4, comma 1 del Decreto): 1.A isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato; 1.B sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato; 1.C sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione; 1.D installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili.
  • 7. - 7 - I Soggetti Ammessi sono: • le Amministrazioni pubbliche, relativamente alla realizzazione di uno o più degli interventi di cui alle successive Categorie 1 e 2 (articolo 4, commi 1 e 2 del Decreto); • i Soggetti privati, [intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario, mod. D.Lgs. 102/14] relativamente alla realizzazione di uno o più degli interventi di cui alla sola Categoria 2 (articolo 4, comma 2 del Decreto). Il Conto Termico: Soggetti ammessi agli incentivi Con riferimento al punto 1 si precisa che: a) ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per Amministrazioni pubbliche si intendono tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici proprietari o gestori di patrimonio di edilizia residenziale pubblica, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale; b) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. o) del Decreto, tra le Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono compresi gli ex Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati e trasformati dalle Regioni; c) fermo restando quanto indicato alle precedenti lettere a) e b), gli enti pubblici economici e le società a regime privatistico, in qualsiasi misura partecipate o controllate da Amministrazioni pubbliche, non rientrano nella definizione di Amministrazioni pubbliche.
  • 8. - 8 - Il Conto Termico: il Soggetto Responsabile Il Soggetto Responsabile Il Decreto prevede la figura del Soggetto Responsabile quale soggetto che: • che ha sostenuto direttamente le spese per l’esecuzione degli interventi; • presenta istanza di riconoscimento degli incentivi al GSE, risultandone responsabile in riferimento alla veridicità, completezza e conformità alla normativa di riferimento, anche ai fini dell’art. 23 del D.Lgs. 28/11; • stipula il contratto con il GSE e riceve gli incentivi; • è tenuto a conservare, per tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni successivi all’erogazione dell’ultimo importo, garantendone la corretta conservazione al fine del riscontro, gli originali dei documenti indicati nel D.M. 28 dicembre 2012 e nelle Regole Applicative del GSE; • in qualità di responsabile dell’intervento realizzato e, in caso di impianto, anche dell’esercizio e della manutenzione dello stesso, è tenuto ad assicurare, a pena di decadenza dall’incentivo, la regolare esecuzione di ogni attività di controllo, anche mediante sopralluogo, che il GSE o ogni altro soggetto dallo stesso delegato, ritenesse necessaria ai sensi dell’art. 14 del D.M. 28 dicembre 2012; • può operare attraverso un Soggetto Delegato per la compilazione della scheda- domanda e per la gestione dei rapporti contrattuali con il GSE.
  • 9. - 9 - Il Conto Termico: ESCO I soggetti ammessi possono avvalersi del supporto di una ESCO per la realizzazione degli interventi. In questo caso la ESCO agisce come Soggetto Responsabile siglando con i soggetti ammessi un contratto di finanziamento tramite terzi, di servizio energia o di rendimento energetico. In particolare: • nel caso in cui l’Amministrazione pubblica intenda avvalersi di una ESCO deve stipulare con essa un contratto di rendimento energetico (energy performance contract – EPC); • nel caso in cui il Soggetto privato intenda avvalersi di una ESCO deve stipulare con essa un contratto di prestazione/servizio energetico (rendimento energetico o di servizio energia, anche Plus). In presenza di un contratto di rendimento energetico (EPC) concluso tra la PA e la ESCO, o di un contratto di prestazione/servizio energetico (EPC o di servizio energia, anche Plus) tra un Soggetto privato e la ESCO, il Soggetto Responsabile coincide con la ESCO, in qualità di soggetto che ha sostenuto direttamente le spese per gli interventi. In caso di finanziamento tramite terzi (es. istituto bancario) degli interventi, il Soggetto Responsabile è la PA, o il soggetto privato, o la ESCO, se quest’ultima ha sostenuto direttamente le spese per gli interventi sulla base del contratto di prestazione/servizio energetico con la PA, o con il soggetto privato. In riferimento agli interventi per i quali le PA possono accedere al meccanismo incentivante definito dal Decreto, in qualità di Soggetto Responsabile o avvalendosi di una ESCO, si precisa che l’edificio deve essere di proprietà della PA.
  • 10. - 10 - Il Conto Termico: Novità introdotte dal D.Lgs. 102/14 Art. 14. Servizi energetici ed altre misure per promuovere l’efficienza energetica 1. I contratti di prestazione energetica stipulati dalla pubblica amministrazione contengono gli elementi minimi di cui all’allegato 8 al presente decreto. 1. 2. All’articolo 4, comma 1 dell’allegato 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n 115, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: « aa) per la prima stipula contrattuale, la riduzione stimata dell’indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 5 per cento rispetto al corrispondente indice riportato sull’attestato di prestazione energetica, nei tempi concordati tra le parti e, comunque, non oltre il primo anno di vigenza contrattuale;». […]
  • 11. - 11 - Il Conto Termico: Novità introdotte dal D.Lgs. 102/14 Definizioni Contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) Accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari Servizio energetico La prestazione materiale, l’utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l’energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell’efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili
  • 12. - 12 - Il Conto Termico: Novità introdotte dal D.Lgs. 102/14 ALLEGATO 8 Elementi minimi che devono figurare nei contratti di rendimento energetico sottoscritti con il settore pubblico o nel relativo capitolato d’appalto a) Un elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza da applicare o dei risultati da conseguire in termini di efficienza; b) I risparmi garantiti da conseguire applicando le misure previste dal contratto; c) La durata e gli aspetti fondamentali del contratto, le modalità e i termini previsti; d) Un elenco chiaro e trasparente degli obblighi che incombono su ciascuna parte contrattuale; e) Data o date di riferimento per la determinazione dei risparmi realizzati; f) Un elenco chiaro e trasparente delle fasi di attuazione di una misura o di un pacchetto di misure e, ove pertinente, dei relativi costi; g) L’obbligo di dare piena attuazione alle misure previste dal contratto e la documentazione di tutti i cambiamenti effettuati nel corso del progetto; h) Disposizioni che disciplinino l’inclusione di requisiti equivalenti in eventuali concessioni in appalto a terze parti; i) Un’indicazione chiara e trasparente delle implicazioni finanziarie del progetto e la quota di partecipazione delle due parti ai risparmi pecuniari realizzati (ad esempio, remunerazione dei prestatori di servizi); j) Disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione e la verifica dei risparmi garantiti conseguiti, controlli della qualità e garanzie; k) Disposizioni che chiariscono la procedura per gestire modifiche delle condizioni quadro che incidono sul contenuto e i risultati del contratto (a titolo esemplificativo: modifica dei prezzi dell’energia, intensità d’uso di un impianto) l) Informazioni dettagliate sugli obblighi di ciascuna delle parti contraenti e sulle sanzioni in caso di inadempienza.”
  • 13. - 13 - Per l’accesso agli incentivi è necessario rispettare i seguenti requisiti fondamentali: • accedono agli incentivi solo gli interventi conclusi dopo il 3 gennaio 2013; • le prestazioni dei componenti/apparecchi da installare devono rispettare le prescrizioni indicate negli Allegati I e II al Decreto; • gli interventi di Categoria 1 sono incentivati se effettuati su edifici esistenti di proprietà delle Amministrazioni pubbliche; • gli interventi di Categoria 2 prevedono la sostituzione di generatori esistenti, salvo per gli impianti solari (e generatori a biomassa, se forniscono calore ad aziende agricole), di cui è possibile l’installazione ex novo; • con riferimento agli obblighi di copertura dei fabbisogni di acqua calda sanitaria e climatizzazione con fonti rinnovabili previsti dal D.Lgs. 28/11, è incentivata solo la quota eccedente tali obblighi. Il Conto Termico: Requisiti fondamentali
  • 14. - 14 - Il Decreto definisce tre diverse modalità di accesso agli incentivi: 1. accesso diretto: è consentito ad interventi realizzati; in tal caso la richiesta di concessione degli incentivi è presentata dal Soggetto Responsabile al GSE attraverso l’apposita scheda-domanda (entro 60 giorni dalla fine dei lavori). 2. prenotazione degli incentivi: prevede che i soggetti ammessi (solo le PA) possano “prenotare” l’incentivo prima dell’avvio dei lavori (i lavori dovranno iniziare entro 60 gg. dalla data di esito positivo del GSE e concludersi entro 12 mesi dalla stessa data). GSE erogherà l’incentivo ad interventi realizzati, e comunque nei limiti dei massimali di spesa previsti a preventivo. 3. iscrizione ai Registri: è consentita anche prima della realizzazione degli interventi, ai privati o alle amministrazioni pubbliche, nel caso degli interventi che prevedano la sostituzione di impianti con generatori a biomassa o pompe di calore di potenza nominale maggiore di 500 kWt ed inferiore o uguale a 1000 kWt, nei limiti dei contingenti di spesa previsti. Il Conto Termico: Modalità di accesso agli incentivi La richiesta di accesso diretto, la prenotazione e l’iscrizione ai registri vengono effettuate tramite il portale denominato portaltermico accessibile dal sito del GSE.
  • 15. - 15 - L’impegno di spesa annua cumulata, che non potrà essere superato, è pari a: • 200 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi in capo a PA (interventi di Categoria 1 e Categoria 2); • 700 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati da parte di soggetti privati (interventi di Categoria 2). All’interno del contingente di spesa spettante alle PA sono ricompresi i seguenti contingenti: • fino a 100 milioni di euro (pari al 50% del contingente di spesa complessivo di 200 milioni di Euro) per la procedura di accesso agli incentivi mediante prenotazione; • 7 milioni di euro per la procedura di accesso al relativo Registro. All’interno del contingente di spesa spettante ai soggetti privati sono ricompresi 23 milioni di euro per la procedura di accesso al relativo Registro. Trascorsi 60 giorni dal raggiungimento di tale impegno di spesa annua cumulata, non saranno accettate dal GSE ulteriori richieste, fino all’entrata in vigore della revisione periodica degli incentivi prevista dopo 2 anni dalla pubblicazione del Decreto, e successivamente ogni 3 anni. Il Conto Termico: Impegno di spesa
  • 16. - 16 - L’incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. Limitatamente agli edifici pubblici ad uso pubblico, tali incentivi sono cumulabili con gli incentivi in conto capitale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. Nei casi di interventi beneficiari di altri incentivi non statali cumulabili, l’incentivo previsto dal presente decreto è attribuibile nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente. Il Conto Termico: Cumulabilità: art. 12 del Decreto
  • 17. - 17 - Il Conto Termico: Cumulabilità: precisazioni per l’applicazione del DM Oltre a quanto già disposto all’art. 12 del DM, si precisa che: a. per interventi realizzati presso edifici pubblici ad uso pubblico si intendono gli interventi realizzati dalla PA in qualità di Soggetto Responsabile, o avvalendosi di una ESCO, presso edifici di proprietà della PA. In tal caso, gli incentivi di cui al Decreto sono cumulabili, oltre che con i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse, anche con contributi in conto capitale, non statali, a integrazione degli incentivi riconosciuti ai sensi del Decreto, nei limiti di un finanziamento massimo pari al 100% delle spese ammissibili; b. con riferimento agli interventi realizzati da soggetti privati, gli incentivi di cui al Decreto non sono cumulabili con altri incentivi statali, tra cui le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i., le detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., i titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) per interventi di efficienza energetica negli usi finali dell’energia, di cui al decreto 20 luglio 2004 e s.m.i., i certificati bianchi per la Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 settembre 2011 e s.m.i.; sono invece cumulabili con i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse e con altri incentivi non statali, ad integrazione degli incentivi riconosciuti ai sensi del Decreto, nei limiti di un finanziamento massimo pari al 100% delle spese ammissibili; c. con riferimento agli interventi realizzati da soggetti privati titolari di reddito d’impresa o reddito agrario, gli incentivi di cui al Decreto sono cumulabili con altri incentivi non statali, ad integrazione degli incentivi riconosciuti ai sensi del Decreto, nel limite del 60% previsto dalla legislazione sugli aiuti di Stato.
