Il Governo riunito in Consiglio dei Ministri, per straordinarie necessità e di urgenza, adotta un D-L e lo trasmette a un ramo del Parlamento a sua scelta per la conversione in Legge. Ma chi decide cosa è necessario ed urgente? Qual è l¹iter di conversione in Legge? Quando è il momento di fare lobbying? E se il D-L non viene approvato?
2. SE IL GOVERNO DEVE INTERVENIRE SUBITO
Il Governo riunito in Consiglio dei Ministri, per ragioni straordinarie di
necessità e urgenza, adotta un D-L e lo trasmette a un ramo del
Parlamento a sua scelta per la conversione in Legge.
La scelta è politica: il D-L viene sempre assegnato dove il Governo
ha una maggioranza più netta.
Entra in vigore praticamente subito, ma se entro 60 giorni non è
approvato e convertito in Legge dal Parlamento, perde efficacia fin
dal primo giorno (ex tunc).
3. Il Governo in sede di adozione, e il
Parlamento in sede di conversione.
La decretazione d’urgenza non vale
per tutte le materie. Sono escluse ad
esempio le leggi su:
organi costituzionali e di rilievo
costituzionale;
istituzione e disciplina delle Autorità
di garanzia e di vigilanza;
elezioni nazionali ed europee;
diritti fondamentali civili e politici e
libertà inviolabili della persona;
concessione di amnistia e indulto;
altro.
Nelle legislature recenti la
decretazione d’urgenza è
quasi lo strumento più uti-
lizzato per legiferare dal-
le emergenze palesi, per
esempio il terremoto, a quel-
le meno, per esempio il D-L
Banche popolari, il cosiddet-
to Decreto Irpef (i famosi 80
euro di Renzi), etc.
CHI DECIDE COSA È NECESSARIO E URGENTE?
4. IL D-L È TEMPORANEO, IMPOSSIBILE RIPETERLO
Quando il Governo, in caso di mancanza di accordo tra i partiti dei
Gruppi parlamentari, non riusciva a far convertire i D-L in Legge (che
quindi decadevano) venivano approvate le catene di D-L. In questi casi
il Governo, per salvare la disciplina che già aveva iniziato a produrre i
primieffettigiuridiciepergarantirecontinuitàallalegislazione,adottava
un nuovo D-L con gli stessi contenuti e includeva una clausola di
sanatoria che faceva salvi i contenuti del D-L precedente.
La Legge n. 400/1988, all’art. 15, ha vietato che il Governo approvasse
D-L con il medesimo contenuto di un Decreto già bocciato da uno dei
due rami del Parlamento.
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 360/1996, ha invece
stabilito l’illeceità della reiterazione di un D-L non convertito in tempo
(per qualsiasi motivo: mancanza di accordo tra le parti, mancata
calendarizzazione del disegno di legge di conversione, etc.).
5. ARRIVA IL TESTO UFFICIALE DEL D-L
Il D-L approvato dal Consiglio dei
Ministri viene pubblicato in Gazzetta
Ufficiale ed acquisisce a tutti gli effetti
il rango di Legge.
PuòquindiabrogareLeggiprecedenti,
creare nuovi rapporti giuridici, non
può essere emendato/cancellato da
norme successive di rango inferiore,
etc.
Da questo momento, il testo
ufficiale del D-L è pubblico
e tutte le sue disposizioni
possonoessereesaminate.E
il lobbista inizia a studiare.
6. Il Parlamento ha, in teoria, sistema di controllo per verificare la
legittimità di un D-L:
al Senato, la Commissione Affari Costituzionali valuta se sussistono
i presupposti di “necessità ed urgenza”. Il Regolamento interno
stabiliscecheilprovvedimentodeveessereapprovatodall’Assemblea
entro 30 giorni dalla sua trasmissione, per permettere alla Camera
deiDeputatidiavereuntempoadeguatoperl’esameel’approvazione;
alla Camera, il provvedimento è sottoposto al Comitato per la
LegislazionechedevegiudicareseilD-Lcontiene“misured’immediata
applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e
corrispondente al titolo” (L. 40/1988).
Tuttavia questi “filtri” funzionano poco. Se fossero davvero applicati,
sarebbero pochi i D-L a passare l’esame, perché per una percentuale
considerevole di D-L non ricorrono davvero i requisiti di urgenza (es.
il D-L sul finanziamento pubblico ai partiti, il D-L Scuole belle, etc.)
L’ITER DI CONVERSIONE IN LEGGE:
PRIMA DI INIZIARE
7. Dopo aver ottenuto luce verde, il D-L viene assegnato ad una o più
Commissioni parlamentari per l’esame in sede referente, e ad altre
Commissioni in sede consultiva per l’espressione di un Parere non
vincolante.
Ciascuna Commissione nomina uno o più Relatori (di solito uno in
rappresentanzadellamaggioranzaparlamentare,l’altrodellaminoranza).
