A partire dal 1º ottobre 2015 (inizialmente era previsto dal 1º luglio 2015) cambieranno ancora le regole per la certificazione energetica. Il nuovo APE avrà un volto completamente nuovo e sono previsti nuovi standard minimi di prestazione energetica che gli edifici di nuova costruzione e quelli ristrutturati dovranno raggiungere per rispettare le disposizioni della direttiva sugli edifici a energia quasi zero.
Il nuovo APE conterrà quindi la prestazione energetica globale dell’edificio, la qualità energetica del fabbricato, ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento; i dati relativi all’uso di fonti rinnovabili, le emissioni di anidride carbonica e l’energia esportata. Nell’APE dovranno, inoltre, essere indicate le proposte per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli interventi di riqualificazione energetica e le informazioni su incentivi di carattere finanziario per realizzarli.
Il nuovo attestato di prestazione energetica (APE)
1. ING. STEFANO BASSO
30 giugno 2015
mailto:ingstefanobasso@gmail.com
SCHEDE-TECNICHE.IT
Il nuovo Attestato di Prestazione
Energetica (APE)
In arrivo il nuovo APE
2. 1
IlnuovoAttestatodiPrestazioneEnergetica(APE)|30/06/2015
Il nuovo Attestato di Prestazione Energetica
(APE)
In arrivo il nuovo APE
Introduzione
A partire dal 1º ottobre 2015 (inizialmente era previsto dal 1º luglio 2015) cambieranno
ancora le regole per la certificazione energetica. Il nuovo APE avrà un volto
completamente nuovo e sono previsti nuovi standard minimi di prestazione energetica
che gli edifici di nuova costruzione e quelli ristrutturati dovranno raggiungere per
rispettare le disposizioni della direttiva sugli edifici a energia quasi zero. L’Italia, con
il DL 63/2013, convertito nella Legge 3 agosto 2013, n.90, ha recepito la Direttiva
Europea 2010/31/CE ("Direttiva Edifici a Energia Quasi Zero"), che impone che a
partire dal 31/12/2018, gli edifici pubblici di nuova costruzione occupati, compresi gli
edifici scolastici, debbano edifici a energia quasi zero, ovvero edifici ad altissima
prestazione energetica, il cui fabbisogno energetico venga coperto in larga misura da fonti
di energia rinnovabili. Dal 1º gennaio 2021 tale obbligo dovrà essere esteso a tutti gli
edifici di nuova costruzione (per la Lombardia tale obbligo è stato anticipato al 2015,
grazie a 2 leggi regionali).
Il Decreto Legge n. 63 modifica i contenuti del DLgs 192/2005 ed è coordinato con la
legge di conversione 3 agosto 2013, n.90. Con l’uscita di questo decreto legge si è avuto
il passaggio dall’Attestato di Certificazione Energetica (ACE), all’Attestato di Prestazione
Energetica (APE). L’uscita dei Decreti Attuativi indicati nella Legge 90/2013, uscita
prevista per il 1º luglio 2013, porterà ad una vera e propria rivoluzione nel mondo della
certificazione energetica.
3. 2
IlnuovoAttestatodiPrestazioneEnergetica(APE)|30/06/2015
Decreti Attuativi
I nuovi decreti attuativi sostituiranno il DPR 59/2009, che ad oggi definisce i requisiti
minimi e le metodologie per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli
impianti termici e le linee guida DM 26/06/2009. Il nuovo DECRETO REQUISITI
MINIMI tratterà argomenti, quali:
metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici:
raccomandazioni CTI 14/2013, UNI TS 11300 1-2-3-4 e UNI EN 15193 sui
requisiti energetici per l’illuminazione;
certificazione dei software commerciali per la certificazione
energetica degli edifici (a questo proposto ricordo che il DOCET, non essendo
stato più aggiornato, non potrà essere usato per produrre il nuovo APE);
indici di prestazione energetica, tra cui EPH (indice di prestazione energetica
per la climatizzazione invernale dell’edificio), EPC (indice di prestazione
energetica per la climatizzazione estiva dell’edificio), EPW (indice di prestazione
energetica per la produzione di acqua calda sanitaria), EPV (indice di prestazione
energetica per la ventilazione), EPL (indice di prestazione energetica per
l’illuminazione), EPT (EPC + EPW);
edificio di riferimento, identico all’edificio da certificare tranne che per
predeterminati parametri energetici ed impiantistici. Viene introdotto l’edificio di
riferimento per nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti. È la maggiore
novità introdotta con le nuove norme;
edifici a energia quasi zero, quelli che rispettano contemporaneamente i
requisiti del nuovo decreto (al 2019 per edifici pubblici e al 2021 per tutti gli altri
edifici) e gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili secondo il DLgs
28/2011;
diagnosi energetica obbligatoria nel caso di ristrutturazione o nuova
installazione di impianti termici con potenza termica nominale maggiore o uguale
a 100 kW.
4. 3
IlnuovoAttestatodiPrestazioneEnergetica(APE)|30/06/2015
Linee Guida
Questo decreto sostituirà le attuali linee guida sulla certificazione energetica (DM
26/06/2009). L’obiettivo è quello di uniformare le modalità di classificazione energetica
degli edifici a livello nazionale e il modello di Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Le principali novità che verranno inserite in questo decreto possono essere sintetizzate nei
seguenti punti:
nuovo schema di APE. Il nuovo APE, per quanto riguarda la vendita e la
locazione, riporterà uno schema di annuncio per le agenzie immobiliari
contenente delle emoticons per rendere più leggibile l’attestato anche ai non
addetti. Nello schema verranno inoltre riportati gli indici di prestazione energetica
parziali oltre a quello globale ed alla relativa classe energetica;
le classi energetiche passeranno da 6 a 10, A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G
(la peggiore) e nel caso di edificio a energia quasi zero si dovrà spuntare una casella
apposita;
nuova classificazione energetica sulla base della prestazione energetica
globale, espressa sia in termini di energia primaria non rinnovabile;
il nuovo APE dovrà riportare i consumi energetici per la climatizzazione estiva
oltre che quelli per la climatizzazione invernale;
nuovo sistema informativo comune a tutte le regioni (SIAPE) al quale le
Regioni dovranno uniformarsi entro due anni. Il SIAPE sarà istituito dall’Enea
entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, e sarà raccordato ai catasti
regionali degli impianti termici ed in seguito anche con il catasto degli edifici.
Il nuovo APE conterrà quindi la prestazione energetica globale dell’edificio, la
qualità energetica del fabbricato, ai fini del contenimento dei consumi energetici per il
riscaldamento e il raffrescamento; i dati relativi all’uso di fonti rinnovabili, le emissioni di
anidride carbonica e l’energia esportata. Nell’APE dovranno, inoltre, essere indicate le
proposte per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, distinguendo le
ristrutturazioni importanti dagli interventi di riqualificazione energetica e le informazioni
su incentivi di carattere finanziario per realizzarli.
Ing. Stefano Basso
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