  • 18. - 18 - Per gli interventi di incremento dell’efficienza energetica (Categoria 1) l’incentivo: • consiste in un contributo pari al 40% delle spese ammissibili (art. 5 del Decreto), fermo restando il rispetto di determinati costi massimi unitari (Cmax); • deve essere inferiore a massimali stabiliti per ogni tipo di intervento (Imax). Per quanto riguarda gli interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza (Categoria 2), gli incentivi sono calcolati in base a: • taglia del generatore installato; • producibilità presunta di energia termica dell’impianto/sistema installato, in funzione della taglia e della zona climatica; • coefficienti di valorizzazione dell’energia prodotta, come stabiliti dalle tabelle riportate in allegato al decreto; • coefficienti premianti (+20% oppure +50%) nel caso di impianti con generatori a biomassa con livello di emissioni di particolato ridotte. Il Conto Termico: Come si calcola l’incentivo Novità introdotte dal D.Lgs. 102/14 - Art.7 […] «1 -bis . L’incentivo erogato ai sensi del presente decreto non può eccedere, in nessun caso, il 65 per cento delle spese sostenute, come dichiarate ai sensi dell’articolo 7, comma 6, lettera d) .»
  • 19. - 19 - Il Conto Termico: Procedura di accesso all’incentivo – Schema logico 1. CARICAMENTO DATI • Identificazione edificio • Sistema edificio-impianto • Caratteristiche tecniche interventi 2. INVIO SCHEDA-DOMANDA • Anagrafiche sistema edificio-impianto • Schede-tecniche interventi • Richiesta concessione incentivi DOCUMENTI DA ALLEGARE (*) • Documentazione specifica minima per ogni tipologia di intervento; • Fatture e bonifici relativi agli interventi realizzati (oppure eventuale copia contratto con ESCO); • Copia documento di identità DOCUMENTI DA COSERVARE (*) Il Soggetto Responsabile è tenuto a conservare una specifica e completa documentazione per ogni tipologia di intervento. 3. EROGAZIONE INCENTIVI • Lettera avvio incentivi disponibile sul Portaltermico (e-mail al SR) • Accettazione informatica della Scheda-Contratto • Erogazione incentivi Applicativo informatico (*) L’indicazione puntuale della documentazione da predisporre, suddivisa in “da allegare alla Richiesta” e “da conservare” è riportata, per ciascuna tipologia di intervento, al capitolo 5 delle Regole Applicative e riassunta nell’allegato 11 alle stesse RA.
  • 20. - 20 - COMUNICAZIONE ESITO PRENOTAZIONE GSE 3° fase INIZIO LAVORI DICHIARAZIONE INIZIO LAVORI entro 60 gg dalla comunicazione di esito prenotazione Comunicazione a cura del SR secondo modello GSE 1° fase CARICAMENTO DATI (1a) Informazioni generali Sistema edificio – impianto (1b) Tipologie interventi preventivati Compilazione dal portale a cura del SR Eventuale delega allegata 4° fase CONCLUSIONE INTERVENTO DICHIARAZIONE CONCLUSIONE INTERVENTO entro 12 mesi dalla comunicazione di esito prenotazione Comunicazione a cura del SR secondo modello GSE SCHEDA-DOMANDA AD ACCESSO DIRETTO 2° fase SCHEDA-DOMANDA A PREVENTIVO INVIO RICHIESTA Anagrafica semplificata sistema edificio - impianto Informazioni generali Interventi per calcolo incentivo Conferma a cura del SR dal modello generato in automatico dal sistema che riporta la sintesi della scheda tecnica semplificata (2 a) SCHEDA-TECNICA Autodichiarazioni del Soggetto Responsabile + con copia documento identità Stampa, firma e caricamento sul portale a cura del SR da modello precompilato + copia del contratto della PA (art. 7, comma 3) (2 b) RICHIESTA CONCESSIONE INCENTIVI L’opzione di prenotazione, prevede che i soggetti ammessi (solo le Amministrazioni pubbliche) possano “prenotare” l’incentivo prima dell’avvio dei lavori attraverso la compilazione della scheda-domanda a preventivo sul Portaltermico. I lavori dovranno iniziare entro 60 gg dalla data di esito positivo del GSE e concludersi entro 12 mesi dalla stessa data. GSE erogherà l’incentivo ad intervento realizzato a seguito della compilazione della scheda-domanda ad accesso diretto. Il Conto Termico: Procedura di prenotazione – Schema logico
  • 21. - 21 - Il Conto Termico: D.Lgs. 102/14 - modalità specifiche per le PA Il GSE ha definito le modalità per l’accesso agli incentivi da parte delle Amministrazioni Pubbliche, come previsto dall’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 102/2014: “[…] Il GSE predispone specifiche modalità che consentano, alle Pubbliche Amministrazioni, di optare per l’erogazione dell’incentivo attraverso un acconto e successivi pagamenti per stato di avanzamento lavori. […]” Tali modalità sono valide a decorrere dal 19 dicembre 2014 (data di pubblicazione delle stesse), e si applicano anche alle richieste di prenotazione degli incentivi ancora in corso di valutazione. Prenotazione dell’incentivo (art. 7, comma 3 del D.M. 28 dicembre 2012) Nel caso della prenotazione dell’incentivo per interventi ancora da realizzare, fermo restando l’ammontare complessivo dell’incentivo e le relative modalità di calcolo, il GSE eroga alle Pubbliche Amministrazioni: • una “rata di acconto” a seguito dell’avvenuta comunicazione, da parte del Soggetto Responsabile al GSE, dell’avvio dei lavori, inteso come movimentazione del cantiere all’atto della fornitura dei materiali a piè d’opera. Si specifica che è necessario allegare alla comunicazione la fattura dei materiali forniti a piè d’opera; • una “rata di saldo” dopo la sottoscrizione della scheda contratto, a seguito della richiesta di concessione degli incentivi (da presentare al GSE ad intervento ultimato ed entro 60 gg. dalla data di conclusione degli interventi). Accesso diretto agli incentivi (art. 7, comma 1 del D.M. 28 dicembre 2012) L’incentivo è erogato in un’unica rata, a seguito della sottoscrizione della scheda contratto. E’ data comunque facoltà alla Pubblica Amministrazione di optare per il pagamento rateale, secondo le modalità già previste.
  • 22. - 22 - Il Conto Termico: Struttura delle Regole Applicative CAPITOLO 5 criteri ammissibilità e calcolo incentivi per tipologia intervento Soggetti ammessi - Requisiti per l’accesso - Spese ammissibili - Calcolo incentivo - Documentazione necessaria ALLEGATI fac-simile e modelli - Definizioni - Sintesi scheda tecnica - Fac-simile richiesta incentivi - Modelli per la dichiarazione di inizio e conclusione intervento - Fac-simile scheda contratto CAPITOLO 6 controlli e le verifiche Controlli in capo al GSE in attuazione al DM e al D.Lgs. 28/11 CAPITOLI 2-3-4 procedura per l’accesso agli incentivi - Accesso diretto - Prenotazione - Registri REGOLE APPLICATIVE testo integrato CAPITOLO 1 inquadramento generale - Schema di sintesi del DM - Precisazioni e definizioni per l’applicazione del DM Testo centrale
  • 23. - 23 - Il Conto Termico: Regole Applicative - PRECISAZIONI E DEFINIZIONI PRECISAZIONI E DEFINIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO • Data di conclusione dell’intervento • Asseverazione • Potenza termica nominale dell’impianto • Intervento di piccole dimensioni di produzione di energia termica da FER • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale • Obbligo d’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici • ESCO • Multi-intervento • Cumulabilità • Fatture e bonifici SINTESI DECRETO
  • 24. - 24 - Il Conto Termico: Regole Applicative - PRECISAZIONI E DEFINIZIONI DATA DI CONCLUSIONE DELL’INTERVENTO La data di effettuazione dell’intervento o di ultimazione dei lavori attesta la conclusione dei lavori dell’intervento per cui è richiesto l’incentivo, ivi inclusi tutti i lavori e le attività correlate all’intervento medesimo e per i quali sono state sostenute spese ammissibili agli incentivi ai sensi dell’articolo 5 del Decreto. Le prestazioni professionali, comprese le diagnosi e certificazioni energetiche, anche quando espressamente previste dal Decreto per l’intervento, non rientrano tra le attività da considerare ai fini dell’individuazione della data di conclusione dell’intervento. La data di conclusione dell’intervento deve essere univocamente individuata nell’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato o dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 2 del D.Lgs. 192/05, ovvero attraverso un auto-dichiarazione dello stesso Soggetto Responsabile nei casi in cui tale asseverazione non risulti necessaria. Il modello di dichiarazione è riportato in allegato 4 alle presenti Regole Applicative. In caso di multi-intervento, per data di conclusione dell’intervento, si intende quella relativa alla conclusione dell’ultimo intervento. Per data di entrata in esercizio, di cui all’Allegato IV del Decreto, si intende la data di conclusione dell’intervento. PRECISAZIONI E DEFINIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO
  • 25. - 25 - ASSEVERAZIONE L’asseverazione deve essere redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 481 del codice Penale e sottoscritta in originale da un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. L’asseverazione deve contenere la data di conclusione dell’intervento, unitamente alla descrizione degli interventi ed al rispetto, per essi, dei requisiti tecnici indicati nel Decreto, nelle Regole Applicative e nelle pertinenti normative. In particolare, il tecnico abilitato deve riportare nell’asseverazione: - la localizzazione dell’intervento, intesa come ubicazione dell’edificio/immobile presso cui è realizzato l’intervento; - le caratteristiche tecniche e funzionali degli interventi e dei principali componenti installati; - il corretto dimensionamento degli interventi, compresa la giustificazione dell’eventuale potenziamento dell’impianto, e la corretta installazione dei componenti nel rispetto delle normative vigenti; - la conformità dell’intervento al DM 28 dicembre 2012 e alle Regole Applicative del GSE; - la data di conclusione dell’intervento (vedi paragrafo 1.3.1); - timbro e firma del tecnico abilitato. In caso di multi-intervento, in alternativa a singole asseverazioni per ogni intervento, può essere predisposta un’unica asseverazione per tutti gli interventi effettuati; in tal caso, per data di conclusione dell’intervento si intende quella relativa alla conclusione dell’ultimo intervento. Un modello di asseverazione utilizzabile dal tecnico abilitato è riportato in Allegato 15. PRECISAZIONI E DEFINIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO Il Conto Termico: Regole Applicative - PRECISAZIONI E DEFINIZIONI
  • 26. - 26 - POTENZA TERMICA NOMINALE DELL’IMPIANTO La potenza termica nominale dell’impianto, così come definita nell’articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto, è la somma delle potenze nominali, come dichiarate dal costruttore, degli impianti oggetto dell’intervento. Ai fini dell’applicazione del Decreto, per potenza termica nominale si deve intendere la potenza termica nominale utile (salvo quando specificato diversamente), ovvero la potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento (DM 22 novembre 2012 “Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”). Le condizioni di prova sono definite dalla normativa tecnica. Per gli interventi che riguardano la sostituzione di generatori di calore si utilizza come grandezza di riferimento la potenza termica nominale utile, con l’esclusione degli interventi di installazione di generatori a condensazione di cui all’art. 4, comma 1, lettera c), del Decreto, per cui si fa riferimento alla potenza termica nominale al focolare. PRECISAZIONI E DEFINIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO Il Conto Termico: Regole Applicative - PRECISAZIONI E DEFINIZIONI