La Commissione può, almeno in teoria, emendare il testo del D-L,
anche tenendo conto dei Pareri espressi dalle altre Commissioni,
che spesso esprimono Parere positivo con alcune “osservazioni” o
“condizioni”,, nelle quali sono incluse le proposte emendative.
CHE TOUR DE FORCE!
8. Per questo è necessaria
anchelapienacollaborazione
e disponibilità di tutte le
forze politiche, affinché
siano scongiurate forme di
ostruzionismo.
La programmazione dei lavori alla
Camera e al Senato deve essere
concordata tra i Gruppi in maniera
da garantire che l’iter parlamentare
possa concludersi entro i 60 giorni,
anche tramite il contingentamento dei
tempi.
I TEMPI
9. È QUESTO IL MOMENTO DI FARE
LOBBYING PARLAMENTARE
I tempi sono stretti, e il dialogo con il Relatore e i membri della
Commissione deve essere tempestivo, chiaro nell’obiettivo, nelle
argomentazioni e proposte.
IlRelatoreharuolomoltoimportante:èl’uomoche“reggelefila”,ilpunto
di raccordo tra Governo e Parlamento, e il primo interlocutore dei
gruppi di interesse che vogliono rappresentare la propria posizione sul
provvedimento. La sua agenda è sempre piena! Ma anche il Governo
è un interlocutore importante... sin dalla pubblicazione in G.U.
10. La Commissione referente svolge
l’istruttoria, cioè esamina il D-L e
approva gli eventuali emendamenti,
poi dà al Relatore il mandato di
“riferirefavorevolmenteall’Assemblea
per l’approvazione del Disegno di
legge di conversione del D-L”.
UNA QUESTIONE DI FIDUCIA?
L’Assemblea inizia l’esame:
anche in questa fase, sem-
pre in teoria, i Deputati e i
Senatori possono presen-
tare emendamenti al testo.
Recentemente il Governo ha
decisodiporre,moltospesso,
la cd. questione di fiducia.
.
11. COSA ACCADE IN PRATICA?
Il Governo propone un maxi-emendamento, cioè un emendamento
unico nel quale confluiscono tutte le modifiche al D-L originario sulle
quali il Governo è d’accordo (spesso sono quelle presentate dai
Relatori e già approvate in Commissione oppure si tratta di modifiche
direttamente introdotte dal Governo).
Al Parlamento non resta che prendere o lasciare.
Ecco perché l’attività di lobbying non deve trascurare il Governo.
Anzi!
12. BICAMERALISMO PERFETTO
Dopo l’approvazione da parte della Camera o del Senato, il D-L passa
all’altro ramo del Parlamento, che lo deve approvare nella medesima
formulazione affinché il D-L sia approvato in via definitiva.
Qui la questione di fiducia è quasi scontata...
Il Disegno di legge di conversione in Legge del D-L viene pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale e diviene Legge dello Stato.
E se il D-L non viene approvato?
Si corre ai ripari:
il Parlamento approva una Legge ordinaria per regolare gli effetti
giuridici del D-L non convertito in Legge – cd. Legge Sanatoria;
il Governo adotta “sotto la sua responsabilità” provvedimenti
provvisori.
13. Sono D-L che includono norme che
disciplinano situazioni e settori
diversissimi tra loro e sono collegati
solo formalmente.
Molto spesso, hanno titoli generali
proprio per includere tutto.
Si pensi al cd. Decreto del fare, il
Decreto Salva Italia, ma anche il
Decreto Mille-proroghe a cadenza
annuale.
DECRETI OMNIBUS
Altre volte invece il D-L
originario disciplina un
settore specifico, ma poi nel
percorso di conversione in
Legge accade l’assalto alla
diligenza, ovvero vengono
propostiemendamentidiogni
tipo su ogni cosa. Questo
perché, da solo, il singolo
emendamento non avrebbe
la forza politica di divenire un
provvedimento a sé.
14. UN CIRCOLO VIZIOSO
Oggi la decretazione d’urgenza è diventata quasi prassi, il metodo più
utilizzato per legiferare da parte del Governo.
Perché? È più veloce e il risultato è più sicuro.
Il D-L è lo strumento con il quale i Governi sono riusciti a disciplinare
nel procedimento legislativo maggioranze parlamentari molto
disomogenee. Ma se il Governo riesce a disciplinarle il Parlamento
diventa il soggetto “debole”. Viene privato della sua reale capacità di
incidere non soltanto sul contenuto dei provvedimenti che è chiamato
ad approvare, ma persino sulla propria agenda dei lavori.
L’agendadeilavoridelParlamentosiinfittiscediprovvedimentiurgenti,
lasciando sempre dietro i progetti di legge ordinaria, che non avranno
altra chance di essere discussi, e tanto meno approvati, se non quella
di trasformarsi anch’essi in provvedimenti urgenti.
Un esempio per tutti? Il Disegno di Legge “Concorrenza”.
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