  • 27. - 27 - INTERVENTO DI PICCOLE DIMENSIONI DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI E CON SISTEMI AD ALTA EFFICIENZA Il Decreto all’art. 2 comma 1, lettera c), definisce gli interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e con sistemi ad alta efficienza: interventi di installazione di impianti termici di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a) e lettera b), con potenza termica nominale complessiva, con riferimento al singolo edificio, unità immobiliare, fabbricato rurale o serra, inferiore a 1000 kW. Per gli interventi di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), si intendono esclusivamente gli interventi di installazione di impianti solari termici con superficie solare lorda inferiore a 1000 metri quadrati. La tabella A del Decreto, con riferimento alle stesse tipologie di intervento, include i limiti di soglia, pertanto, ai fini dell’attuazione del Decreto, i limiti di soglia sono da intendersi inclusi come segue: • sono ammessi interventi di installazione di generatori o gruppi di generazione di calore, in impianti di potenza termica nominale complessiva, post operam, inferiore o uguale a 1000 kW; • è consentita l’installazione d’impianti solari termici con superficie solare lorda inferiore o uguale a 1000 metri quadrati connesso allo stesso impianto termico. PRECISAZIONI E DEFINIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO Il Conto Termico: Regole Applicative - PRECISAZIONI E DEFINIZIONI
  • 28. - 28 - SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE Ferme restando le definizioni riportate nell’Allegato 1 delle presenti Regole Applicative, si precisa che i generatori di calore sostituiti secondo quanto previsto dall’art 4, comma 1, lettera c), e comma 2, lettere a) e b), del Decreto, possono essere destinati, oltre all’impiego prevalente per climatizzazione invernale , anche alla produzione di acqua calda sanitaria. Non sono invece ammessi altri impieghi dell’energia termica, né la sola produzione di acqua calda sanitaria. Si precisa, inoltre, che il termine sostituzione riferito ai generatori di calore, come riportato nelle definizioni in Allegato 1, è da intendersi la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze. Gli interventi che comportano un incremento della potenza superiore al 10% rispetto a quella del sistema di generazione ante-operam non sono ammessi in quanto configurano il potenziamento dell’impianto esistente. Tuttavia, qualora l’impianto sostituito risulti insufficiente per coprire i fabbisogni di climatizzazione invernale richiesti, è possibile accedere agli incentivi anche per un impianto potenziato oltre la soglia del 10% (fermi restando i limiti di potenza previsti dal Decreto), purché il corretto dimensionamento del nuovo impianto potenziato sia adeguatamente giustificato nell’asseverazione del tecnico, di cui dall’art. 7, comma 6, lettera c) del Decreto. PRECISAZIONI E DEFINIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO Il Conto Termico: Regole Applicative - PRECISAZIONI E DEFINIZIONI
  • 29. - 29 - OBBLIGO D’INTEGRAZIONE DELLE FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI Nel caso di realizzazione di nuovi edifici o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti , per i quali la richiesta del titolo autorizzativo e/o abilitativo è presentata successivamente al 30 maggio 2012, è necessaria l’installazione, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/11, sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, di impianti alimentati da fonte rinnovabile. Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Decreto, nei casi in cui sia applicabile l’obbligo di cui all’articolo 11, del D.Lgs. 28/11, gli interventi di cui all’art. 4, comma 1 e comma 2, del Decreto, accedono agli incentivi previsti limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. Il Soggetto Responsabile, in questi casi, dovrà predisporre un’apposita relazione, redatta da tecnico abilitato, attestante la quota d’obbligo e, conseguentemente, la quota rinnovabile eccedente l’obbligo, che ha diritto agli incentivi previsti dal Decreto. Le fatture dovranno riportare, in modo evidente, solo le voci di costo della parte degli interventi che ha diritto agli incentivi. PRECISAZIONI E DEFINIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO Il Conto Termico: Regole Applicative - PRECISAZIONI E DEFINIZIONI
  • 30. - 30 - ESCO Ai fini del Decreto, si considerano ESCO: a. i soggetti in possesso di certificazione ai sensi della norma UNI CEI 11352; b. i soggetti che riportano, nel proprio statuto societario, la fornitura di servizi energetici e che sono presenti nell’elenco delle SSE* che accedono al meccanismo dei certificati bianchi, predisposto dall’AEEG ed attualmente gestito dal GSE; c. i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 115/08, ovvero le persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi energetici o altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accettano un certo margine di rischio finanziario. Le ESCO possono richiedere gli incentivi, in relazione agli interventi di cui all’art. 4 del Decreto, in ragione della stipula, con una PA o con un soggetto privato (in questo caso per i soli interventi di cui all’art. 4 comma 2 – categoria 2), di un contratto per il finanziamento tramite terzi o di un contratto di rendimento energetico ovvero di una convenzione per il servizio energia. In particolare: • nel caso in cui l’Amministrazione pubblica intenda avvalersi di una ESCO deve stipulare con essa un contratto di rendimento energetico (energy performance contract – EPC); • nel caso in cui il Soggetto privato intenda avvalersi di una ESCO deve stipulare con essa un contratto di prestazione/servizio energetico (rendimento energetico o di servizio energia, anche Plus). * Società di Servizi Energetici: società, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che alla data di avvio del progetto hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi energetici integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi. Decorsi due anni dall’emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all’articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 115/08, a tali soggetti è richiesta la certificazione di cui alla norma UNI CEI 11352, in accordo con il Decreto interministeriale 28 dicembre 2012 relativo al potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi. PRECISAZIONI E DEFINIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO Il Conto Termico: Regole Applicative - PRECISAZIONI E DEFINIZIONI
  • 31. - 31 - MULTI-INTERVENTO Per multi-intervento si intende (come riportato in Allegato 1) la realizzazione contestuale di più interventi di differente tipologia (con riferimento alle tipologie di cui all’art. 4 del Decreto), relativi allo stesso edificio o unità immobiliare. Si precisa che, in questo caso: • il Soggetto Responsabile deve presentare al GSE una sola scheda-domanda (scheda “multi-intervento”) entro 60 giorni dalla conclusione dell’intervento; • la data di conclusione dell’intervento corrisponde a quella della conclusione lavori dell’ultimo intervento realizzato; • in alternativa a singole asseverazioni per ogni intervento, può essere predisposta un’unica asseverazione per tutti gli interventi effettuati, che dettagli, adeguatamente e comunque, tutti gli N interventi; • la valutazione della richiesta di concessione degli incentivi, operata dal GSE, prevede un procedimento istruttorio unico; qualora, anche con riferimento ad un singolo intervento (degli N costituenti il “multi-intervento”), fossero rilevate delle non-conformità tali da richiedere integrazioni di natura documentale al SR, l’intero procedimento verrà sospeso; • la tabella inserita nella richiesta di concessione degli incentivi riassume gli importi indicativi specifici per ciascun intervento, le relative ripartizioni in rate nonché i totali annui previsti come erogazione a favore del SR; l’ammontare dell’incentivo è da intendersi pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli interventi. PRECISAZIONI E DEFINIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO Il Conto Termico: Regole Applicative - PRECISAZIONI E DEFINIZIONI
  • 32. - 32 - MULTI-INTERVENTO – Impianti integrati in opera e ibridi compatti (assemblati in fabbrica) (1) In caso di multi-intervento rappresentato dall’integrazione funzionale in opera di impianti per la climatizzazione invernale ed eventualmente per la produzione di acqua calda sanitaria (impianto termico integrato), l’ammontare dell’incentivo è pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli interventi, nel rispetto dei valori massimi degli incentivi indicati dal Decreto. I costi di ciascun impianto devono essere evidenziati separatamente nella documentazione da presentare al GSE. In caso di impianti per la climatizzazione invernale ed eventualmente per la produzione di acqua calda sanitaria, costituiti dall’integrazione funzionale di singoli sub-impianti assemblati in fabbrica (impianto termico ibrido compatto) e dotati di specifica certificazione di prodotto (c.d. factory made), l’ammontare dell’incentivo è pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli sub-impianti. I costi potranno essere presentati al GSE anche come unica fattura e relativa ricevuta di bonifico. Tali sub-impianti, sia in caso di impianto termico integrato sia in caso di impianto termico ibrido compatto, possono appartenere alle tipologie 1.C, 2.A, 2.B, 2.C e 2.D (la tipologia 1.C è riservata alle PA). In ogni caso, nessuno dei sub- impianti può svolgere la funzione di backup del sistema, o altra funzione diversa dalla climatizzazione invernale ed eventuale contemporanea produzione di ACS. PRECISAZIONI E DEFINIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO Il Conto Termico: Regole Applicative - PRECISAZIONI E DEFINIZIONI
  • 33. - 33 - MULTI-INTERVENTO – Impianti integrati in opera e ibridi compatti (assemblati in fabbrica) (2) In caso di impianto termico ibrido compatto, l’asseverazione, o la dichiarazione del Soggetto Responsabile , da presentare al GSE insieme con la richiesta di concessione degli incentivi, dovrà essere corredata da una relazione tecnica, indipendentemente dalla taglia dell’impianto, che illustri, anche attraverso elaborati grafici e schemi a blocchi dell’impianto, le caratteristiche tecniche del sistema ibrido nel suo complesso e dei singoli sub-impianti, garantendo che nessuno dei sub-impianti svolga la funzione di backup del sistema, o altra funzione diversa dalla climatizzazione invernale ed eventuale contemporanea produzione di ACS. Alla relazione tecnica dovranno essere allegate le certificazioni di prodotto (factory made). Tale relazione potrà anche essere predisposta dal produttore del sistema prefabbricato. Non sono ammessi impianti ibridi per la produzione di calore di processo o per la sola produzione di ACS, con l’esclusione della combinazione di interventi 2.D e 2.C per la produzione di ACS, che è ammessa. Ogni singolo sub-impianto, sia in caso di impianto termico integrato sia in caso di impianto termico ibrido compatto, deve rispettare i requisiti previsti dal Decreto e dalle presenti Regole Applicative, in modo indipendente. Qualora dall’integrazione funzionale, in opera o in fabbrica, alcuni componenti d’impianto risultino comuni a più sub-impianti (es. i sistemi di accumulo, componenti elettrici/elettronici, ecc.), devono essere rispettati, comunque, i requisiti più stringenti. Qualora dall’integrazione funzionale alcuni componenti d’impianto risultino superflui, la relazione tecnica a corredo dell’asseverazione/dichiarazione dovrà illustrare dettagliatamente tale aspetto tecnico. PRECISAZIONI E DEFINIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO Il Conto Termico: Regole Applicative - PRECISAZIONI E DEFINIZIONI
  • 34. - 34 - LE CONDIZIONI DI CUMULABILITÀ DEGLI INCENTIVI Oltre a quanto già disposto all’art. 12 del DM, si precisa che: a. per interventi realizzati presso edifici pubblici ad uso pubblico si intendono gli interventi realizzati dalla PA in qualità di Soggetto Responsabile, o avvalendosi di una ESCO, presso edifici di proprietà della PA. In tal caso, gli incentivi di cui al Decreto sono cumulabili, oltre che con i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse, anche con contributi in conto capitale, non statali, a integrazione degli incentivi riconosciuti ai sensi del Decreto, nei limiti di un finanziamento massimo pari al 100% delle spese ammissibili; b. con riferimento agli interventi realizzati da soggetti privati, gli incentivi di cui al Decreto non sono cumulabili con altri incentivi statali, tra cui le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i., le detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., i titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) per interventi di efficienza energetica negli usi finali dell’energia, di cui al decreto 20 luglio 2004 e s.m.i., i certificati bianchi per la Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 settembre 2011 e s.m.i.; sono invece cumulabili con i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse e con altri incentivi non statali, ad integrazione degli incentivi riconosciuti ai sensi del Decreto, nei limiti di un finanziamento massimo pari al 100% delle spese ammissibili; c. con riferimento agli interventi realizzati da soggetti privati titolari di reddito d’impresa o reddito agrario, gli incentivi di cui al Decreto sono cumulabili con altri incentivi non statali, ad integrazione degli incentivi riconosciuti ai sensi del Decreto, nel limite del 60% previsto dalla legislazione sugli aiuti di Stato. PRECISAZIONI E DEFINIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO Il Conto Termico: Regole Applicative - PRECISAZIONI E DEFINIZIONI
  • 35. - 35 - FATTURE E BONIFICI (1) Ai fini dell’ammissione all’incentivo è necessario produrre copia delle fatture attestanti il costo sostenuto e la ricevuta del bonifico bancario o postale con cui tali spese sono state pagate. Sono esentati dalla presentazione di fatture e ricevute dei bonifici gli interventi realizzati su edifici delle Amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del Decreto, per i quali è stato stipulato un contratto di rendimento energetico (EPC) tra PA e ESCO, quest’ultima in qualità di Soggetto responsabile dell’intervento, integrato con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati. Sono inoltre esentati dalla presentazione di fatture e ricevute dei bonifici gli interventi realizzati su edifici di privati, di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto, per i quali è stato stipulato un contratto di prestazione/servizio energetico (rendimento energetico o di servizio energia, anche Plus) tra Soggetto privato e ESCO, quest’ultima in qualità di Soggetto responsabile dell’intervento, integrato con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati. In caso di multi-intervento è necessario che ciascun intervento sia fatturato separatamente. Solo in caso di impianto termico ibrido compatto (vedi paragrafo 1.3.8), dotati di specifica certificazione di prodotto (c.d. factory made), i costi potranno essere presentati al GSE anche come unica fattura e relativa ricevuta di bonifico. FATTURE: • le fatture devono descrivere con chiarezza la tipologia d’intervento oggetto d’incentivazione; • le fatture devono riportare la Partita IVA del soggetto emittente beneficiario del pagamento e il nominativo del Soggetto Responsabile, compreso il codice fiscale e/o la Partita IVA; • le fatture devono essere intestate al Soggetto Responsabile; • nel caso in cui il soggetto abbia fatto ricorso alla locazione finanziaria, la fattura sarà intestata alla società di leasing e dovrà essere allegata anche una copia del contratto di leasing; • la somma degli importi deve coincidere con la spesa totale consuntivata indicata nella scheda d’ammissione. PRECISAZIONI E DEFINIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO Il Conto Termico: Regole Applicative - PRECISAZIONI E DEFINIZIONI
  • 36. - 36 - FATTURE E BONIFICI (2) Ricevute dei BONIFICI effettuati: • la causale deve riportare il riferimento al Decreto Ministeriale del 28/12/2012; • la causale deve riportare il riferimento al numero della fattura e relativa data; • se non già presenti in altro punto della ricevuta del bonifico, la causale deve riportare Partita IVA e codice fiscale del Soggetto beneficiario del pagamento e del Soggetto Responsabile; • in caso di locazione finanziaria, la causale del bonifico effettuato dalla società di leasing deve riportare i riferimenti del Soggetto Responsabile (nominativo e Partita IVA e/o codice fiscale); • in caso di finanziamento tramite terzi diverso dal leasing (ad es. il credito al consumo tramite società finanziaria), la causale del bonifico deve riportare i riferimenti del Soggetto Responsabile (nominativo e Partita IVA e/o codice fiscale); • in caso di pagamento effettuato da un soggetto diverso dal Soggetto Responsabile e non riconducibile alle fattispecie suddette (leasing, credito al consumo), la causale deve riportare la frase: ”pagamento effettuato per conto di … (nominativo e codice fiscale del Soggetto Responsabile)”. Nei casi in cui i flussi di fatturazione non consentano l’emissione della fattura al momento del pagamento, nel bonifico potranno essere indicati gli estremi dell’ordinativo (N. d’ordine); dovrà essere comunque inviata al GSE anche la copia della fattura, insieme con la copia della ricevuta del bonifico, entrambe riportanti gli estremi dell’ordinativo (N. d’ordine). Si segnala di NON UTILIZZARE i modelli standard di bonifico che fanno riferimento alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica (65% - 55%) o per la ristrutturazione edilizia (50% - 36%). L’indicazione nella causale di riferimenti a norme di legge inerenti le suddette detrazioni fiscali determinerà la non accettazione della richiesta. PRECISAZIONI E DEFINIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO Il Conto Termico: Regole Applicative - PRECISAZIONI E DEFINIZIONI
  • 37. - 37 - FATTURE E BONIFICI (3) Esempio di compilazione di una causale(/i): “DM 28/12/2012 FATTURA 1120/2013 SR VFEFCN81L21H471Y P.iva 12345678910 BENEFICIARIO VFEFCN81L21H471Y P.iva 12345678910” “(rif. Decreto) [DM 28/12/2012] + (rif. fattura) [FATTURA 1120/2013] + (Codice Fiscale Soggetto Responsabile) [SR VFEFCN81L21H471Y] + (Codice Fiscale/Partita IVA/Identificativo fiscale beneficiario) [BENEFICIARIO VFEFCN81L21H471Y]” Nota: l’utilizzo dei separatori nell’indicazione delle date, ecc. (/ - ; ...) è discrezionale e dipende dalle funzionalità dell’applicativo utilizzato dagli Istituti bancari. L’opzione Identificativo fiscale è riservata agli operatori esteri privi di Partita IVA o Codice Fiscale. PRECISAZIONI E DEFINIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO Il Conto Termico: Regole Applicative - PRECISAZIONI E DEFINIZIONI
  • 38. - 38 - FAQ D-10 - In caso di installazione di impianti solari termici anche abbinati a solar cooling (art. 4, comma 2, lettera c, del DM 28 dicembre 2012), un soggetto che acquisisce un diritto reale o personale di godimento relativo alla sola superficie di posa del “campo solare” (es. lastrico solare di un edificio) può configurarsi come Soggetto Ammesso e/o Soggetto Responsabile ai fini del Conto Termico? Il D.M. 28 dicembre 2012 individua, ai fini dell’accesso ai relativi meccanismi d’incentivazione, due specifiche tipologie di soggetti: • i cd. “Soggetti Ammessi”, in qualità di soggetti beneficiari degli interventi oggetto di incentivazione; • i cd. “Soggetti Responsabili”, in qualità di soggetti che hanno sostenuto direttamente le spese per l’esecuzione degli interventi. In particolare, nelle Regole Applicative (edizione 4 dicembre 2013) si specifica che per Soggetti Ammessi si intendono: • i soggetti titolari di diritto di proprietà (anche nuda proprietà) dell’edificio/immobile; • i soggetti che hanno la disponibilità dell’edificio/immobile, perché titolari di diritto reale o personale di godimento. Tali soggetti potranno accedere agli incentivi o in qualità di Soggetto Responsabile, o avvalendosi di una ESCO, in alternativa al proprietario. […] Non è […] ammessa la realizzazione di un intervento da parte di un soggetto che intenda configurarsi come Soggetto Ammesso e/o Responsabile acquisendo un diritto reale o personale di godimento relativo alla sola superficie di posa del campo solare termico (es. lastrico solare di un edificio). Il Conto Termico: FAQ
  • 39. - 39 - FAQ D-11 - Può una ESCO che realizza una impianto solare termico stipulare con il cliente un contratto di Servizio Energia o di Rendimento energetico senza però garantire la fornitura del vettore energetico? Una ESCO che intenda stipulare con un cliente un contratto per la fornitura di un servizio energetico avente ad oggetto la realizzazione di un impianto solare termico e, al tempo stesso, richiedere, per il medesimo intervento, l’ammissione agli incentivi previsti dal DM 28 dicembre 2012, deve necessariamente stipulare un contratto di servizio energia o di rendimento energetico che abbia tutti i requisiti previsti dall’Allegato II del D.Lgs. 115/2008, tra cui anche la fornitura del vettore energetico. Tuttavia, qualora l’impianto solare termico sia destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale, la ESCO, ai fini dell’ammissione agli incentivi previsti dal DM 28 dicembre 2012, può presentare un contratto che rispetti i requisiti previsti dall’Allegato II del D.Lgs. 115/2008 per il servizio energia con esclusione degli obblighi di cui al paragrafo 4, punto 1, lettere c) “fornitura del vettore energetico”, e) “determinazione dei gradi-giorno”, p) “tecnico di controparte” (escluso solo per committenti Soggetti privati) e r) “aggiornamento libretto di centrale”. Il Conto Termico: FAQ
  • 40. - 40 - FAQ D-12 - Il possesso del certificato di conformità Solar Keymark garantisce il rispetto dei requisiti richiesti dal D.M. 28 dicembre 2012, con riferimento alle previste certificazioni e prestazioni minime? Il Solar Keymark è un marchio per la certificazione su base volontaria dei prodotti del solare termico. […] Il possesso del certificato Solar Keymark garantisce, pertanto, il rispetto del requisito, previsto dall’Allegato II, art. 1, comma 1.3, lettera a) del decreto 28 dicembre 2012, della conformità del prodotto alla norma UNI EN 12975 o UNI EN 12976, rilasciata da laboratorio accreditato, mentre il rispetto dei valori minimi di rendimento termico dei collettori solari o di producibilità specifica dei sistemi solari (requisito richiesto dall’Allegato II, art. 1, comma 1.3, lettera b del decreto 28 dicembre 2012 e dalle Regole Applicative) va verificato sulla base della scheda tecnica allegata al Certificato Solar Keymark. Per i collettori solari piani, qualora i parametri della curva di efficienza riportati nella scheda tecnica fossero definiti in base alla superficie di apertura, la verifica del rispetto dei valori minimi di rendimento termico riferiti alla superficie dell’assorbitore (prevista dal decreto) potrà essere eseguita convertendo i parametri in base al rapporto delle aree di apertura e dell'assorbitore, come previsto dalla norma EN12975-2 (clausola 6.1.4.8.4.3 - Conversion of thermal performance test characteristics). Il Conto Termico: FAQ
  • 41. - 41 - • Il Conto Termico (DM 28/12/12) e le Regole applicative • Esempi di interventi • Portaltermico • Risultati e conclusioni INDICE
  • 42. - 42 - Il Conto Termico: Esempi di interventi Categoria 1: sostituzione di chiusure trasparenti Caratteristiche dell’intervento - sostituzione di chiusure trasparenti di superficie complessiva S = 100 m2 - edificio pubblico localizzato a Torino Caso 1 - costo indicativo dell’intervento: 40.000 € (C = 400 €/m2) Caso 2 - costo indicativo dell’intervento: 70.000 € (C = 700 €/m2) - costo specifico massimo ammissibile (zona climatica E): Cmax 450 €/m2 L’incentivo è corrisposto dal GSE in 5 rate annuali: - da 3.200 € per il Caso 1 (400 €/m2 x 40% x100 m2 /5 ) - da 3.600 € per il Caso 2 (450 €/m2 x 40% x100 m2 /5 ) NOTA: i valori riportati negli esempi sono al lordo dei corrispettivi richiesti per la gestione del meccanismo di incentivazione (1% del valore dell’incentivo, con un massimo di 150 €).
  • 43. - 43 - Il Conto Termico: Esempi di interventi Categoria 2: Installazione di collettori solari per produzione di acqua calda sanitaria Caratteristiche dell’impianto installato - collettori solari piani vetrati - superficie lorda dei collettori: 4 m2 L’incentivo è corrisposto dal GSE in 2 rate annuali di 680 €
  • 44. - 44 - Categoria 2: Sostituzione di una stufa a legna con una stufa a pellet Caratteristiche del generatore installato - stufa a pellet - potenza termica utile: 10 kW - emissioni in atmosfera entro i limiti previsti ma non tali da accedere ai coefficienti premianti Incentivo corrisposto dal GSE in 2 rate annuali: - rata annua, se in Zona E (es. Torino): 524 € - rata annua, se in Zona D (es. Roma): 431 € - rata annua, se in Zona C (es. Bari): 339 € Il Conto Termico: Esempi di interventi
  • 45. - 45 - Categoria 2: Sostituzione di una caldaia a gas naturale con una pompa di calore geotermica Caratteristiche del generatore installato - pompa di calore elettrica salamoia/acqua - COP: 4,5 - potenza termica utile: 25 kW Incentivo corrisposto dal GSE in 2 rate annuali: - rata annua, se in Zona E (es. Torino): 2.380 € - rata annua, se in Zona D (es. Roma): 1.960 € - rata annua, se in Zona C (es. Bari): 1.540 € Il Conto Termico: Esempi di interventi
  • 46. - 46 - Isolamento esterno copertura Sostituzione impianto termico con caldaia di tipo a condensazione Il Conto Termico: Esempi di interventi realizzati
  • 47. - 47 - Caldaia alimentata a biomassa Stufa alimentata a biomassa (pellet) Il Conto Termico: Esempi di interventi realizzati
  • 48. - 48 - Installazione impianto solare termico per acs Certificazione Solar keymark Il Conto Termico: Esempi di interventi realizzati
  • 49. - 49 - • Il Conto Termico (DM 28/12/12) e le Regole applicative • Esempi di interventi • Portaltermico • Risultati e conclusioni INDICE
  • 50. - 50 - CICLO DI VITA DEI MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE ​GSE promuove la sostenibilità ambientale attraverso l’incentivazione e lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile. Attraverso processi consolidati e tecnologie all’avanguardia il GSE si occupa di seguire i propri clienti in tutto il ciclo di vita dell’incentivo con l’obiettivo di garantire il sostegno economico per l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. ISTRUTTORIA INVIA RICHIESTA CONTRATTUALIZZAZIONE EROGAZIONE INCENTIVO REGISTRAZIONE A B C D E • Acquisizione Dati Anagrafici • Rilascio Credenziali • Acquisizione Dati Tecnici • Acquisizione Dati Commerciali • Acquisizione Documentazione • Verifica Contenuti • Verifica Documentazione • Integrazione • Accettazione Richiesta di Incentivo • Contratto • Generazione Benestare • Erogazione Incentivi
  • 51. - 51 - REGISTRAZIONE – FASI DEL PROCESSO OPERATORE ENERGETICO L’utente accede in GWA ed inserisce i dati dell’OE per cui sta operando. Tali dati differiscono a seconda della tipologia giuridica dell’OE. L’area clienti del GSE è il punto unico di accesso a tutti i servizi web erogati dal GSE . Le funzionalità operative sono: • Gestione dell’Anagrafica del Cliente (Operatore Energetico ) • Gestione dell’Anagrafica dell’Utente che opera per conto dell’Operatore Energetico • Rilascio credenziali di accesso all’utente e del PIN Operatore • Abilitazione ai servizi web erogati dal GSE • Accesso ai servizi web UTENTE L’utente inserisce i dati personali (Cognome, Nome, Codice Fiscale). Il sistema provvederà a generare una password personale per accedere nell’area clienti. SERVIZI L’utente richiede di essere sottoscritto / abilitato ad accedere ad uno o più servizi erogati dal GSE. Uno tra questi servizi sarà il GWA – GESTIONE WEB ACCESS
  • 52. - 52 - –- HOME PAGE Il portale gestisce il meccanismo di incentivazione per interventi di incremento dell’efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Conto Termico).
  • 53. - 53 - MENU PER ACCESSO ALLE FUNZIONALITA’ L’utente attraverso tale menù può accedere facilmente e velocemente alle funzionalità presenti all’interno dell’applicazione web. - HOME PAGE Il portale gestisce il meccanismo di incentivazione per interventi di incremento dell’efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Conto Termico).
  • 54. - 54 - Sezione dedicata alle Comunicazioni e alle News personali dell’utente che sta operando nel sito. Tali informazioni riguarderanno lo stato di avanzamento delle richieste con il dettaglio di eventuali azioni richieste per completare l’iter approvativo (es. Integrazioni documentali, ecc. ). - HOME PAGE Il portale gestisce il meccanismo di incentivazione per interventi di incremento dell’efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Conto Termico).
  • 55. - 55 - Sezione dedicata all’inserimento della richiesta. Identificazione Soggetto Gestione Immobile Selezione Interventi Compilazione Richiesta Invio Richiesta FASI DELLA RICHIESTA - HOME PAGE Il portale gestisce il meccanismo di incentivazione per interventi di incremento dell’efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Conto Termico).
  • 56. - 56 - Identificazione Soggetto Gestione Immobile Selezione Interventi Compilazione Richiesta Invio Richiesta Il Soggetto Responsabile deve inserire i dati tecnici dell’edificio prima dell’intervento. Tali dati riguardano i dati degli impianti pre esistenti e i dati caratterizzanti l’involucro opaco (Coperture, Solai, Pareti) e l’Involucro Trasparente dell’edificio. IMPIANTO INVOLUCRO Impianti di Climatizzazione Coperture , Pavimenti , Pareti Impianti di Climatizzazione Chiusure Trasparenti Impianti di Climatizzazione Impianti di Climatizzazione Chiusure Trasparenti Impianti di Climatizzazione Impianti di Climatizzazione Fonti Rinnovabili Produzione Acqua Calda Produzione Acqua Calda INTERVENTI - NUOVA RICHIESTA - FASI DELLA RICHIESTA
  • 57. - 57 - Identificazione Soggetto Gestione Immobile Selezione Interventi Compilazione Richiesta Invio Richiesta INVIO DELLA RICHIESTA In questa fase viene eseguito l’invio della richiesta di incentivazione che si compone dei seguenti passi operativi di seguito illustrati. RICHIESTA - NUOVA RICHIESTA - FASI DELLA RICHIESTA
  • 58. - 58 - • Il Conto Termico (DM 28/12/12) e le Regole applicative • Esempi di interventi • Portaltermico • Risultati e conclusioni INDICE
  • 59. - 59 - Il Conto Termico: Attività sviluppate e situazione attuale  Regole Applicative del D.M. 28 dicembre 2012  ((procedimento amministrativo dematerializzato) e relativo manuale utente  Sezione dedicata del sito istituzionale del GSE  Contact Center  FAQ sugli aspetti normativi e tecnici  Modelli per dichiarazioni  Rispetto dei 60 gg. previsti per l’istruttoria del GSE Negli ultimi mesi è migliorata la qualità delle Richieste presentate dagli operatori Si può quindi considerare superato il periodo di prova
  • 60. - 60 - Quadro d’insieme dei risultati al 02/02/2015 RICHIESTE INVIATE AL GSE ACCESSO DIRETTO PRENOTAZIONE AMMESSE AI REGISTRI TOTALE 10.208 125 29 * 10.362 Accesso Diretto – Istruttoria (dati 03/12/2014) Con riferimento ai dati del 03/12/2014: • le 7.613 Richieste Concessione Incentivi (RCI) accolte sono ripartite rispettivamente in 2% PA (130 RCI) e 98% Soggetti privati (7.483 RCI) • in termini di incentivi associati alle 7.613 RCI (circa 23,4 mln di incentivo complessivo), la ripartizione è invece 16% PA (3,7 mln di €) e 84% Soggetti privati (19,7 mln di €) • 130 RCI da parte di PA accolte  3,7 mln di € complessivi (0,74 mln di € annui) di cui 89 inviate direttamente da Comuni (3 mln di € complessivi) Il Conto Termico: Risultati * di cui 10 (3 PA e 7 Soggetti privati) iscritti nei Registri 2013 e 19 (tutti PR) nel Registro 2014 +1.200 in 2 mesi
  • 61. - 61 - Distribuzione per tipologia dei 7.948 interventi riconosciuti (al 03/12/2014) Nota: Il totale degli interventi riconosciuti (7.948) è sempre maggiore del totale delle richieste di concessione dell'incentivo accolte (7.613) in quanto alcune delle richieste sono "multintervento" Distribuzione incentivi totali riconosciuti (circa 23,4 M€) Il Conto Termico: Risultati
  • 62. - 62 - Novità Legge n. 164/2014 (“Sblocca Italia”) • Semplificazione procedurale dello strumento attraverso l’utilizzo di modulistica predeterminata • Potenziamento dello strumento, anche attraverso la diversificazione e l’innovazione tecnologica • Ampliamento del perimetro dei Soggetti ammessi (edilizia popolare e a cooperative di abitanti) per le categorie di incentivi della Pubblica Amministrazione Il Conto Termico - Lavori in corso: Evoluzione del meccanismo Linee di sviluppo futuro del meccanismo • Armonizzazione del Conto Termico con gli altri strumenti incentivanti vigenti (principalmente TEE) • Complessiva semplificazione tecnica e gestionale per la presentazione delle richieste da parte degli operatori (razionalizzazione e riduzione delle informazioni da fornire) • Maggior semplificazione per apparecchi di piccola taglia per uso domestico e piccolo terziario • Promozione dello strumento, in particolare verso la Pubblica Amministrazione Prevista l’emanazione di nuovo DM per l’aggiornamento, la semplificazione e il potenziamento del Conto Termico
  • 63. - 63 - Grazie per l’attenzione
  • 64. - 64 - Il Conto Termico Appendice 1 - Focus interventi categoria 1
  • 65. - 65 - Il Conto Termico: Intervento 1.A – Isolamento termico di superfici opache Isolamento di coperture, pavimenti/solai e pareti perimetrali di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione. Per ogni tipologia di superficie opaca (copertura, pavimento o parete) è definito un valore limite massimo di trasmittanza in funzione della zona climatica. [Tabella 3 – Allegato I - DM 28.12.12] Tipologia di intervento Costo massimo (Cmax) Valore massimo dell'incentivo Imax [€] a) Strutture opache orizzontali(*): isolamento coperture (a+b+c) ≤250.000 Esterno 200 €/m2 Interno 100 €/m2 Copertura ventilata 250 €/m2 b) Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti Esterno 120 €/m2 Interno 100 €/m2 c) Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali Esterno 100 €/m2 Interno 80 €/m2 Parete ventilata 150 €/m2 (*) Sono incluse le superfici comunque inclinate, se relative a copertura.
  • 66. - 66 - Il Conto Termico: Intervento 1.B – Sostituzione di chiusure trasparenti Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi, in edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione. Le chiusure trasparenti possono anche essere chiusure assimilabili, quali porte vetrate, finestre e vetrate, anche se non apribili. Sono ammessi anche interventi di miglioramento delle caratteristiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni. Le chiusure trasparenti sostituite devono rispettare i valori limite massimi di trasmittanza in funzione della zona climatica. [Tabella 3.d) - Allegato I - DM 28.12.12] Tipologia di intervento Costo massimo (Cmax) Valore massimo dell'incentivo Imax [€] d) Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi se installate congiuntamente a sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche ovvero in presenza di detti sistemi al momento dell'intervento 350 €/m2 per le zone climatiche A, B, C 45.000 450 €/m2 per le zone climatiche D, E, F 60.000
  • 67. - 67 - Il Conto Termico: Intervento 1.C – Caldaie a condensazione Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale, in edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, con impianti utilizzanti generatori a condensazione. Sono ammessi anche i generatori di calore (caldaie) a condensazione ad aria, purché rispettanti tutti i requisiti previsti dal Decreto. [Tabella 3 – Allegato I - DM 28.12.12] Costo massimo ammissibile Cmax Valore massimo dell'incentivo Imax [€] Generatori di calore a condensazione con Pn int ≤ 35 kWt 160 €/kWt 2.300 Generatori di calore a condensazione con Pn int > 35 kWt 130 €/kWt 26.000
  • 68. - 68 - Il Conto Termico: Intervento 1.D – Installazione di sistemi di schermatura Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili, in edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione. [Tabella 4 - Allegato I - DM 28.12.12] Tipologia di Intervento Costo massimo ammissibile (Cmax) Valore massimo dell'incentivo Imax [€] Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento fissi, anche integrati, o mobili 150 €/m2 20.000 Installazione di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature 30 €/m2 3.000
  • 69. - 69 - Il Conto Termico Appendice 2 – Schede di sintesi e casi esempio
  • 70. - 70 - Il Conto Termico: Interventi categoria 1 L’incentivo per gli interventi di categoria 1, riconosciuto alle sole Amministrazioni pubbliche, è calcolato in funzione della spesa sostenuta fino a un massimo del 40% delle spese ammissibili, nei limiti definiti in termini di massimali di incentivo (Imax) e di costo specifico (Cmax). L’incentivo, così calcolato, viene ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti.
  • 71. - 71 - Il Conto Termico: Interventi categoria 2 La tabella riporta, con riferimento ai diversi tipi di intervento di categoria 2, la durata degli incentivi, il costo massimo ammissibile e il valore massimo dell’incentivo riconosciuto alle PA ed ai Soggetti privati. * Per classi di Potenza nominale (Pn), Superficie solare lorda (SL) o Capacità (Q) ** In caso installazione di pompe di calore geotermiche l’incentivo viene incrementato circa del 30% *** In caso installazione di apparecchi che garantiscono livelli di emissioni di particolato inferiori a determinati valori, l’incentivo si incrementa del 20% o del 50%
  • 72. - 72 - Il Conto Termico: Esempi di interventi Esempio 1 – Palazzetto dello sport: generatore a condensazione e solare termico Esempio 2 – Palazzo comunale: involucro opaco, chiusure trasparenti e generatore a condensazione Esempio 3 – Complesso scolastico: involucro opaco e chiusure trasparenti
  • 73. - 73 - Caratteristiche dell’edificio: • Edificio utilizzato per attività sportive • Superficie utile: 1.800 m2 circa • Volume netto riscaldato: 15.000 m3 circa Caratteristiche dell’intervento incentivato: • Sostituzione del generatore preesistente (ad olio combustibile, da 640 kW) con generatore a condensazione a gas naturale da 540 kW; • Installazione 14 m2 di collettori solari termici per integrazione alla produzione di acqua calda sanitaria; • Diagnosi e certificazione energetica. Dettaglio spese sostenute:  Generatore a condensazione: 65.000 €  Solare termico: 7.500 €  Diagnosi e certificazione energetica: 4.700 €  Spesa totale: 77.200 € Dettaglio incentivo riconosciuto:  Generatore a condensazione: 26.000 €  Solare termico: 4.700 €  Diagnosi e certificazione energetica: 4.700 €  Incentivo totale lordo: 35.400 € (46% spesa) ES. 1 - Interventi: generatore a condensazione (1.C) e solare termico (2.C) Il Conto Termico: Esempio 1 – Palazzetto dello sport
  • 74. - 74 - Caratteristiche dell’edificio: • Edificio ad uso uffici • Superficie utile: 470 m2 circa • Volume netto riscaldato: 1.335 m3 circa ES. 2 - Interventi: coibentazione involucro opaco (1.A), chiusure trasparenti (1.B) e generatore a condensazione (1.C) Sottotetto pre intervento Sottotetto post intervento Solaio verso esterno post intervento Caratteristiche dell’intervento incentivato (1): • Coibentazione involucro opaco: coibentazione sottotetto (190 m2) e solaio verso esterno su cantina non riscaldata (172 m2); Il Conto Termico: Esempio 2 – Palazzo comunale
  • 75. - 75 - Caratteristiche dell’intervento incentivato (2): • Sostituzione chiusure trasparenti (48 m2); • Sostituzione del generatore preesistente (a gasolio, da 58 kW) con generatore a condensazione a gas naturale da 52 kW; • Diagnosi e certificazione energetica. Dettaglio chiusure trasparenti Generatore di calore a condensazione Valvole termostatiche Dettaglio spese sostenute:  Involucro opaco: 49.000 €  Chiusure trasparenti: 60.500 €  Generatore a condensazione: 30.000 €  Diagnosi e certificazione energetica: 1.800 €  Spesa totale: 141.300 € Dettaglio incentivo riconosciuto:  Involucro opaco: 16.000 €  Chiusure trasparenti: 8.500 €  Generatore a condensazione: 2.700 €  Diagnosi e certificazione energetica: 1.200 €  Incentivo totale lordo: 28.400 € (20% spesa) Il Conto Termico: Esempio 2 – Palazzo comunale
  • 76. - 76 - Caratteristiche dell’edificio: • Edificio adibito ad attività scolastiche • Periodo di costruzione: anni 80 • Superficie utile: 2.630 m2 ca. • Volume netto riscaldato: 10.300 m3 ca. ES. 3 - Interventi: coibentazione involucro opaco (1.A) e chiusure trasparenti (1.B) Caratteristiche dell’intervento incentivato: • Coibentazione involucro opaco: coibentazione copertura (1.990 m2) e pareti (1.275 m2); • Sostituzione chiusure trasparenti: 660 m2; • Diagnosi e certificazione energetica. Il Conto Termico: Esempio 3 – Complesso scolastico Contestualmente alla coibentazione dell’involucro opaco e alla sostituzione delle chiusure trasparenti, si è intervenuto anche sui ponti termici e sulla regolazione dell’impianto termico ed è stato eseguito l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento cittadino. Risultati rilevanti  Dimezzamento delle perdite per trasmissione (da 424.631 kWh a 192.199 kWh)  Riduzione del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione (-70%)  Miglioramento dell’indice di prestazione energetica globale (da 42 KWh/m3 a 12 kWh/m3, passando dalla classe energetica C alla A)
  • 77. - 77 - Il Conto Termico: Esempio 3 – Complesso scolastico Dettagli tecnici coibentazione involucro opaco – PARETE 1 Situazione ante operam: U = 0,67 W/m2K Situazione post operam: U = 0,21 W/m2K. Isolante utilizzato: polistirene espanso sinterizzato con aggiunta di grafite (10 cm)
  • 78. - 78 - Il Conto Termico: Esempio 3 – Complesso scolastico Dettagli tecnici coibentazione involucro opaco – PARETE 2 Situazione ante operam: U = 1,69 W/m2K Situazione post operam: U = 0,21 W/m2K. Isolante utilizzato: polistirene espanso sinterizzato con aggiunta di grafite (10 cm)
  • 79. - 79 - Dettaglio spese sostenute:  Involucro opaco: 335.000 €  Chiusure trasparenti: 200.000 €  Diagnosi e certificazione energetica: 5.700 €  Spesa totale: 540.700 € Dettaglio incentivo riconosciuto:  Involucro opaco: 135.000 €  Chiusure trasparenti: 60.000 €  Diagnosi e certificazione energetica: 5.265 €  Incentivo totale lordo: 200.265 € (37% spesa) Il Conto Termico: Esempio 3 – Complesso scolastico Coibentazione copertura Coibentazione pareti
  • 80. - 80 - Il Conto Termico Appendice 3 - Focus generatori a biomassa
  • 81. - 81 - Il Conto Termico: Intervento 2.B – Generatori alimentati a biomassa Interventi ammissibili agli incentivi Sostituzione (1) di impianti di climatizzazione invernale in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, o di riscaldamento di serre esistenti e fabbricati rurali esistenti, alimentati a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio, con i seguenti generatori di calore: a) caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kWt; b) caldaie a biomassa di potenza termica nominale > 500 kWt e ≤ a 1000 kWt (2); c) stufe e termocamini a pellet; d) termocamini a legna; e) stufe a legna. (1)La sostituzione parziale è ammessa solo nel caso di un impianto pre-esistente dotato di più generatori di calore. (2) Sono ammessi interventi di installazione di generatori o gruppi di generazione di calore in impianti di potenza termica nominale complessiva post-operam, intesa come somma delle potenze termiche nominali dei generatori di calore appartenenti allo stesso impianto (nuovi, non sostituiti ed eventuale backup) a valle dell’intervento, inferiore o uguale a 1000 kWt. Registri
  • 82. - 82 - Eccezioni Per le sole aziende agricole è incentivata oltre la sostituzione, l’installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore tra quelli previsti dal D.M. In tali casi è consentita l’installazione anche come integrazione di un impianto esistente previa presentazione di un’asseverazione redatta da tecnico abilitato che, tenuto conto del fabbisogno energetico, ne giustifichi l’intervento. Per i soli interventi effettuati in aree non metanizzate, esclusivamente dalle aziende agricole che effettuino attività agroforestale, è ammessa agli incentivi la sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL che abbiano i requisiti tali da ottenere un coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri pari a 1,5. Le Regioni possono limitare l’applicazione di tale deroga nel rispetto dell’articolo 3 quinques del D.Lgs. 152/06. Il Conto Termico: Intervento 2.B – Generatori alimentati a biomassa
  • 83. - 83 - Requisiti tecnici per accedere all’incentivo: • installazione su tutti i corpi scaldanti di elementi di regolazione di tipo modulante agente sulla portata, tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica. Sono esclusi da questo obbligo gli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C, i locali in cui è presente una centralina di termoregolazione che agisce sull’intero impianto o parte di esso, nonché i termocamini e le stufe e gli impianti di produzione di calore a servizio di piccole reti di teleriscaldamento; • messa a punto e l’equilibratura del sistema di distribuzione e del sistema di regolazione e controllo, ove applicabile; • installazione di sistemi di contabilizzazione individuale dell’energia, nel caso l’intervento riguardi un impianto centralizzato a servizio di molteplici unità immobiliari; • il rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal D.Lgs. 152/06, art. 290, comma 4, e di quelli specifici previsti da D.M. per di interventi di cui alle lettere da a) a e) (vedi slide successive) oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti. Il rispetto di tali requisiti energetici ed emissivi stabiliti deve essere certificato mediante l’acquisizione, da parte del produttore, della classificazione prevista dal provvedimento stesso. Il Conto Termico: Intervento 2.B – Generatori alimentati a biomassa
  • 84. - 84 - Requisiti specifici per ogni tipologia di generatore di calore a biomassa CALDAIE A BIOMASSA DI Pn ≤ 500 kWt • certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5 classe 5; • rendimento termico utile (%) non inferiore a 87+log(Pn) dove Pn è la potenza nominale dell’apparecchio; • emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella Tabella 28 delle RA, come certificate da un organismo accreditato e calcolate secondo i metodi di misura riportati nelle norme indicate in Tabella 27 delle RA; • installazione di un sistema di accumulo termico dimensionato secondo quanto segue: • per le caldaie con alimentazione manuale del combustibile, in accordo con quanto previsto dalla norma EN 303-5:2012; • per le caldaie con alimentazione automatica del combustibile, prevedendo un volume di accumulo non inferiore a 20 dm3/kWt. • il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo accreditato che ne attesti la conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe A1 oppure A2; • possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte quinta, Allegato X, parte II, Sezione 4, solo nel caso in cui siano ugualmente rispettati i succitati limiti di emissione in atmosfera (Tab. 28). Il Conto Termico: Intervento 2.B – Generatori alimentati a biomassa
  • 85. - 85 - Requisiti specifici per ogni tipologia di generatore di calore a biomassa CALDAIE A BIOMASSA DI Pn ≤ 500 kWt (FAQ 15/07/2013) Fermo restando il rispetto dei requisiti di rendimento e di emissioni previsti dal D.M. 28 dicembre 2012, oppure i più restrittivi limiti alle emissioni fissati da norme regionali, se presenti, la certificazione di conformità alla norma UNI EN 303‐5:2012 classe 5, di cui al punto 9), pag. 71, delle Regole Applicative del GSE, può essere dimostrata, per interventi conclusi entro il 30 settembre 2014, anche attraverso la certificazione di conformità alla norma UNI EN 303-5:2004 (versione nazionale della norma EN 303-5:1999) unitamente ad un attestato rilasciato da un laboratorio accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025 che, sulla base dell’analisi dei rapporti di prova (test report), convalidi il rispetto dei requisiti di prestazione indicati ai punti 4.4 Performance requirements - 4.4.2 Boiler efficiency(1) - 4.4.7 Emission limits, (Table 6) della norma UNI EN 303-5:2012 in riferimento alla classe 5. La conformità alla norma UNI EN 303-5:2012 classe 5 va certificata secondo il principio espresso al punto 5.1.4 Type test della norma stessa, ovvero, nel caso di prodotti dello stesso modello, possono essere testate unicamente le potenze nominali minore e maggiore, garantendo un rapporto inferiore o uguale a 2:1. (1) Il punto 4.4.2 Boiler efficiency della norma UNI EN 303-5:2012 specifica che il rendimento minimo per la classe 5 deve essere ŋk = 87 + log Q , per Q < 100 kW dove Q è da intendersi la potenza nominale PN di cui al D.M. 28 dicembre 2012; per potenze nominali 100 ≤ Q < 500 kW deve essere ŋk ≥ 89%. Il Conto Termico: Intervento 2.B – Generatori alimentati a biomassa
  • 86. - 86 - Requisiti specifici per ogni tipologia di generatore di calore a biomassa CALDAIE A BIOMASSA DI Pn > 500 kWt • rendimento termico utile non inferiore all'89% attestato da una dichiarazione del produttore del generatore nella quale deve essere indicato il tipo di combustibile utilizzato; • emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella Tabella 28 delle RA, come certificate da un laboratorio accreditato secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025 misurate in sede di impianto; • il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo accreditato che ne attesti la conformità alla norma UNI EN 14961 - 2 classe A1 oppure A2; • possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte quinta, Allegato X, parte II, Sezione 4, solo nel caso in cui siano ugualmente rispettati i succitati limiti di rendimento e di emissione in atmosfera della Tabella 28 delle RA. Il Conto Termico: Intervento 2.B – Generatori alimentati a biomassa
  • 87. - 87 - Requisiti specifici per ogni tipologia di generatore di calore a biomassa STUFE E TERMOCAMINI A PELLET • certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 14785; • rendimento termico utile maggiore dell’85%; • emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella Tabella 28 delle RA, come certificate da un organismo accreditato e calcolate secondo i metodi di misura riportati nelle norme indicate in Tabella 27 delle RA; • il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo accreditato che ne attesti la conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe A1 oppure A2. Il Conto Termico: Intervento 2.B – Generatori alimentati a biomassa
  • 88. - 88 - Requisiti specifici per ogni tipologia di generatore di calore a biomassa TERMOCAMINI A LEGNA • siano installati esclusivamente in sostituzione di camini aperti; • certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 13229; • rendimento termico utile maggiore dell’85%; • emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella Tabella 28 delle RA, come certificate da un organismo accreditato e calcolate secondo i metodi di misura riportati nelle norme indicate in Tabella 27; • possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte quinta, Allegato X, parte II, Sezione 4, solo nel caso in cui siano ugualmente rispettati i succitati limiti di emissione in atmosfera della Tabella 28 delle RA. Il Conto Termico: Intervento 2.B – Generatori alimentati a biomassa
  • 89. - 89 - Requisiti specifici per ogni tipologia di generatore di calore a biomassa STUFE A LEGNA • certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 13240; • rendimento termico utile maggiore dell’85%; • emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella Tabella 28, come certificate da un organismo accreditato e calcolate secondo i metodi di misura riportati nelle norme indicate in Tabella 27; • possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte quinta, Allegato X, parte II, Sezione 4, solo nel caso in cui siano ugualmente rispettati i succitati limiti di emissione in atmosfera della Tabella 28 delle RA. Il Conto Termico: Intervento 2.B – Generatori alimentati a biomassa
  • 90. - 90 - Il Conto Termico: Intervento 2.B – Generatori alimentati a biomassa Coefficienti premianti riferiti alle emissioni di polveri
  • 91. - 91 - (*) Il particolato primario (PPBT) deve essere determinato mediante un metodo di campionamento definito in una norma tecnica UNI applicabile ai generatori di calore oggetto del Decreto. In mancanza di tale norma tecnica, è consentita la determinazione indiretta attraverso la correlazione di seguito riportata e utilizzando i metodi di misura indicati in Tabella 27 (Tabella 12 Allegato II del Decreto): PPBT (mg/Nm3) = PP (mg/Nm3) + 0,42*OGC (mg/Nm3) Dove: [PPBT] è la concentrazione di particolato primario presente nei fumi di combustione, campionati a una temperatura compresa tra 20°C e 50°C, espressa in mg/m3 alle condizioni normali e riferita al gas secco e ad una concentrazione volumetrica di O2 residuo pari al 13%; [PP] è la concentrazione di particolato primario presente nei fumi di combustione, campionati direttamente allo scarico del generatore di calore secondo quanto previsto dal metodo di campionamento indicato nella Tabella 27 (Tabella 12 Allegato II del Decreto), espressa in mg/m3 alle condizioni normali e riferita al gas secco e ad una concentrazione volumetrica di O2 residuo pari al 13%. Per la metodica di campionamento riferirsi al metodo austriaco/tedesco indicato dalla CEN/TS 15883; [OGC] è la concentrazione di composti organici gassosi, espressi in termini di carbonio totale, presente nei fumi di combustione, campionati secondo quanto previsto dal metodo di campionamento indicato nella Tabella 27 (Tabella 12 Allegato II del Decreto), espressa in mg/m3 alle condizioni normali e riferita al gas secco e ad una concentrazione volumetrica di O2 residuo pari al 13%. Il Conto Termico: Intervento 2.B – Generatori alimentati a biomassa [Tabella 12 – Allegato II - DM 28.12.12] Particolato primario (PP/PPBT) OGC CO Stufa e termocamino UNI CEN/TS 15883 UNI CEN/TS 15883 UNI/EN 13229:2006 UNI/EN 13240:2006 Stufa e termocamino (alimentazione a pellets) UNI CEN/TS 15883 UNI CEN/TS 15883 UNI/EN 14785:2006 Caldaia a biomassa ≤ 500 kWt UNI CEN/TS 15883 o UNI EN 13284-1 UNI CEN/TS 15883 UNI EN 303-5 Caldaia a biomassa > 500 kWt UNI EN 13284-1 UNI EN 12619 UNI EN 15058 [Tabella 11 – Allegato II - DM 28.12.12] Particolato primario totale comprensivo della frazione condensabile (*) (PPBT) (mg/Nm3 rif. al 13% O2) CO (g/Nm3 rif. al 13% O2) Caldaia a biomassa solida (escluso il pellet) 40 0,3 Caldaia a pellets 30 0,25 Stufe e termocamini a legna 80 1,25 Stufe e termocamini a pellets 40 0,25 Tabella 28 RA - Generatori a biomasse: emissioni in atmosfera Tabella 27 RA - Generatori a biomasse: metodi di misura per la determinazione delle emissioni in atmosfera
  • 92. - 92 - Biomasse ammesse 1/2 Per i casi in cui è previsto l’impiego di diverse biomasse combustibili, queste devono comunque essere tra quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte quinta, Allegato X, parte II, Sezione 4 e riportate di seguito: 1. materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate; 2. materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate; 3. materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura; 4. materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti; 5. materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli; 6. liquor nero ottenuto nelle cartiere dalle operazioni di lisciviazione del legno e sottoposto ad evaporazione al fine di incrementarne il residuo solido, purché la produzione, il trattamento e la successiva combustione siano effettuate nella medesima cartiera e purché l'utilizzo di tale prodotto costituisca una misura per la riduzione delle emissioni e per il risparmio energetico individuata nell'autorizzazione integrata ambientale; Il Conto Termico: Intervento 2.B – Generatori alimentati a biomassa
  • 93. - 93 - Biomasse ammesse 2/2 7. sansa di oliva disoleata avente le caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenuta dal trattamento delle sanse vergini con n-esano per l'estrazione dell'olio di sansa destinato all'alimentazione umana, e da successivo trattamento termico, purché i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo impianto; tali requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori dell'impianto stesso di produzione, devono risultare da un sistema di identificazione conforme a quanto stabilito dallo stesso D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; La biomassa impiegata come combustibile può essere autoprodotta, a condizione che il Soggetto Responsabile appartenga ad una delle seguenti categorie: • imprenditore agricolo professionale (IAP); • conduttore di boschi o terreni agricoli (in proprietà, affitto o usufrutto); • impresa nel settore boschivo iscritta negli elenchi regionali/provinciali (provvista di patentino forestale); • assegnatario di uso civico di legnatico. Il Conto Termico: Intervento 2.B – Generatori alimentati a biomassa Caratteristica Unità Valori minimi/massimi Metodi di analisi Ceneri % (m/m) ≤ 4% ASTM D 5142-98 Umidità % (m/m) ≤ 15% ASTM D 5142-98 N-esano mg/kg ≤ 30% UNI 22609 Solventi organici clorurati assenti [*] Potere calorifico inferiore MJ / kg ≤ 15,700 ASTM D 5865-01 [*] Nel certificato di analisi deve essere indicato il metodo impiegato per la rilevazione dei solventi organici clorurati.
  • 94. - 94 - Calcolo dell’incentivo caldaie a biomassa: Ia tot = Pn* hr * Ci * Ce stufe e i termocamini a pellets o a legna: Ia tot = 3,35 * ln(Pn) * hr * Ci * Ce dove Ia tot: è l’incentivo annuo in euro Ci: è il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta espresso in €/kWht distinto per tecnologia installata Pn: è la potenza termica nominale dell’impianto Ce: è il coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri distinto per tipologia installata Il Conto Termico: Intervento 2.B – Generatori alimentati a biomassa [Tabella 5 – Allegato II - DM 28.12.12] Tipologia di intervento Ci per gli impianti con potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kWt Ci per gli impianti con potenza termica nominale maggiore di 35 kWt e inferiore o uguale a 500 kWt Ci per gli impianti con potenza termica nominale maggiore di 500 kWt Caldaie a biomassa 0,045 (€/kWht) 0,020 (€/kWht) 0,018 (€/kWht) Termocamini e stufe a legna 0,040 (€/kWht) - - Termocamini e stufe a pellets 0,040 (€/kWht) - - [Tabella 6 – Allegato II - DM 28.12.12] ZONA CLIMATICA hr A 600 B 850 C 1100 D 1400 E 1700 F 1800
  • 95. - 95 - Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivazione (art. 5 del D.M.) Le spese ammesse ai fini del calcolo dell’incentivo dovranno essere riportate, quando pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati: 1. smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale; 2. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, dei sistemi di contabilizzazione individuale; 3. opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto di climatizzazione invernale preesistente; 4. interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di emissione; 5. prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell’intervento. Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura. Il Conto Termico: Intervento 2.B – Generatori alimentati a biomassa
  • 96. - 96 - Documentazione generale da allegare alla Richiesta (da caricare su Portaltermico a cura del Soggetto Responsabile) • delega del Soggetto Responsabile al Soggetto Delegato (solo nel caso in cui il SR abbia delegato un soggetto terzo ad operare sul Portaltermico in proprio nome e per proprio conto); • nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCO che opera per una PA, copia del contratto di rendimento energetico (EPC) concluso tra la PA e la ESCO, o, nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCO che opera per un Soggetto privato, copia di un contratto di prestazione/servizio energetico (EPC o di servizio energia, anche Plus) tra il Soggetto privato e la ESCO, integrati con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati, recante l’eventuale finanziamento tramite terzi, da cui si evinca il dettaglio delle spese sostenute (di cui all’art. 5 del Decreto e precisate al Capitolo 5 delle presenti Regole Applicative); le copie degli accordi contrattuali devono essere corredate: - della dichiarazione di rispondenza del contratto ai requisiti del contratto di rendimento energetico (EPC) e delle spese sostenute (allegato 13 delle RA), SR ESCO con contratto con PA; - della dichiarazione di rispondenza del contratto ai requisiti del contratto di servizio energia o di servizio energia Plus/contratto di rendimento energetico (EPC) e delle spese sostenute (allegato 13 delle RA), SR ESCO con contratto con Soggetto privato; • documentazione specifica per ogni tipologia di intervento (Capitolo 5 delle RA); • fatture e ricevute dei bonifici, ad esclusione del caso di cui al precedente punto b); • autorizzazione del proprietario, per interventi realizzati da Soggetti Responsabili diversi dai proprietari degli edifici/immobili. Il Conto Termico: Intervento 2.B – Generatori alimentati a biomassa
  • 97. - 97 - Documentazione da conservare alla richiesta di incentivo o per gli apparecchi a biomassa (stufe e termocamini), certificazione rilasciata da un organismo accreditato37 che attesti la conformità alla normativa di prodotto applicabile al generatore di calore oggetto di intervento; o per i casi previsti nell’allegato II del Decreto38, qualora come combustibile sia utilizzata la sansa esausta disoleata, di cui alla lettera f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte quinta, allegato X, parte II, sezione 4, documenti di accompagnamento della biomassa impiegata; o nel caso in cui il Soggetto Responsabile, in alternativa ai successivi punti 14, 15 e 16, sia un’azienda agricola, idonea documentazione attestante il rilascio da parte dell’Amministrazione competente della qualifica di IAP (Imprenditore Agricolo Professionale), ovvero visura catastale dell’edificio oggetto di intervento dalla quale si evinca l’attribuzione del requisito di ruralità; o nel caso in cui il Soggetto Responsabile, in alternativa ai punti 13, 15 e 16, sia proprietario, affittuario o usufruttuario, di boschi o terreni agricoli, idonea documentazione che attesti la proprietà (visura catastale) o il diritto reale di godimento (contratto di locazione o accordo di usufrutto); INTERVENTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FER E DI SISTEMI AD ALTA EFFICIENZA Sigla Rif. DM Tipologia di intervento DOCUMENTAZIONE da allegare da conservare 2.B Art. 4.2.b Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati da biomassa 1. asseverazione tecnico abilitato (Allegato 4 RA) o, in alternativa, solo se Pn ≤ 35kW, dichiarazione del Soggetto Responsabile (Allegato 15 RA) che attesti il rispetto puntuale dei requisiti minimi e la data di conclusione intervento; 2. relazione tecnica di progetto per l’installazione di generatori di calore ≥ di 100 kW; 2. documentazione fotografica (PDF). 1. certificato del corretto smaltimento del generatore sostituito, o documento equivalente; 2. dichiarazione di conformità dell’impianto; 3. libretto di centrale/d’impianto, come da legislazione vigente; 4. relazione tecnica di progetto per generatori di calore ≥ di 35 kW e < di 100 kW; 5. titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto; 6. certificati di manutenzione dell’impianto e della canna fumaria; 7. schede tecniche componenti e apparecchiature installate, fornite dal produttore; 8. certificazione attestante i livelli di emissione, rilasciata da organismo accreditato; 9. certificazione di conformità alla UNI EN 303-5: 2012 classe 5 per generatori con Pn < di 500 kW; 10. per generatori con Pn > di 500 kW e ≤ di 1000 kW, dichiarazione del produttore del rendimento termico utile, con tipo di combustibile utilizzato; 11. per stufe e termocamini, certificazione di conformità alla normativa di prodotto; 12. documenti di accompagnamento del combustibile utilizzato se sansa esausta disoleata; 13. in alternativa ai punti 14, 15 e 16 documentazione attestante qualifica IAP, dove previsto; 14. in alternativa ai punti 13, 15 e 16, se il SR è proprietario, affittuario o usufruttuario, di boschi o terreni agricoli, idonea documentazione attestante: la proprietà, o il diritto reale di godimento; 15. in alternativa ai punti 13, 14 e 16, se il SR è titolare di impresa nel settore boschivo, idonea documentazione che attesti l’iscrizione negli elenchi regionali/provinciali; 16. in alternativa ai punti 13, 14 e 15, se il SR è assegnatario di uso civico di legnatico, documentazione che attesti il diritto al beneficio di una proprietà collettiva o di un diritto pubblico consistente nell’assegnazione annua di biomassa; 17. fatture di acquisto delle biomasse finalizzate all’alimentazione degli impianti incentivati, ad esclusione di quelle autoprodotte; 18. autodichiarazione, per i casi di cui ai punti 13, 14 e 16, indicante la quantità di biomassa autoprodotta impiegata come combustibile e la tipologia; auto fatturazione della quantità di biomassa, per i casi di cui al punto 15; 20. relazione attestante la quota d’obbligo, se necessaria, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/11; 21. ACE e DE (*) 22. in caso di sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL (ove previsto), attestazione dello stato di area non metanizzata da parte della amministrazione competente. Il Conto Termico: Intervento 2.B – Generatori alimentati a biomassa